Studio Vannucchi & Associati

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CCNL Federcasa: previsti gli arretrati derivanti dall’incremento retributivo

10 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsto 1/3 degli arretrati con lo stipendio del mese di gennaio 2023

Il verbale di accordo del 4 ottobre 2022 sottoscritto da Federcasa, Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl e Fesica Confsal ed applicabile ai dipendenti delle aziende, società e enti pubblici economici aderenti a FEDERCASA ha previsto con decorrenza dalla data del 1° dicembre 2021, anche a integrale copertura del periodo trascorso a titolo di carenza contrattuale 2019-2021, in favore del personale in forza nelle aziende associate nel mese di dicembre 2021,l’incremento della retribuzione tabellare, a cui detrarre l’IVC già corrisposta dalle aziende, come da tabella allegata.

LivelloImporto
Q13.240,37
Q22.792,39
AS2.580,20
A12.365,54
A22.193,81
A32.017,79
BS1.994,30
B11.938,97
B21.841,08
B31.743,73
C11.702,28
C21.639,53
C31.587,79
DS1.580,83
D11.489,91
D21.440,03

Le parti hanno convenuto che gli arretrati derivanti dall’incremento retributivo saranno erogati dalle aziende associate in favore dei lavoratori con le seguenti modalità temporali:
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di gennaio 2023;
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di marzo 2023;
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di maggio 2023.
Gli importi saranno indicati in busta paga con la dicitura “importi rinnovo 2019-2021” e produrranno effetti sugli istituti contrattuali a decorrere dal 1° dicembre 2021, saranno corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione all’orario di lavoro part-time o full time effettivamente svolto.

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CCNL Alimentari – Cooperative: con il nuovo anno previste modifiche migliorative

9 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

 Prevista l’indennità per mancata contrattazione di secondo livello e nuovi minimi retributivi

In base all’accordo siglato il 2/12/2020 tra Agci – Agrital, Confcooperative Fedagripesca, Legacoop – Agroalimentare e Fai – Cisl, Flai – Cgil, Uila – Uil, di seguito le novità a partire dal 1°gennaio 2023 per i dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione di prodotti alimentari.

Indennità per mancata contrattazione di secondo livello

Le aziende che non hanno in essere una contrattazione relativa al premio per obiettivi erogano a titolo di indennità per mancata contrattazione di secondo livello, a favore dei lavoratori dipendenti gli importi di seguito riportati per 12 mensilità e senza alcuna incidenza sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, dovendo intendersi in senso omnicomprensivo ed esclusi dal computo del TFR.

LivelloParametro Importo
1S23050,37
120043,80
216536,14
3A14531,76
313028,47
412026,28
511024,09
610021,90

Minimi Retributivi

LivelloMinimo
1A2.477,05
12.153,93
21.777,03
3A1.561,62
31.400,10
41.292,37
51.184,70
61.077,00

 

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Legge di bilancio 2023: al via il “buono portuale”

9 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

La manovra finanziaria ha inserito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 30 dicembre 2022).

Sul versante delle politiche per il lavoro incluse nella Legge di bilancio 2023, va segnalata anche l’istituzione del Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (articolo1, commi 471 e 472, Legge 29 dicembre 2022, n. 197). Il nuovo Fondo è destinato alla concessione, per il periodo dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato “buono portuale“, pari all’80% della spesa sostenuta, per le imprese titolari di autorizzazione o di concessione, finalizzato inter alia ad incentivare modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all’avvio di processi di automazione e digitalizzazione.

In particolare, il contributo in questione avrà lo scopo di agevolare:

– il conseguimento ovvero il rinnovo della  patente  e delle abilitazioni professionali per la guida dei  veicoli  destinati all’esercizio dell’attività di trasporto, ovvero  movimentazione  di persone e di merci all’interno delle  aree  portuali,  da  parte  dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un « buono portuale  »  di importo massimo pari a 2.500 euro per  una  sola  volta  per  ciascun dipendente;

– sviluppare  modelli  di  organizzazione  e  di  gestione  con il riconoscimento di un “buono portuale” di importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa;

– incentivare  azioni   di   riqualificazione   del   personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e  al  mantenimento  dei  livelli  occupazionali  rispetto all’avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a  tal  fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari  a  50.000 euro per ciascuna impresa. 

Una  quota  delle risorse del Fondo, pari a 500.000 euro per l’anno 2023, è destinata alla  progettazione  e  alla  realizzazione  della piattaforma informatica per l’erogazione  del  beneficio in questione.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, saranno stabiliti termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio e della sua erogazione. 

 

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Il Garante della privacy vieta la rilevazione delle impronte digitali senza specifici requisiti

9 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Autorità ha sanzionato una società sportiva per aver introdotto un sistema di rilevazione delle impronte digitali (Nota n. 498 del 22 dicembre 2022).

