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Giornalisti e attività lavorativa successiva al prepensionamento

15 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

La pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della Legge n. 416/1981 è incompatibile con il lavoro nell’azienda che ha determinato il prepensionamento o in un’altra azienda dello stesso gruppo editoriale (INPS, messaggio 10 febbraio 2023, n. 644).

L’INPS fornisce chiarimenti in merito allo svolgimento dell’attività lavorativa successiva al prepensionamento dei giornalisti. In particolare, l’Istituto rende noto che a fare data dalla sua decorrenza, la pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981 è incompatibile con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata in Italia e all’estero presso l’azienda che ha dato luogo al prepensionamento o presso un’altra azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale. In questo caso, quindi, il trattamento pensionistico viene revocato dal primo mese in cui il pensionato svolge l’attività lavorativa presso tali aziende.

Nel caso, invece, di rapporto di lavoro presso altri datori, la pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della Legge n. 416/1981, è compatibile con l’attività lavorativa. Più in dettaglio, il citato articolo 37 prevede che: “Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità”. Come è stato chiarito al paragrafo 11 della circolare n. 92 del 28 luglio 2022, a decorrere dal 1° luglio 2022, per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento all’INPS o successivamente, trova applicazione la disciplina in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro prevista nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, non trova applicazione l’articolo 15 del “Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO” dell’INPGI in vigore dal 21 febbraio 2017. Quindi, a decorrere dal 1° luglio 2022, il trattamento derivante dal prepensionamento in oggetto è cumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente o autonomo.

Sul piano contributivo, in caso di svolgimento di attività lavorativa successiva al prepensionamento, trova applicazione l’articolo 37, comma 2, ultimo periodo, della citata Legge n. 416/1981, il quale prevede che: “I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall’INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista”.

Pertanto, in caso di svolgimento dopo il pensionamento di attività lavorativa con obbligo di iscrizione al FPLD, il supplemento di pensione spettante ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 155/1981, è corrisposto nella misura pari alla differenza tra il montante risultante dalla contribuzione versata al predetto FPLD e la quota di contribuzione riferita al periodo di maggiorazione, come determinata ai sensi del paragrafo 2.2 della circolare n. 10/2023, per il relativo coefficiente di trasformazione. Qualora tale misura sia pari o inferiore a zero, la domanda di supplemento deve essere respinta.

 

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CCNL Commercio (Confcommercio): in arrivo l’Una Tantum con marzo

15 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Erogazione dell’indennità Una Tantum di euro 350,00 lordi al personale di settore 

 

Il Verbale di Accordo siglato il 12 dicembre 2022 tra Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, prevede per il personale di settore, in forza alla data di sottoscrizione dello stesso, la corresponsione di un importo a titolo di Una Tantum pari ad euro 350,00 lordi al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ed erogato in due soluzioni, nelle quantità e alle scadenze come di seguito indicato:
– 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
– 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.

LivelloUT 01/01/2023UT 01/03/2023
Quadri347,22260,42
I312,78234,58
II270,56202,92
III231,25173,44
IV200,00150,00
V180,69135,52
VI162,22121,67
VII138,89104,17
Operatori di venditaUT 01/01/2023UT 01/03/2023
I categoria188,79141,60
II categoria158,50118,88

Gli importi anzidetti, vengono erogati pro quota in merito ai mesi di anzianità di servizio, maturata durante il periodo 2020 – 2022. Non sono altresì conteggiati ai fini dell’anzianità, i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. L’importo di cui sopra non è utile ai fini della quantificazione di alcun istituto contrattuale, né del TFR.

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CIPL Turismo-Trento: sottoscritto il contratto integrativo

14 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Condizioni economiche migliorative, riconoscimento dell’assistenza sanitaria integrativa e rafforzamento della formazione per i dipendenti fissi e stagionali del settore

