Studio Vannucchi & Associati

  • Chi siamo
  • Soci e collaboratori
  • Partners
  • Contatti
  • Scadenze

CCNL Dirigenti Area Sanità: ampio dibattito sui punti salienti del rinnovo contrattuale

26 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Importanti novità sulle condizioni lavorative per il Personale Sanitario

Tra pochi giorni si darà il via al confronto per il rinnovo del CCNL Dirigenti Area Sanità siglato nel 2019, che coinvolge i dirigenti sanitari e medici dell’ambito professionale, tecnico e amministrativo.
Finalmente, dopo tanto attendere, il Consiglio dei Ministri ha infatti acconsentito a dare inizio alle trattative, ufficializzando l’invito all’Aran, e lasciando però ancora in sospeso, la questione del settore dirigenziale dei sociologi di cui alla L. n. 106/2021, art. 34, co. 9ter, che ha introdotto, per l’appunto, la figura del Sociologo all’interno del comparto sanità, operante insieme l’Assistente sociale e l’Operatore Sociosanitario. La difficoltà della collocazione di questa nuova figura professionale sta nel fatto che, essa, non avendo più un ruolo tecnico, non viene conseguentemente ricompresa nel settore Funzioni Locali, o nella dirigenza sanitaria o ancora, in quella professionale, tecnica e amministrativa.
Comunque, proseguendo l’analisi delle novità da apportare, si enuncia quella inerente l’ambito finanziario, il quale risulta esser identico a quello di settore. Per i dirigenti sanitari difatti, sembrerebbe non esser previsto lo 0,55% dell’ammontare complessivo delle retribuzioni lorde percepite dai lavoratori dipendenti, destinato invece ad esser revisionato dall’ordinamento professionale.
Nella Premessa del CCNL, verrà affermato poi il recepimento degli obiettivi contenuti nel Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e l’innovazione sociale del 10 marzo 2021 alla luce del superamento parziale dell’ammontare di cui al D.Lgs. n. 75/2017, art. 23, co. 2, all’art. 23, la cui defiscalizzazione non potrà essere trattata in sede di negoziato.
Per quanto concerne invece il Quadro finanziario, questo prevede aumenti pari al 3,78% dell’ammontare salariale del 2018, cui andrà aggiunto lo 0,22% per il superamento del blocco del salario accessorio.
Altre tematiche da affrontare saranno le indennità per il personale medico che presta attività di Pronto Soccorso, gli stanziamenti che le Leggi di Bilancio del 2018 e 2019 hanno posto in essere al fine di recuperare la Retribuzione Individuale di Anzianità, gli stanziamenti conferiti alle Regioni dall’Inail, circa il format voluto dall’Ente per emettere certificati di infortunio sul lavoro.
Sul primo punto le Parti negoziali ne hanno proposto un’anticipazione.
Rispetto alla seconda tematica sono state rilevate due contraddizioni: la prima sull’inizio della decorrenza, ossia dal 2024 (anno successivo alla sottoscrizione del CCNL), la seconda sull’esclusione dei dirigenti delle professioni dalle risorse di cui all’art. 435 della Legge di Bilancio.
Con riferimento al terzo punto non perviene al momento alcuna indicazione in merito.
Per quel che riguarda le Linee principali di intervento circa gli incarichi, di tre punti affrontati, il primo risulterebbe esser non concreto ed alquanto generico, mentre il secondo, più specifico, indica che, l’ammontare della minima contrattuale dovrà essere aumentato rispetto agli attuali euro 1.500,00 annui. Il terzo ed ultimo, tratterà invece dell’armonizzazione dei valori massimi degli incarichi.
Altro argomento da analizzare sarà quello relativo ai Fondi Contrattuali con cui si cercherà di dar importanza soprattutto alle condizioni di lavoro dell’emergenza/urgenza ed alle sedi disagiate. A tal riguardo, si segnalano le modifiche da apportare, ovverosia: l’aumento del valore delle indennità del Fondo; indirizzare maggiormente il Fondo di Perequazione della libera professione ai medici che prestano servizio in Pronto Soccorso; nonché approfondimenti e maggiori dettagli circa i certificati Inail, RIA e attività di Pronto Soccorso.
Circa l’orario di lavoro, sembra si voglia mantenere lo stesso adottato per i primari, e, al fine di conciliare vita lavorativa con vita privata, si pensa di incrementare il lavoro a tempo parziale.
Per quel che riguarda le prestazioni aggiuntive, viene posto il limite di 48 ore settimanali, e garantirne invece delle altre, per le guardie notturne.
Altro punto, interessa l’uniformità della indennità di esclusività della dirigenza medica, che fino al 2021, è risultata incrementata del 27%.
Per quanto concerne le Disposizioni Particolari, si rammenta che, il personale assunto con solamente il terzo anno di specializzazione, lavorando 30-32 ore a settimana, non avrebbe diritto allo stesso trattamento economico e giuridico di un professionista assunto tramite concorso e con specializzazione, così neppure all’indennità di esclusività e specificità della dirigenza medica.
Tematica invece non affrontata, sarà la questione delle violenze poste in essere nei confronti del personale sanitario, mentre discussa, risulterà essere quella inerente l’erogazione dell’emolumento straordinario Una Tantum pari all’1,5% dello stipendio.
Da ultimo, è bene riportare i punti salienti che il CCNL dovrà analizzare e raggiungere, ossia: l’aumento della retribuzione fissa per i neo assunti; la priorità dell’utilizzo del Fondo di perequazione per i servizi di Pronto Soccorso; l’accesso alle prestazioni aggiuntive per il personale di settore che esercita attività al di fuori del Sistema Sanitario Nazionale, quindi privatamente; la finalizzazione nel Fondo 2 dei residui del Fondo 1 e del Fondo 3.