Il trattamento di dati biometrici sul posto di lavoro è consentito solo con adeguate garanzie e se necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del datore di lavoro previsti da una disposizione normativa. Partendo da questo il principio, il Garante privacy ha sanzionato per 20.000 euro una società sportiva che aveva introdotto un sistema di rilevazione delle impronte digitali per accertare, con un sistema più snello e veloce, gli orari di entrata e di uscita dei dipendenti presso i club che gestiva.

In questo caso, la segnalazione al Garante era pervenuta da un’organizzazione sindacale, che lamentava l’introduzione del sistema biometrico da parte della società, nonostante la richiesta del sindacato di adottare mezzi di rilevazione meno invasivi. L’istruttoria e gli accertamenti ispettivi condotti dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza hanno fatto emergere infatti che la società aveva effettuato, per quasi quattro anni, la rilevazione delle impronte digitali per accertare la presenza dei 132 dipendenti, senza un’adeguata base normativa, e con informazioni ai lavoratori del tutto carenti sulle caratteristiche dei trattamenti biometrici.

Con tale sistema, la società in questione, violando i principi di minimizzazione e proporzionalità, aveva trattato una tipologia di dati protetta con particolari garanzie dal Regolamento europeo, per scopi di ordinaria gestione (consentire la rilevazione delle presenze con maggiore velocità e snellezza). 

Per i motivi esposti, a fronte delle numerose violazioni della normativa posta a tutela dei dati personali dei lavoratori, il Garante ha sanzionato la società sportiva. Nel definire l’ammontare dell’importo, ha tenuto conto della natura, della gravità e della durata degli illeciti, che si sono protratti fino alla data di sostituzione del sistema di rilevazione delle impronte digitali con uno non biometrico.

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CCNL Carta – Industria: le novità previste a gennaio 2023

9 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Istituito il contributo ENIPG, corrisposto l’Elemento di Modernizzazione Contrattuale, aumento del contributo a carico del datore di lavoro per il Fondo Byblos e nuovi minimi retributivi

In base all’accordo siglato il 28 luglio 2021 tra l’Associazione Italiana fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Pasta per Carta, l’Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici, il sindacato Lavoratori Comunicazione, la Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni, la Unione Italiana Lavoratori Comunicazione, la Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni, la Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione, il Sindacato Nazionale Ugl Carta e Stampa di seguito tutte le novità, a decorrere dal 1°gennaio 2023,  per i dipendenti delle aziende esercenti l’industria della carta e cartone.

Contributo ENIPG
Istituito un contributo di assistenza contrattuale da versare all’ Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica (E.N.I.P.G.).

Per il pagamento della quota:
– le aziende fino ai 15 dipendenti versano una quota nella misura dello 0,05% della retribuzione annua lorda per l’anno 2023;
– le aziende sopra i 15 dipendenti versano lo 0,10% della retribuzione annua lorda.
A tale esborso, non sono tenute le aziende cartarie e del converting del tissue. Il requisito dimensionale viene calcolato al 31 dicembre 2022, avendo riguardo al numero di operai, impiegati e quadri nonché, computando proporzionalmente i lavoratori part time. Il medesimo, richiesto e riscosso dall’E.N.I.P.G. Nazionale o da un ente previdenziale/assicurativo, viene così ripartito: il 70% ai Comitati provinciali o interprovinciali o regionali, ed il 30% all’E.N.I.P.G. stesso.

Elemento di Modernizzazione Contrattuale

LivelloIncremento
A8,31
B17,37
B2 Super7,14
B26,82
C1 Super6,31
C16,00
C25,45
C35,06
D14,75
D24,35

Fondo nazionale di previdenza complementare
 In favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Byblos, è riconosciuto un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro pari allo 0,3% della normale retribuzione annua.
Minimi retributivi

LivelloMinimo
Quadro2.626,38
A Super2.618,04
A2.304,24
B12.099,58
B2 Super2.047,88
B21.981,31
C1 Super1.869,63
C11.803,11
C21.684,30
C31.599,76
D11.532,07
D21.447,17
E1.353,99



 

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CCNL Turismo (Anpit-Cisal): aumentano gli importi del welfare contrattuale

9 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 2023 il datore di lavoro erogherà i nuovi importi di welfare contrattuale a tutti i lavoratori che avranno superato il patto di prova all’atto dell’accredito 

Anpit, Aiav, Aifes, Cidec, Confimprenditori, Unica, e Cisal Terziario, Confedir, con il CCNL siglato il 24 maggio 2022 hanno stabilito i nuovi importi di welfare contrattuale che il datore di lavoro erogherà al lavoratore entro il 31 dicembre. 

