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CCNL Energia e Petrolio: al via le trattative per il rinnovo

28 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per i Sindacati la trattativa va chiusa il più presto possibile a garanzia del potere d’acquisto dei salari

Nei giorni scorsi sono iniziati tra i rappresentanti delle aziende del settore, insieme a Confindustria Energia ed ai segretari generali della Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, i negoziati per il rinnovo del contratto del settore energia e petrolio. 
In apertura il presidente di Confindustria Energia ha sottolineato il valore e la solidità del sistema di relazioni industriali del settore, un elemento cruciale per affrontare le sfide poste dalla transizione energetica, dalla decarbonizzazione e dalle nuove dinamiche geopolitiche. Ha evidenziato come il dialogo e la cooperazione tra le parti sociali siano indispensabili per garantire un futuro sostenibile al settore. Il Presidente ha inoltre ribadito il ruolo centrale del contratto collettivo come strumento per assicurare equilibrio e stabilità, auspicando che il negoziato possa rappresentare un’opportunità per valorizzare il contributo di tutti gli attori coinvolti e rafforzare il legame tra competitività e coesione sociale.
Le tempistiche del rinnovo contrattuale richiedono un percorso negoziale proficuo e una forte responsabilità sociale da parte delle imprese, con l’obiettivo di concludere la trattativa nel più breve tempo possibile. Prioritario è garantire il potere d’acquisto dei salari e confermare il valore del contratto come strumento di governo del settore, in un momento di profondo cambiamento del modello di sviluppo e di transizioni già in atto.

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Le retribuzioni convenzionali 2025 per i lavoratori operanti all’estero

28 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Comunicati gli importi per il calcolo dei premi dei dipendenti attivi in paesi extracomunitari non convenzionati (INAIL, circolare 27 febbraio 2025, n. 20).

L’INAIL ha fornito le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei premi, relativo all’anno 2025, per i lavoratori operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. La tutela di questi soggetti, infatti, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto interministeriale (ai sensi del D.L. n. 317/1987).

La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un paese extracomunitario.

Pertanto, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 16 gennaio 2025, ha determinato per
l’anno in corso le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di questi lavoratori. Peraltro, l’INAIL precisa che la normativa in questione si applica ai lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, mentre sono escluse altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative. 

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle pubblicate nell’Allegato 1 alla circolare in argomento che sono parte integrante del citato decreto interministeriale. 

Per le attività svolte da questi lavoratori, si applicano le tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

La circolare in commento, inoltre, definisce l’ambito territoriale di applicazione, escludendo gli stati membri dell’Unione europea, quelli ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera) e gli stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale.
Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per
l’estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di tali ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.

 

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CCNL Istruzione e ricerca: la piattaforma rivendicativa prevede miglioramenti salariali

27 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Al via le trattative con l’Aran per il rinnovo contrattuale 2022-2024

Con un comunicato del 24 febbraio, la Flc-Cgil ha reso nota la convocazione per la giornata odierna presso l’Aran l’apertura, insieme alle altre Sigle sindacali, delle trattative per la definizione del CCNL Istruzione e ricerca per il triennio 2022-2024. Sebbene si tratti di un rinnovo tardivo, le OO.SS. sono impegnate affinché vengano disposti importanti miglioramenti economici e altrettante migliori condizioni di lavoro per il personale del comparto.
All’interno del documento viene ribadita l’importanza di eliminare le norme definite della “premialità” o alla “performance”; oltre alla possibilità, per tutti, di usufruire dei buoni pasto a prescindere dalla modalità lavorativa prevista dal contratto. Inoltre, va estesa la riduzione dell’orario lavorativo settimanale a 35 ore e rese più fruibili le modalità di attuazione degli istituti introdotti nel rinnovo 2019-2021 sul lavoro a distanza. 

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Detrazioni fiscali per carichi di famiglia: l’INPS adegua il suo sistema informativo

27 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’aggiornamento si è reso necessario a causa delle modiche apportate in materia dalla Legge di di bilancio 2025 (INPS, messaggio 26 febbraio 2025, n. 698).

La Legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 11, Legge n. 207/2024) ha introdotto alcune novità in materia di detrazioni per carichi di famiglia, modificando l’articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Di conseguenza, l’INPS, in qualità di sostituto di imposta, con effetto dal corrente anno, ha proceduto ad adeguare il sistema informativo delle “Detrazioni Unificate” come di seguito rappresentato:

–  azzerando, in quanto non spettanti, le detrazioni per figli a carico che hanno compiuto 30 anni e non sono disabili;

–  revocando, in quanto non spettanti, le detrazioni per gli altri familiari a carico e inserita la possibilità di dichiarare che si tratta di soggetto ascendente convivente con il contribuente.

Per quanto riguarda, invece, la novella normativa inserita dall’articolo 1, comma 11, lettera b) della citata Legge di bilancio 2025, l’INPS fa riserva di fornire, con successivo messaggio, ulteriori indicazioni operative. Tuttavia, l’Istituto ritiene utile precisare che è rimasta invariata la disciplina dei non residenti (cosiddetta Schumacker) prevista dall’articolo 24, comma 3-bis, del TUIR.

Infine, nel messaggio in commento, l’INPS rammenta che è onere del contribuente, come previsto dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973, dichiarare di avere diritto alle detrazioni previste dall’articolo 12 del TUIR e comunicare tempestivamente eventuali variazioni al sostituto di imposta.

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Ebav Veneto: assunzione ex apprendisti già alle dipendenze dell’azienda

27 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsto un contributo per l’assunzione a tempo indeterminato nell’anno di competenza 

L’Ente Bilaterale Artigianato Veneto offre un contributo per l’assunzione a tempo indeterminato degli ex apprendisti già alle dipendenze dell’azienda.
Ogni categoria prevede un massimo di contributi erogabili per l’anno di competenza e pertanto, le domande presentate vengono inserite in una graduatoria annuale.
Tale graduatoria verrà ordinata alla presentazione di tutte le domande per l’anno di competenza, in base al quoziente calcolato come rapporto tra:
– numero di apprendisti assunti a tempo indeterminato nell’anno di competenza (numeratore);
– numero dipendenti in forza nel mese di dicembre dell’anno di competenza (denominatore).
Il numero dipendenti nel dicembre viene conteggiato sommando il numero di lavoratori presenti nella denuncia B01 di dicembre dell’anno di competenza, considerando in percentuale i lavoratori part time (due lavoratori full time e un lavoratore part time al 60% equivalgono a 2,60 lavoratori in forza complessivi).
Le domande escluse dalla graduatoria possono essere recuperate in base a specifiche delibere dei relativi Comitati di Categoria.
I contributi verranno erogati entro 3 mesi dalla data di scadenza del servizio tramite accredito su conto intestato al soggetto richiedente. 
La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti. 
L’Ente erogherà il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

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Costituzione della rendita vitalizia: illustrate le novità del Collegato Lavoro

26 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Esposta la nuova disposizione normativa introdotta dall’articolo 30 della Legge n. 203/2024 e fornite le relative istruzioni amministrative (INPS, circolare 24 febbraio 2025, n. 48).

Con la circolare in commento, l’INPS a provveduto a illustrare quanto stabilito dall’articolo 30 del Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) in materia di costituzione della rendita vitalizia, in relazione a contributi pensionistici obbligatori non versati e prescritti.

Infatti, con l’introduzione del comma settimo all’articolo 13 della Legge n. 1338/1962, a decorrere dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore del Collegato), il lavoratore ha ora la possibilità di richiedere direttamente la rendita vitalizia senza doversi sostituire al datore di lavoro inadempiente, ma solo quando il diritto di quest’ultimo (e del lavoratore in sostituzione) è ormai prescritto; ovvero quando, in forza della maturata prescrizione, la rendita vitalizia non possa più essere richiesta all’Istituto né dal datore di lavoro né dal lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro.

Al riguardo, l’Istituto precisa che la prescrizione decennale inizia dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato. 

Peraltro, oltre che alle domande e ai ricorsi inoltrati a decorrere dall’entrata in vigore della Legge n. 203/2024, le indicazioni fornite con la circolare in oggetto trovano applicazione anche a tutte le domande di rendita vitalizia e ai ricorsi inoltrati prima del 12 gennaio scorso che risultino giacenti e non ancora definiti.

Infine, l’INPS nella circolare in argomento ha inserito anche gli adempimenti amministrativi a carico del datore di lavoro o del lavoratore o dei suoi superstiti, i profili istruttori e l’onere di riscatto, il profilo degli iscritti alla Gestione pubblica.