 

 

 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Whistleblowing: il Garante privacy esprime parere favorevole

26 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Garante della privacy approva lo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio a tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (Garante privacy, nota 24 gennaio 2023, n. 499).

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. direttiva whistleblowing) e disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

 

La direttiva in questione, introduce uno statuto minimo di tutela, tale da uniformare le normative nazionali, tenendo conto che coloro che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, esercitano il diritto alla libertà di espressione. Allo strumento del whistleblowing è, peraltro, assegnata la funzione di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità e di prevenire la commissione dei reati.

 

Il Garante della privacy, preso atto del recepimento, da parte del Governo, di tutte le indicazioni fornite dall’Autorità, ha dato parere favorevole in merito allo schema di decreto legislativo attuativo della citata direttiva europea.

 

Dall’ambito di applicazione del decreto sono escluse contestazioni o rivendicazioni di carattere personale nei rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico e le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale o di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale.

 

La disciplina di tutela si applica a tutti i lavoratori dei settori pubblico e privato in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti e altre categorie, tra le quali quelle dei volontari e dei tirocinanti anche non retribuiti, degli azionisti e delle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche laddove tali ruoli siano esercitati in via di mero fatto.

 

Lo schema di decreto prescrive che il canale di segnalazione deve garantire la riservatezza assoluta del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione stessa (anche mediante il ricorso alla crittografia).

Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta da segreto ai sensi dell’articolo 329 c.p.p., mentre nel procedimento dinanzi alla magistratura contabile essa non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito del procedimento disciplinare, invece, l’identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell’illecito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Per altro verso, le ragioni sottese alla rivelazione (nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne o nel procedimento disciplinare) dei dati riservati, indispensabile anche ai fini della difesa del soggetto coinvolto, devono essere comunicate per iscritto al segnalante.

 

Riguardo alle modalità delle segnalazioni, le stesse possono essere effettuate in forma scritta, anche con strumenti informatici, in forma orale, per telefono o attraverso sistemi di messagistica vocale, oppure mediante un incontro diretto. Le informazioni sulle procedure per effettuare il whistleblowing devono essere pubblicate nel sito internet del datore di lavoro in modo chiaro, visibile e accessibile.

 

In caso di assenza o inefficacia dei canali di segnalazione interna, di timore di ritorsione o pericolo per l’interesse pubblico, con le stesse modalità e garanzie di riservatezza, è inoltre prevista la possibilità di effettuare la segnalazione su di un canale esterno, attivato presso l’ANAC.