LivelloDal 2023
Dirigente720,00 euro/anno (in quote mensili maturate di 60,00 euro)
Quadro (ex Quadro), A1 (ex A2) e A2 (ex A3)480,00 euro/anno (in quote mensili maturate di 40,00 euro)
B1, B2, C1, C2 e D1 e D2

Operatori di Vendita

240,00/anno (in quote mensili maturate di  20,00 euro)

Tale welfare sarà a disposizione di tutti i lavoratori in forza che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, secondo le previsioni pattuite in sede aziendale, mediante Accordo o Regolamento e/o con utilizzo delle apposite piattaforme. In generale è prevista l’erogazione annuale del welfare contrattuale, fermo restando che, in caso di cessazione del lavoratore, lo stesso avrà diritto a ricevere le quote di welfare maturate mensilmente secondo quanto riportato nella tabella precedente. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni è considerata mese intero. Gli importi di welfare contrattuale devono considerarsi distinti e non assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di welfare aziendale, sostitutivi del Premio di Risultato, e sono in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura già presenti in Azienda. Analogamente, in caso di passaggio di CCNL, il welfare contrattuale dovrà essere aggiuntivo al trattamento economico da garantire al lavoratore secondo i criteri di Allineamento.
Gli importi di welfare contrattuale spettano a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro categoria e dal tipo di contratto di lavoro subordinato sottoscritto, ossia: 
– tempo indeterminato o determinato;
– a tempo pieno o parziale, purché il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari a 20 ore settimanali;
– lavoratori apprendisti;
– lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori “Agili”.
Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.
I valori di welfare contrattuale dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione del lavoratore, con l’attenzione di evitare il superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per ciascun anno di calendario. Per questo, salvo diverso Accordo Aziendale di Secondo Livello, decorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva prestazione sostitutiva. Possono essere destinati al lavoratore e ai suoi familiari nei casi previsti, anche se non fiscalmente a carico, ad eccezione degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. 
In generale i valori di Welfare Contrattuale non sono divisibili o frazionabili, non sono rimborsabili né cedibili, salvo il caso di destinazione alla Previdenza Complementare da parte del lavoratore.

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Legge di bilancio 2023, le nuove risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione

5 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Rifinanziati, tra l’altro, il completamento dei piani di recupero occupazionale, l’integrazione salariale per i dipendenti del gruppo ILVA e la proroga a tutto il 2023 del trattamento di CIGS (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 30 dicembre 2022).

La manovra finanziaria recentemente approvata stanzia ulteriori risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione (commi da 324 a 329, articolo 1, Legge 197/2022) con un incremento di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Gli interventi riguardano diverse tematiche. Innanzitutto, lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa con 70 milioni di euro per l’anno in corso.

Segue l’indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio con 30 milioni di euro per il 2023 che assicureranno un’indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l’anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente del settore, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. Si interviene anche per le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center con risorse pari a 10 milioni di euro. La misura dell’indennità in oggetto è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria e può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale e il relativo programma contenga un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri creatisi.

Vi sono, poi, risorse anche per la proroga dell’integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva per 19 milioni di euro, specificatamente per la parte non coperta, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche. 

Prorogato, infine, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l’attività produttiva con 50 milioni di euro, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, per un periodo massimo di 12 mesi.

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CCPL Edilizia – Perugia e Terni: sottoscritti i contratti integrativi

5 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previste novità economiche e importanti previsioni nel campo della sicurezza e della legalità 

La scorsa settimana nella sede della Cassa edile di Terni sono stati sottoscritti, dalle associazioni datoriali dell’industria, delle cooperative e dell’artigianato Ance Perugia e Ance Terni (le associazioni dei costruttori edili di Confindustria Umbria), Legacoop Produzione e Servizi Umbria, Cna Umbria e Confartigianato Regionale Umbria unitamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, i contratti territoriali locali, che integrano i contratti collettivi nazionali del settore dell’edilizia e che coinvolgono circa 12 mila lavoratori umbri.  
La sottoscrizione dei contratti è arrivata a conclusione di un percorso durato alcuni mesi, nel corso del quale le associazioni datoriali hanno perseguito l’obiettivo di rendere omogenee le previsioni contrattuali, con benefici sia per le imprese che per i lavoratori del territorio regionale. L’incontro tra le parti ha reso possibile la condivisione delle problematiche del settore e per l’analisi dei possibili correttivi da proporre ai decisori pubblici, soprattutto regionali.
Oggetto di contrattazione è stata, in primo luogo, la disciplina di elementi retributivi, quali l’elemento variabile della retribuzione, la malattia, l’anzianità professionale edile, le indennità di mensa, trasferta, vestiario, reperibilità, lavori in galleria e in alta montagna, nonché la previsione di un contributo per il servizio dei Rappresentanti del Lavoratori Territoriali per la Sicurezza – RLST.
Sono state introdotte importanti previsioni nel campo della sicurezza, della legalità, della regolarità del settore e della modernizzazione dello stesso. A tal fine è stato riaffermato il ruolo insostituibile degli Enti Bilaterali del settore nel campo della sicurezza, della formazione e delle prestazioni ai lavoratori ed alle imprese del settore.
È stato istituito, infine, un comitato di indirizzo strategico per lo studio del settore e per cogliere le nuove opportunità, anche alla luce delle ingenti riserve messe a disposizione del Pnrr e della programmazione dei fondi EU.