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Ebac: contributo aggiornamento professionale

26 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

A sostegno dei datori di lavoro, è previsto un contributo fino ad un massimo di 500,00 euro

L’Ente Bilaterale Artigianato Campania offre ai datori di lavoro e i loro dipendenti che vogliono aggiornare le proprie competenze un contributo pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 500,00 euro. 
Ai fini della richiesta, è necessario allegare:
– documentazione attestante l’acquisizione del requisito;
– documentazione attestante le spese sostenute;
– autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy (mod. EBAC);
– fotocopia documento identità del richiedente.
Nel caso di assistenza, è possibile recarsi presso uno degli Sportelli Territoriali attivi su tutto il territorio campano ovvero presso la sede dell’Ente. 

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Manageritalia: attivo il credito welfare 2025 per i dirigenti

26 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Caricata in piattaforma la seconda tranche del credito welfare per i dirigenti

Manageritalia ha reso noto il caricamento della seconda tranche del credito welfare che spetta ai dirigenti in servizio, secondo quanto stabilito dal rinnovo dei contratti dei dirigenti delle aziende del terziario. Il credito welfare, da 1.000,00 a 1.500,00 euro annui a seconda del CCNL, si somma al credito 2024, nel caso in cui non sia stato speso in tutto o in parte. La piattaforma offre la possibilità di ampliare le prestazioni sanitarie del Fasdac e previdenziali del Fondo Mario Negri, oltre ad un welfare globale per il dirigente ed i suoi familiari ed interessa anche la formazione, i servizi socioassistenziali, il rimborso delle spese scolastiche, assistenziali, il trasporto pubblico e molto altro. 
I dirigenti possono accedere alla piattaforma dal sito Cftmt con le proprie credenziali, così come le aziende. 

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CIPL Edilizia Industria Salerno: stabiliti i valori EVR 2025

25 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Elemento variabile della retribuzione è pari al 4% dei minimi in vigore al 1° gennaio 2025

Il 12 febbraio scorso l’Ance Aies insieme ai rappresentanti territoriali della provincia di Salerno di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno siglato il verbale di accordo relativo all’EVR 2025, disciplinato dall’art. 3 del CCNL 19 aprile 2010, fissato nella misura massima del 4% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio dell’anno di erogazione. Le Parti, dopo aver verificato i 4 indicatori per la determinazione a livello provinciale dell’emolumento riguardante il triennio 2024-2023-2022 con il triennio 2023-2022-2021, hanno stabilito che questi sono tutti positivi per un peso ponderale del 100%. 
Alla luce di quanto sopra indicato, l’EVR 2025 per la provincia di Salerno è pari al 4% dei minimi in vigore al 1° gennaio 2025. Gli importi sono riportati nelle tabelle di seguito. 

LivelloImporto EVR Operai
Operaio Comune 1° livello0,23
Operaio Qualificato 2° livello0,27
Operaio Specializzato 3° livello0,30
Operaio 4° livello0,32
LivelloImporto EVR Impiegati
139,49
246,21
351,34
455,29
559,24
671,09
778,99
7 Quadro78,99

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Milleproroghe 2025 convertito in legge: le misure sul lavoro

25 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

In Gazzetta ufficiale gli interventi sui contratti a termine e sui termini prescrizionali degli obblighi contributivi delle PA (Legge 21 febbraio 2025, n. 15).

Il Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. n. 202/2024) è stato convertito in Legge n. 15/2025 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 febbraio 2025. Per quanto riguarda il lavoro, il provvedimento conferma innanzitutto quanto previsto dal decreto in materia di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedenti i 24 mesi. Viene, infatti, spostata al 31 dicembre 2025 (dal precedente termine del 31 dicembre 2024) la possibilità di sottoscrivere tali contratti per esigenze di natura  tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti nel caso la contrattazione collettiva non abbia previsto una propria casistica (articolo 19, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2015 come modificato dall’articolo 14, comma 4, D.L. n. 202/2024).

Inoltre, per quel che concerne le pubbliche amministrazioni viene prorogata al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle PA (articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 202/2024) e in favore di collaboratori coordinati e continuativi (articolo 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 202/2024).

 

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