 

Le segnalazioni possono essere conservate solo per il tempo necessario alla loro definizione e comunque per non più di 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Ebipro: previsto il rimborso delle tasse universitarie

25 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per i lavoratori dipendenti degli studi professionali la misura del rimborso è confermata al 50% della spesa entro un massimale di 500,00 euro

L’Ebipro, l’Ente Bilaterale Nazionale per gli studi Professionali, ha previsto anche quest’anno per tutti i lavoratori dipendenti degli studi professionali iscritti alla bilateralità di settore un contributo in caso di versamento di rate e tasse universitarie necessarie per la frequentazione di corsi di laurea triennale e/o magistrale.
La misura del rimborso è confermata al 50% della spesa entro un massimale di 500,00 euro ed ha ad oggetto le quote di iscrizione relative all’anno accademico 2022/2023. Nella medesima richiesta possono essere cumulate le spese sostenute sia a titolo personale che per i figli a carico.
La domanda va presentata nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 con le proprie credenziali tramite procedura online al link EBIPRO: accesso area riservata, con allegata la documentazione prevista:
– attestazioni di iscrizione all’anno accademico 2022/2023 (rilasciate o predisposte dall’Università);
– documenti fiscali (MAV, Quietanze di pagamento emesse dall’Università, PagoPa, bonifico bancario) dai quali si evinca in modo inequivocabile il soggetto pagatore;
– copia dell’ultima busta paga. 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Ebram: rimborso contro il caro energia a favore delle imprese artigiane e dei loro dipendenti

25 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il rimborso verrà corrisposto per un massimo di 300,00 euro a favore delle imprese artigiane ed un massimo di 100,00 euro a favore dei lavoratori dipendenti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili

Nell’attuale contesto di grave situazione economica per il mondo delle imprese artigiane e dei lavoratori dovuto ai rincari dell’energia elettrica, il Consiglio di Amministrazione dell’EBRAM (Ente Bilaterale Regionale Artigianato Molisano) ha stanziato un importo pari a 30.000,00 euro a valere sul Fondo Sostegno al Reddito, al fine di erogare un rimborso “Una Tantum” contro il caro energia a favore delle imprese artigiane e dei loro dipendenti.
Il rimborso sarà riconosciuto per le spese relative al consumo di energia elettrica riferite ai mesi di competenza che vanno da Aprile 2022 a Dicembre 2022. Come previsto dal Regolamento, le imprese artigiane dovranno essere in possesso di un’utenza di energia elettrica ad uso non domestico con contatore di potenza pari o superiore a 4,5 KW. I lavoratori dovranno essere titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica ad uso domestico. Il dipendente potrà presentare domanda anche se il titolare del contratto della fornitura elettrica è il coniuge convivente (o coniuge di fatto).
Il rimborso verrà erogato Una Tantum per nucleo familiare, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e verrà corrisposto per un massimo di:
– 300,00 euro a favore delle imprese artigiane;
– 100,00 euro a favore dei lavoratori dipendenti.
Le domande di intervento dovranno pervenire all’Ebram (tramite email o presso la sede) entro e non oltre il 30 giugno 2023, utilizzando la modulistica scaricabile dal sito www.ebramolise.it., e dovranno essere corredate della seguente documentazione:
a) per le imprese artigiane:
– certificato di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane in esenzione di bollo;
– copia delle fatture riferite al periodo di competenza compreso tra il 1° aprile 2022 e il 31 dicembre 2022 e delle relative quietanze di pagamento, fino al raggiungimento dell’importo massimo rimborsabile pari a 300,00 euro;
b) per i lavoratori dipendenti:
– cedolini paga riferiti ai mesi di competenza delle fatture/bollette oggetto del rimborso;
– copia delle bollette riferite al periodo di competenza compreso tra il 1° aprile 2022 e il 31 dicembre 2022 e delle relative quietanze di pagamento, fino al raggiungimento dell’importo massimo rimborsabile pari a 100,00 euro.
Le imprese artigiane, alla data di presentazione della domanda, dovranno avere una anzianità di iscrizione all’albo delle imprese artigiane di almeno 1 anno ed il lavoratore di almeno 80 giorni lavorativi alle dipendenze dell’azienda. L’azienda dovrà altresì essere in regola con i versamenti all’Ebram dai 3 anni antecedenti la data di presentazione della domanda. 
I rimborsi verranno erogati entro 60 giorni dal ricevimento delle domande seguendo l’ordine cronologico di presentazione.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Esonero contributivo 3% per i dipendenti: le istruzioni operative dell’INPS

25 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Istituto ha emanato una apposita circolare per l’applicazione del beneficio ai lavoratori previsto dalla Legge di bilancio 2023 (INPS, circolare 24 gennaio 2023, n. 7).