Siglata pochi giorni fa ad Hospitality, da Confcommercio-Imprese per l’Italia, Associazione ristoratori, Associazione dei pubblici esercizi, Faita, Fiavet, Asat, Confesercenti, Fiepet-Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs del Trentino, l’accordo di secondo livello, e dunque integrativo, dopo quasi vent’anni di trattative, al fine di migliorare le condizioni lavorative del personale impiegato del settore Turismo.
L’intesa riguardante 35.000 lavoratori tra stagionali e fissi, operanti nelle strutture ricettive e nei pubblici esercizi della provincia, prevede, a partire dal mese di gennaio, un aumento in busta paga di euro 50,00 lordi mensili non assorbibili, nonché, l’assistenza sanitaria integrativa.
Oltre a ciò, viene triplicata la percentuale di versamento per la previdenza complementare, rispetto a quella prevista dal CCNL di settore.
L’accordo contempla anche un pacchetto di 20 ore annue da investire nella formazione dei lavoratori.
Da ultimo, le Parti Firmatarie si sono esposte affermando che, il contratto di secondo livello, andrà sicuramente a migliorare le condizioni lavorative del personale di comparto, contribuendo e costruendo altresì, salde risposte a fronte di carenze e difficoltà nel reperire manodopera.

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CIPL Edilizia industria – Trento: siglato il rinnovo

14 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti Una Tantum, pagamento di “due episodi” nell’anno solare di carenza di malattia, incremento del premio presenza e professionalità, indennità aggiuntiva di avanzamento 

Dopo una lunga trattativa, nei giorni scorsi è stato siglato dai sindacati del Trentino Feneal – Uil, Filca – Cisl e Fillea – Cgil e dalle associazioni datoriali Ance e Associazione Artigiani del Trentino il CIPL Edilizia – Industria della Provincia di Trento, che interesserà circa 10mila lavoratori.
Le parti sindacali hanno ottenuto il pagamento in busta paga di due episodi nell’anno solare di “carenza malattia”  e il riconoscimento immediato, nella busta paga di febbraio, di un importo “una tantum” pari a 200,00 euro.
Il “premio presenza e professionalità” è stato inoltre incrementato di 0,17 centesimi per ogni ora lavorata, comportando un aumento per ogni lavoratore di circa 400,00 euro l’anno.
Riconosciuta un’indennità aggiuntiva d’avanzamento con percentuali variabili dal 12% al 24% a seconda della distanza dall’imbocco. 
Nel complesso, la contrattazione collettiva per il settore edile della Provincia di Trento grazie anche al CCNL del 3 marzo 2022 porterà un riconoscimento salariale superiore a 1.000,00 euro annui.

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Liquidazione giudiziale e NASpI, le indicazioni dell’INPS

14 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dall’Istituto arrivano le istruzioni per l’accesso alla prestazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa, recesso del curatore o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 21).

L’INPS è intervenuta in merito a una specifica ipotesi di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, ovvero quando ricorre la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.

In realtà, è necessario innanzitutto premettere che, il presupposto per l’ottenimento della prestazione di NASpI è la cessazione involontaria del rapporto di lavoro e, quindi, che l’assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario. Tuttavia, sono previste ulteriori ipotesi di accesso alla prestazione in oggetto, tra cui quella di giusta causa di dimissioni introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, e successive modificazioni, all’articolo 189, comma 3, dove si prevede anche la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.

In particolare, dato che l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento (D.lgs n. 14/2019), i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa rimangono sospesi fino alla data di comunicazione da parte del curatore di subentro o di recesso dai rapporti medesimi. Inoltre, le eventuali dimissioni del lavoratore nel predetto periodo di sospensione devono intendersi rassegnate per giusta causa, costituendo perdita involontaria dell’occupazione, con la conseguente possibilità per il lavoratore dimissionario, ove ricorrano tutti gli altri requisiti di legge, di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI. In questo caso, le dimissioni hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.

Inoltre, in questa fattispecie, il termine di 68 giorni previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Nei casi in oggetto la prestazione della NASpI decorre: dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno; dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.

L’assicurato, in sede di presentazione della domanda di NASpI, dovrà corredare la stessa con la relativa lettera di dimissioni/licenziamento.

 

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CCNL Lampade, Vetro e Display: sottoscritta l’ipotesi di accordo

14 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Aumento dei minimi retributivi, welfare contrattuale e rafforzamento delle relazioni industriali tra i punti principali dell’intesa

Sottoscritta nei giorni scorsi dalla delegazione trattante di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil insieme ai rappresentanti dell’associazione confindustriale Assovetro l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il settore del vetro, delle lampade e dei display che interessa oltre 28mila lavoratori impiegati in circa 340 imprese. Il nuovo contratto avrà vigenza fino al 31 dicembre 2025.