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Fondo Fasda: piani sanitari dedicati ai familiari

5 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

 Anche per l’anno 2023 prevista la possibilità di rinnovare l’iscrizione del nucleo familiare

Il Fondo Fasda, per i dipendenti dei Servizi Ambientali, prevede la possibilità anche per l’anno 2023 di iscrivere i familiari (coniuge, convivente e figli) al Fondo integrativo di Assistenza Sanitaria. 
Sono previsti due piani sanitari:
– il Piano sanitario “Familiari per coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti” a un costo individuale di € 450,00;
– il Piano sanitario “Figli da 0 a 16 anni” a un costo individuale di € 150,00.
Si potrà  rinnovare l’iscrizione del nucleo familiare ovvero aderire all’iniziativa accedendo all’Area Riservata del Portale S.I.FASDA e pagare il contributo tramite carta di credito o bonifico bancario dal 19 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023. La copertura sanitaria sarà attiva per un periodo di 12 mesi (dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2023).
Al Piano sanitario “Familiari” per coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti sono state apportate le seguenti modifiche:
– sarà prevista  la franchigia di € 25,00 per ogni singola prestazione relativa a visite specialistiche e accertamenti diagnostici;
– la garanzia trattamenti fisioterapici riguarderà i trattamenti a seguito di “infortunio” (certificato di pronto soccorso);
– per gli interventi in garanzia relativi ai  grandi interventi chirurgici sarà introdotto uno scoperto del 10% in caso di utilizzo di strutture convenzionate o in caso di autorizzazione per provincia scoperta;
– per quanto riguarda l’area chirurgia dell’apparato digerente sarà eliminata la garanzia By-pass intestinali per il trattamento dell’obesità patologica;
– per quanto concerne l’area ortopedia e traumatologia saranno eliminate le garanzie interventi di protesizzazione di spalla, gomito, anca o ginocchio.

 

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CCNL Lavoro Domestico: il confronto sull’aggiornamento dei minimi è fissato per il prossimo 11 gennaio

5 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nel secondo incontro del 3 gennaio 2023 i Sindacati hanno affermato che l’allarmismo paventato dalle associazioni datoriali sull’aumento delle retribuzioni fino a 2.000,00 euro è infondato

I sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf, al termine del secondo incontro della Commissione Nazionale (così come previsto dall’art. 38 del CCNL) tenutosi il 3 gennaio 2023 in modalità telematica dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno affermato che non ci sarà nessun rischio “stangata” sulle famiglie con l’aggiornamento dei minimi retributivi e dei valori convenzionali di vitto e alloggio applicati agli assistenti familiari (colf, badanti e baby sitter) in Italia, a fronte della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevato dall’Istat al 30 novembre 2022.
Hanno altresì affermato che l’allarmismo delle associazioni datoriali, che hanno paventato un aumento delle retribuzioni fino a 2.000,00 euro mensili, è infondato, in quanto si tratterebbe di aumenti previsti dal CCNL per andare incontro alle esigenze di un settore estremamente debole, dal punto di vista salariale e normativo.
Durante l’incontro i sindacati hanno accolto positivamente le nuove posizioni delle associazioni datoriali Fidaldo e Domina, inizialmente indisponibili a corrispondere l’aumento retributivo così come previsto dal CCNL, comportando di fatto una riapertura della trattativa alla quale ha preso parte, in modo del tutto inedito, anche una rappresentanza politica del Governo. Un segnale positivo per le parti sindacali, unite nella richiesta di un adeguamento annuale in base all’indice Istat (pari al 100% dello stesso, come previsto dal CCNL in vigore, e all’80% in caso di mancato accordo), anche alla luce della nota e sempre crescente fragilità del settore.
L’incontro si è concluso con la riprogrammazione di due nuovi momenti di confronto fissati per il prossimo 11 gennaio e, in sede ministeriale, il prossimo 16 gennaio.

 

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