La proroga e l’aumento in talune condizioni, per l’anno 2023, dell’esonero dei contributi IVS a carico dei dipendenti a suo tempo previsto per lo scorso anno dalla Legge di bilancio 2022 è l’argomento affrontato dalla circolare in commento dell’INPS. In effetti, l’ultima manovra finanziaria (articolo 1, comma 281, Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha esteso all’anno in corso il beneficio previsto per l’anno 2022 nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima e nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Restano esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria, mentre possono accedervi tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

L’esonero include la tredicesima, ma non la quattordicesima

La norma in trattazione prevede espressamente che i massimali mensili di riferimento, pari a 2.692 euro (per la riduzione del 2%) e a 1.923 euro (per la riduzione del 3%), debbano essere maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Tuttavia, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni. Viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.

La natura della misura

L’agevolazione in commento non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (articolo 31 D.Lgs. n. 150/2015). Inoltre, poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza. Pertanto, l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Infine, il beneficio in trattazione è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore.

Infine nella circolare in oggetto sono anche contenute le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nelle sezioni <PosPA> e <PosAgri> del flusso Uniemens.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Le indicazioni del Garante della privacy sul Decreto trasparenza

25 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Garante della privacy fornisce un’interpretazione sistematica delle disposizioni del Decreto trasparenza, alla luce della disciplina eurounitaria in materia di protezione dei dati personali (Garante privacy, nota 24 gennaio 2023, n. 499).

Il Garante della privacy fornisce le prime indicazioni interpretative sulle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 104/2022 (cosiddetto Decreto trasparenza) che maggiormente impattano sulla protezione dei dati personali.

 

Il decreto in questione, come noto, si applica ai contratti di tipo subordinato e ad altre forme di lavoro e ha introdotto, tra l’altro, l’obbligo per il datore di lavoro di informare adeguatamente i lavoratori nel caso utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, o per altre attività collegate al rapporto di lavoro e alla sua gestione.

 

Tra le informazioni ulteriori che il datore di lavoro, in qualità di titolare del trattamento, deve fornire all’interessato rientrano: gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l’utilizzo dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati; il funzionamento dei sistemi; i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni; le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità; il livello di accuratezza, robustezza e cibersicurezza dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.

 

In applicazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza, il Garante auspica che tutte le informazioni siano complessivamente fornite al lavoratore prima dell’inizio del trattamento, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in formato strutturato, di uso comune e leggibile anche da dispositivo automatico.

 

Considerato che l’impiego di tali sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati può comportare il trattamento d’informazioni associate in via diretta o indiretta ai dipendenti, il datore di lavoro deve, pertanto, rispettare le condizioni per il lecito impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo.

 

Dovrà essere rispettato altresì il principio della “protezione dei dati fin dalla progettazione”, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate ad attuare i principi di protezione dei dati e integrando nel trattamento le necessarie garanzie per tutelare i diritti e le libertà degli interessati.

 

Il trattamento dovrà essere, inoltre, conforme al principio della “protezione dei dati per impostazione predefinita”, ponendo in essere scelte tali da garantire che venga effettuato, per impostazione predefinita, solo il trattamento strettamente necessario per conseguire una specifica e lecita finalità. Ciò comporta quindi che, per impostazione predefinita, il titolare del trattamento non deve raccogliere dati personali che non siano necessari per la specifica finalità del trattamento.

 

Conseguentemente, il titolare del trattamento, anche quando utilizza sistemi tecnologici realizzati da terzi, dovrà eseguire, avvalendosi del supporto del responsabile della protezione dei dati, ove nominato, un’analisi dei rischi e accertarsi che siano disattivate le funzioni che non hanno una base giuridica, non sono compatibili con le finalità del trattamento, ovvero si pongono in contrasto con specifiche norme di settore previste dall’ordinamento, in particolare le norme nazionali che disciplinano le condizioni per l’impiego degli strumenti tecnologici sul posto di lavoro.

 

Possono poi essere impiegati anche strumenti e tecnologie, quali, ad esempio, software per il riconoscimento emotivo, strumenti di data analytics o machine learning, rete neurali, deep-learning, nonché sistemi per il riconoscimento facciale, sistemi di rating e ranking, che, nel contesto lavorativo, determinano un elevato livello di rischio per i diritti e le libertà degli interessati oggetto di specifica tutela nell’ambito del sistema di protezione dei dati personali. Infatti, le specificità delle tecnologie di questi sistemi, nonché la natura dei dati trattati (ad esempio, i dati biometrici e quelli relativi alle emozioni del lavoratore) e le funzionalità che spesso a essi sono associate, sollevano dubbi in ordine alla stessa proporzionalità del loro impiego, nonché di compatibilità con i principi generali in materia di protezione dei dati e con il quadro di garanzie in materia di libertà e dignità del lavoratore, potendosi, peraltro, porsi in contrasto con le disposizioni nazionali che vietano al datore di lavoro di trattare informazioni attinenti alla sfera privata del lavoratore.