Parte economica
L’intesa sottoscritta prevede un aumento salariale medio sui minimi di 153,00 euro (cat. D1), distribuiti in 3 tranche. 
Per il settore Vetro cavo e lampade:
– 61,00 euro dal 1° marzo 2023;
– 45,00 euro dal 1° gennaio 2024;
– 47,00 euro dal 1° aprile 2024. 
Per il settore Vetro piano e lane e filati:
– 61,00 euro dal 1° marzo 2023;
– 45,00 euro dal 1° aprile 2024;
– 47,00 euro dal 1° luglio 2025. 

Per la vacanza contrattuale verrà erogato, a tutti i lavoratori, l’importo Una Tantum di 122,00 euro.
In tema di welfare contrattuale viene prevista, dal 1° gennaio 2024, l’iscrizione al fondo sanitario Fasie di tutti i lavoratori, interamente a carico delle aziende per 14,00 euro mensili, e la possibilità per il lavoratore di ottenere ulteriori prestazioni, mediante il versamento di una quota aggiuntiva.

 

Parte normativa
Nell’accordo vengono rafforzate le relazioni industriali, attraverso il confronto alle filiere interconnesse al settore per iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni Nazionali ed Europee e per la diffusione delle buone pratiche contrattuali. Sulla lotta al dumping contrattuale, tra i criteri di scelta dell’appaltatore viene definito l’applicazione di CCNL firmati dalle OO.SS maggiormente rappresentative a livello nazionale e viene costituita la commissione inquadramento che entro la fine del 2024 dovrà consegnare alle parti una proposta di modifica del sistema classificatorio che tenga conto sia dell’innovazione tecnologica avvenuta negli anni che del riconoscimento della professionalità acquisita dai lavoratori.
Particolare attenzione viene posta sul tema della violenza di genere, attraverso la previsione di 4 ore di formazione annue e mediante il riconoscimento di 2 mesi retribuiti, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa di legge.
Sul piano dei diritti, vengono riconosciute la possibilità di frazionare l’utilizzo di 2 giornate di ferie in 4 mezze giornate, il confronto preventivo con la RSU in caso di modifica dell’orario di lavoro, il riconoscimento di tante giornate retribuite quante sono quelle necessarie per accertamenti, prelievo, degenza e convalescenza per i donatori di midollo osseo e la definizione le linee guida sul lavoro agile.
Vengono elevati i permessi retribuiti annui individuali per ogni RLS, passando:
– da 40 a 72 ore per le aziende sopra i 15 dipendenti;
– da 30 a 48 ore per le aziende da 6 a 15 dipendenti, 
– da 12 a 24 ore per le aziende fino a 5 dipendenti.
Viene istituita la giornata annuale della Salute e Sicurezza, con la partecipazione degli RLSSA e degli RSPP di settore, ed agevolati i momenti di incontro tra RLSSA delle aziende committenti con gli RLS delle aziende appaltatrici. 
La parola ora passa alle lavoratrici e i lavoratori che dovranno votare l’intesa sottoscritta, per darne approvazione definitiva. 

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Co.co.co. e indennità una tantum, pagamento in assenza di formale iscrizione alla Gestione separata

14 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS comunica che procederà al pagamento delle indennità una tantum previste in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca anche in assenza della formale iscrizione alla Gestione separata (INPS, messaggio 10 febbraio 2023, n. 635).

Come noto, l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, rientra tra i requisiti necessari per accedere all’indennità una tantum introdotta dal c.d. decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, art. 32, co. 11) e dal c.d. decreto Aiuti – ter (D.L. n. 144/2022, art. 19, co. 11) – rispettivamente dell’importo di 200 euro e di 150 euro – a favore di collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca.

 

Ebbene, l’iscrizione alla predetta Gestione deve essere formalizzata a cura del lavoratore (collaboratore/assegnista/dottorando), non conseguendo in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati a cura del committente. 

 

La verifica del possesso, tra gli altri, anche del suddetto requisito, viene demandata all’INPS.

 

Proprio a seguito dei controlli effettuati dall’Istituto, in particolare, per il riconoscimento dell’indennità di 200 euro, è, tuttavia, emerso che un numero considerevole di collaboratori, assegnisti e dottorandi non risultano avere formalizzato l’iscrizione prevista dalla legge, pur rinvenendosi negli archivi della Gestione separata i dati forniti dai committenti relativi al periodo di attività svolta dagli stessi.