 

Il Garante, infine, ha manifestato la propria disponibilità ad avviare un confronto sui temi in questione, anche al fine di superare le incertezze generatesi sul piano interpretativo e orientare le scelte sul fronte applicativo dei titolari del trattamento che hanno rivolto quesiti e richieste di chiarimento in proposito. 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CCNL Enti locali: rideterminazione dello stipendio tabellare

25 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Rideterminazione delle nuove retribuzioni tabellari al Personale del Pubblico Impiego

Per l’anno 2023, gli Enti Locali, ossia le Amministrazioni ricomprese nel comparto Funzioni Locali, devono corrispondere a tutto il personale di settore, gli incrementi mensili di cui all’art. 76 del CCNL Enti Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022, come di seguito riportato:
“1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 64 del CCNL del 21 maggio 2018, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella D, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall’allegata Tabella E.
3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum di cui all’art. 66 (elemento perequativo) del CCNL 21 maggio 2018 e di cui all’art. 1, co. 440, lett. b) della Legge n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nella allegata Tabella F.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, co. 2, del DLgs n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1, co. 440, lett. a) della Legge n. 145/2018″
.
Tale norma contempla quindi, il conglobamento nella retribuzione dell’elemento perequativo una tantum, definito nell’art. 66 del CCNL del 21 maggio 2018, con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data di sottoscrizione del presente Contratto Collettivo. Pertanto, tutto quanto percepito con la mensilità di dicembre, deve esser ridefinito, al fine di, eliminare l’elemento perequativo ed incrementare solamente la paga base.

Invero, la L. n. 234/2021, Legge di Bilancio 2022, all’art.1, co. 609, prevede che, nelle more della definizione dei CCNL e dei provvedimenti negoziali relativi al personale pubblico per il triennio 2022-2024, si dà luogo, in deroga a quanto affermato dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’anticipazione di cui al D.Lgs. n. 165/2001, art. 47-bis, co. 2, degli equivalenti trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, secondo la seguente percentuale mensile rispetto ai salari elencati nelle tabelle retributive:

– dal 1° aprile al 30 giugno 2022, una percentuale dello 0,30%;
– dal 1° luglio 2022, una percentuale dello 0,50%.

Tali percentuali, devono esser corrisposte a tutto il personale per l’anno 2022.
Da ultimo, giova affermare che, l’importo dell’indennità di vacanza contrattuale 2022, è stato calcolato quindi in modalità provvisoria sulla base dello stipendio previsto dai vigenti CCNL di riferimento, e che, tale importo, va ad aggiungersi a quello relativo all’IVC in godimento dal 2019, e rideterminato all’atto dell’entrata in vigore del CCNL 2019-2021 sulla base del nuovo stipendio.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Ammortizzatori sociali 2023:  sostegno ai lavoratori delle aziende sequestrate

24 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tra gli interventi attivati per l’anno in corso c’è anche la proroga del trattamento per i dipendenti sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto delle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria (INPS, circolare 16 gennaio 2023, n. 4).

La circolare INPS in commento presenta tra gli ammortizzatori sociali attivi per il 2023 anche il trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Si tratta di un intervento prorogato dal comma 284 dell’articolo 1 della Legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) per il triennio 2021-2023. In effetti, l’ammortizzatore in questione era stato introdotto per il periodo 2018-2020 dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 72/2018.

L’intervento di sostegno, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, è prorogato alle medesime condizioni stabilite dall’articolo 1 del decreto del 2018 per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuna annualità, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Il trattamento, concesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, viene erogato dall’INPS che, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma, vi provvede esclusivamente con il sistema del pagamento diretto.

L’INPS, infine, ricorda che le istruzioni procedurali in merito sono state illustrate con il messaggio n. 2679/2019.