 

In considerazione di ciò, nel messaggio in commento si rende noto che, tenuto conto della finalità dell’intervento e del conforme parere espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS procederà al pagamento delle menzionate indennità anche in assenza della formale iscrizione alla Gestione separata.

 

Ciò accadrà, comunque, si precisa, esclusivamente per le domande di indennità una tantum dei collaboratori/assegnisti/dottorandi respinte con la sola motivazione dell’assenza del requisito di iscrizione alla Gestione separata, per cui l’INPS sta procedendo al riesame d’ufficio – in presenza delle denunce Uniemens presentate dal committente per periodi di competenza antecedenti alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del citato decreto Aiuti) e della relativa contribuzione connessa all’attività svolta dagli interessati in qualità di collaboratori/assegnisti/dottorandi – e al conseguente riconoscimento della misura, ove presenti tutti gli altri requisiti normativamente previsti. 

 

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CCNL Pesca – Cooperative: nuovi minimi

13 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti retributivi da marzo 2023

Il verbale di accordo 30 novembre 2022 siglato tra Agci – Agrital, Confcooperative – Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai – Cisl, Flai – Cgil Uilapesca ha stabilito per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura nuovi minimi retributivi a partire da marzo 2023.
Di seguito gli importi.

LivelloMinimo
Quadro2.330,49
12.186,65
22.014,02
31.855,77
41.726,30
51.639,98
61.568,06
71.438,57



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Ebav Veneto: contributo per assunzione personale con disabilità superiore al 79%

13 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il contributo di 300,00 euro, riferito al singolo lavoratore, potrà essere erogato una tantum per azienda

L’Ebav, Ente bilaterale artigianato Veneto, rende noto che le imprese iscritte, in regola con i versamenti, possono richiedere (entro il 30 aprile 2023) l’accesso ad un nuovo contributo una tantum in caso di nuova assunzione di personale con disabilità superiore al 79%, nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.
Il contributo riferito al singolo lavoratore potrà essere erogato una tantum per azienda, al sussistere dei seguenti requisiti:
– il lavoratore assunto deve avere trattenute Ebav in ogni B01;
– l’azienda, alla data assunzione, deve avere meno di 15 dipendenti;
– l’azienda non deve avere ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti (autodichiarazione nel modello).
L’Ebav si riserva la facoltà di richiedere la documentazione integrativa al fine di verificare la validità dell’autocertificazione per invalidità superiore al 79%.
Il lavoratore assunto dovrà:
a) aver superato il periodo di prova, all’atto della presentazione della domanda;
b) avere trattenute Ebav, all’atto del pagamento del contributo:
– almeno un mese per azienda già versante;
– almeno tre mesi per azienda che entra ex-novo nel sistema Ebav;
– almeno sei mesi per lavoratore con contratto a chiamata. 
Il contributo sarà pari a 300,00 al mese dalla data assunzione fino a un massimo di 24 mesi (erogazioni semestrali).

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Pensioni 2023, rinnovo con importi più alti

13 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Criteri e modalità applicative della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 20).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia di rinnovo delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo per il 2023 alla luce di quanto disposto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 309, Legge n. 197/2022). Più nel dettaglio, la normativa stabilisce che i trattamenti pensionistici cumulati superiori a 4 volte il trattamento minimo si rivalutino:

–  nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS; 

–  nella misura del 53% per i trattamenti complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo;

– nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo;

– nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo;

– nella misura del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo.

In considerazione di queste percentuali di rivalutazione, i conseguenti aumenti saranno:

– 7,300% per le fasce di trattamenti complessivi fino a 4 volte il trattamento minimo;

– 6,205% oltre 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo; 

– 3,869% oltre 5 e fino a 6 volte il trattamento minimo;

– 3,431% oltre 6 e fino a 8 volte il trattamento minimo;

– 2,701% oltre 8 e fino a 10 volte il trattamento minimo;

– 2,336% oltre 10 volte il trattamento minimo.

L’INPS, inoltre, ha reso noto che il pagamento nell’importo rivalutato sarà posto in pagamento dalla mensilità di marzo 2023, unitamente agli arretrati delle mensilità di gennaio e febbraio 2023.

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