 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Fondo Fasi: il modello contributivo del 2023

24 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

I contributi a carico del dirigente e dell’azienda per il 2023 previsti dal Fondo Fasi

Il Fasi, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, è un’Associazione di secondo grado che opera in base agli accordi contrattuali fra Confindustria e Federmanager ed è l’ente di riferimento nell’ambito dell’assistenza sanitaria integrativa, per tutti gli iscritti fin dalla nomina in ambito aziendale.
A partire dal 1°gennaio 2023, il Fasi ha confermato, in attuazione di quanto stabilito con delibera del 2018, la modifica del modello contributivo a carico di Dirigenti e Aziende, come segue:
–  Art. G:  1.600,00 euro annui (dovuto per ogni dirigente in forza dall’Azienda che aderisce esclusivamente al Fasi per l’assistenza dei propri dirigenti in servizio);
–  Art. G Maggiorato: 2.500,00 euro annui (dovuto per ogni dirigente in forza dall’Azienda che utilizza Fondi o forme di tutela, alternati al Fasi per l’assistenza di propri dirigenti in servizio);
–  Art F: 2.180,00 euro annui ( a carico Azienda per ogni dirigente iscritto);
–  Art. H: 1.120,00 euro annui (a carico del dirigente iscritto).

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Fondo Fasie: contributi 2023 per le Aziende e i lavoratori esercenti attività minerarie

24 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nuove erogazioni contributive al Fondo Fasie per gli iscritti esercenti attività minerarie

La Circolare Operativa n. 1/2023 Attività Minerarie, comunica, alle Aziende ed al personale dipendente, cui si applica il CCNL relativo al settore delle attività minerarie, le indicazioni circa gli importi, le scadenze e le modalità di pagamento dei contributi da versare al Fondo di Assistenza sanitaria integrativa Fasie per l’anno 2023, nonché, la prassi da seguire per una corretta comunicazione con il Fondo stesso.
Di seguito, le quote contributive 2023.

 

Quota azienda
204,00 euro

 

Quota lavoratore
 Quota annuaQuota mensile
Opzione standard84,00 euro7,00 euro
Opzione standard

con iscrizione del/dei familiari

186,00 euro per ogni familiare

372,00 euro per ogni convivente

15,50 euro per ogni familiare

31,00 euro per ogni convivente

Opzione extra239,00 euro 19,91 euro

(19,99 euro a dicembre)

Opzione extra

con iscrizione del/dei familiari

186,00 euro per ogni familiare

372,00 euro per ogni convivente

15,50 euro per ogni familiare

31,00 euro per ogni convivente

Opzione plus649,00 euro54,08 euro

(54,12 euro a dicembre)

 

Regolazione contributo a carico dell’Azienda per gli iscritti al Fondo dal 1° gennaio 2023
Il contributo a carico dell’Azienda, pari alla somma di euro 204,00, versata per il singolo lavoratore iscritto al Fondo Fasie, viene corrisposta in rate mensili pari ad euro 17,00. In concomitanza, deve esser inviata una distinta di contribuzione con la specifica delle anagrafiche per cui è stato effettuato il bonifico, accedendo all’area Aziende del sito www.fasie.it e seguendone le istruzioni. Il mancato invio di questa, portando al prolungamento dei tempi di controllo e di gestione, potrebbe comportare la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti. Si da inoltre atto della possibilità, da parte dell’Azienda, di corrispondere in un’unica soluzione, ad inizio anno, il contributo a Fasie, previa comunicazione al medesimo.

Regolazione contributo a carico del dipendente iscritto al Fondo
Il contributo a carico del lavoratore, sia per la propria quota, che per la quota relativa ai propri familiari e/o conviventi iscritti al Fondo come paganti, deve esser versato al Fondo stesso, su base mensile, ed entro il giorno 16 del mese successivo di competenza. Contestualmente, deve inviarsi la distinta di contribuzione con il dettaglio delle anagrafiche per cui è stato effettuato il bonifico, accedendo all’area Aziende del sito www.fasie.it e seguendo le istruzioni. Anche in questo caso, il mancato invio della distinta, portando all’allungamento dei tempi di controllo e gestione, potrebbe comportare la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

  • « Pagina precedente
  • 1
  • …
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • …
  • 355
  • Pagina successiva »

Cerca nelle News

  • NEWS|LAVORO
  • NEWS|FISCO
  • NEWS|PREVIDENZA

Dove siamo

Via Dei Gobbi 147/A – 149
59100 Prato (PO)

Tel/Fax: +39 0574 607484

Colleghiamoci

Rimaniamo in contatto. Seguici su i nostri social networks.
  • Email
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter

Studio Vannucchi & Associati | P.IVA: 02081580975 | Via Dei Gobbi 147/a - 59100 Prato (PO) | Sviluppato da

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta