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CCNL Carta – Industria: le novità previste a gennaio 2023

9 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Istituito il contributo ENIPG, corrisposto l’Elemento di Modernizzazione Contrattuale, aumento del contributo a carico del datore di lavoro per il Fondo Byblos e nuovi minimi retributivi

In base all’accordo siglato il 28 luglio 2021 tra l’Associazione Italiana fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Pasta per Carta, l’Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici, il sindacato Lavoratori Comunicazione, la Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni, la Unione Italiana Lavoratori Comunicazione, la Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni, la Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione, il Sindacato Nazionale Ugl Carta e Stampa di seguito tutte le novità, a decorrere dal 1°gennaio 2023,  per i dipendenti delle aziende esercenti l’industria della carta e cartone.

Contributo ENIPG
Istituito un contributo di assistenza contrattuale da versare all’ Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica (E.N.I.P.G.).

Per il pagamento della quota:
– le aziende fino ai 15 dipendenti versano una quota nella misura dello 0,05% della retribuzione annua lorda per l’anno 2023;
– le aziende sopra i 15 dipendenti versano lo 0,10% della retribuzione annua lorda.
A tale esborso, non sono tenute le aziende cartarie e del converting del tissue. Il requisito dimensionale viene calcolato al 31 dicembre 2022, avendo riguardo al numero di operai, impiegati e quadri nonché, computando proporzionalmente i lavoratori part time. Il medesimo, richiesto e riscosso dall’E.N.I.P.G. Nazionale o da un ente previdenziale/assicurativo, viene così ripartito: il 70% ai Comitati provinciali o interprovinciali o regionali, ed il 30% all’E.N.I.P.G. stesso.

Elemento di Modernizzazione Contrattuale

LivelloIncremento
A8,31
B17,37
B2 Super7,14
B26,82
C1 Super6,31
C16,00
C25,45
C35,06
D14,75
D24,35

Fondo nazionale di previdenza complementare
 In favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Byblos, è riconosciuto un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro pari allo 0,3% della normale retribuzione annua.
Minimi retributivi

LivelloMinimo
Quadro2.626,38
A Super2.618,04
A2.304,24
B12.099,58
B2 Super2.047,88
B21.981,31
C1 Super1.869,63
C11.803,11
C21.684,30
C31.599,76
D11.532,07
D21.447,17
E1.353,99



 

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CCNL Turismo (Anpit-Cisal): aumentano gli importi del welfare contrattuale

9 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 2023 il datore di lavoro erogherà i nuovi importi di welfare contrattuale a tutti i lavoratori che avranno superato il patto di prova all’atto dell’accredito 

Anpit, Aiav, Aifes, Cidec, Confimprenditori, Unica, e Cisal Terziario, Confedir, con il CCNL siglato il 24 maggio 2022 hanno stabilito i nuovi importi di welfare contrattuale che il datore di lavoro erogherà al lavoratore entro il 31 dicembre. 

LivelloDal 2023
Dirigente720,00 euro/anno (in quote mensili maturate di 60,00 euro)
Quadro (ex Quadro), A1 (ex A2) e A2 (ex A3)480,00 euro/anno (in quote mensili maturate di 40,00 euro)
B1, B2, C1, C2 e D1 e D2

Operatori di Vendita

240,00/anno (in quote mensili maturate di  20,00 euro)

Tale welfare sarà a disposizione di tutti i lavoratori in forza che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, secondo le previsioni pattuite in sede aziendale, mediante Accordo o Regolamento e/o con utilizzo delle apposite piattaforme. In generale è prevista l’erogazione annuale del welfare contrattuale, fermo restando che, in caso di cessazione del lavoratore, lo stesso avrà diritto a ricevere le quote di welfare maturate mensilmente secondo quanto riportato nella tabella precedente. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni è considerata mese intero. Gli importi di welfare contrattuale devono considerarsi distinti e non assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di welfare aziendale, sostitutivi del Premio di Risultato, e sono in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura già presenti in Azienda. Analogamente, in caso di passaggio di CCNL, il welfare contrattuale dovrà essere aggiuntivo al trattamento economico da garantire al lavoratore secondo i criteri di Allineamento.
Gli importi di welfare contrattuale spettano a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro categoria e dal tipo di contratto di lavoro subordinato sottoscritto, ossia: 
– tempo indeterminato o determinato;
– a tempo pieno o parziale, purché il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari a 20 ore settimanali;
– lavoratori apprendisti;
– lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori “Agili”.
Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.
I valori di welfare contrattuale dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione del lavoratore, con l’attenzione di evitare il superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per ciascun anno di calendario. Per questo, salvo diverso Accordo Aziendale di Secondo Livello, decorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva prestazione sostitutiva. Possono essere destinati al lavoratore e ai suoi familiari nei casi previsti, anche se non fiscalmente a carico, ad eccezione degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. 
In generale i valori di Welfare Contrattuale non sono divisibili o frazionabili, non sono rimborsabili né cedibili, salvo il caso di destinazione alla Previdenza Complementare da parte del lavoratore.

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Legge di bilancio 2023, le nuove risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione

5 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Rifinanziati, tra l’altro, il completamento dei piani di recupero occupazionale, l’integrazione salariale per i dipendenti del gruppo ILVA e la proroga a tutto il 2023 del trattamento di CIGS (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 30 dicembre 2022).

La manovra finanziaria recentemente approvata stanzia ulteriori risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione (commi da 324 a 329, articolo 1, Legge 197/2022) con un incremento di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Gli interventi riguardano diverse tematiche. Innanzitutto, lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa con 70 milioni di euro per l’anno in corso.

Segue l’indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio con 30 milioni di euro per il 2023 che assicureranno un’indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l’anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente del settore, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. Si interviene anche per le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center con risorse pari a 10 milioni di euro. La misura dell’indennità in oggetto è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria e può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale e il relativo programma contenga un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri creatisi.

Vi sono, poi, risorse anche per la proroga dell’integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva per 19 milioni di euro, specificatamente per la parte non coperta, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche. 

Prorogato, infine, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l’attività produttiva con 50 milioni di euro, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, per un periodo massimo di 12 mesi.

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CCPL Edilizia – Perugia e Terni: sottoscritti i contratti integrativi

5 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previste novità economiche e importanti previsioni nel campo della sicurezza e della legalità 

La scorsa settimana nella sede della Cassa edile di Terni sono stati sottoscritti, dalle associazioni datoriali dell’industria, delle cooperative e dell’artigianato Ance Perugia e Ance Terni (le associazioni dei costruttori edili di Confindustria Umbria), Legacoop Produzione e Servizi Umbria, Cna Umbria e Confartigianato Regionale Umbria unitamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, i contratti territoriali locali, che integrano i contratti collettivi nazionali del settore dell’edilizia e che coinvolgono circa 12 mila lavoratori umbri.  
La sottoscrizione dei contratti è arrivata a conclusione di un percorso durato alcuni mesi, nel corso del quale le associazioni datoriali hanno perseguito l’obiettivo di rendere omogenee le previsioni contrattuali, con benefici sia per le imprese che per i lavoratori del territorio regionale. L’incontro tra le parti ha reso possibile la condivisione delle problematiche del settore e per l’analisi dei possibili correttivi da proporre ai decisori pubblici, soprattutto regionali.
Oggetto di contrattazione è stata, in primo luogo, la disciplina di elementi retributivi, quali l’elemento variabile della retribuzione, la malattia, l’anzianità professionale edile, le indennità di mensa, trasferta, vestiario, reperibilità, lavori in galleria e in alta montagna, nonché la previsione di un contributo per il servizio dei Rappresentanti del Lavoratori Territoriali per la Sicurezza – RLST.
Sono state introdotte importanti previsioni nel campo della sicurezza, della legalità, della regolarità del settore e della modernizzazione dello stesso. A tal fine è stato riaffermato il ruolo insostituibile degli Enti Bilaterali del settore nel campo della sicurezza, della formazione e delle prestazioni ai lavoratori ed alle imprese del settore.
È stato istituito, infine, un comitato di indirizzo strategico per lo studio del settore e per cogliere le nuove opportunità, anche alla luce delle ingenti riserve messe a disposizione del Pnrr e della programmazione dei fondi EU.

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Fondo Fasda: piani sanitari dedicati ai familiari

5 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

 Anche per l’anno 2023 prevista la possibilità di rinnovare l’iscrizione del nucleo familiare

Il Fondo Fasda, per i dipendenti dei Servizi Ambientali, prevede la possibilità anche per l’anno 2023 di iscrivere i familiari (coniuge, convivente e figli) al Fondo integrativo di Assistenza Sanitaria. 
Sono previsti due piani sanitari:
– il Piano sanitario “Familiari per coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti” a un costo individuale di € 450,00;
– il Piano sanitario “Figli da 0 a 16 anni” a un costo individuale di € 150,00.
Si potrà  rinnovare l’iscrizione del nucleo familiare ovvero aderire all’iniziativa accedendo all’Area Riservata del Portale S.I.FASDA e pagare il contributo tramite carta di credito o bonifico bancario dal 19 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023. La copertura sanitaria sarà attiva per un periodo di 12 mesi (dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2023).
Al Piano sanitario “Familiari” per coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti sono state apportate le seguenti modifiche:
– sarà prevista  la franchigia di € 25,00 per ogni singola prestazione relativa a visite specialistiche e accertamenti diagnostici;
– la garanzia trattamenti fisioterapici riguarderà i trattamenti a seguito di “infortunio” (certificato di pronto soccorso);
– per gli interventi in garanzia relativi ai  grandi interventi chirurgici sarà introdotto uno scoperto del 10% in caso di utilizzo di strutture convenzionate o in caso di autorizzazione per provincia scoperta;
– per quanto riguarda l’area chirurgia dell’apparato digerente sarà eliminata la garanzia By-pass intestinali per il trattamento dell’obesità patologica;
– per quanto concerne l’area ortopedia e traumatologia saranno eliminate le garanzie interventi di protesizzazione di spalla, gomito, anca o ginocchio.

 

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CCNL Lavoro Domestico: il confronto sull’aggiornamento dei minimi è fissato per il prossimo 11 gennaio

5 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nel secondo incontro del 3 gennaio 2023 i Sindacati hanno affermato che l’allarmismo paventato dalle associazioni datoriali sull’aumento delle retribuzioni fino a 2.000,00 euro è infondato

I sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf, al termine del secondo incontro della Commissione Nazionale (così come previsto dall’art. 38 del CCNL) tenutosi il 3 gennaio 2023 in modalità telematica dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno affermato che non ci sarà nessun rischio “stangata” sulle famiglie con l’aggiornamento dei minimi retributivi e dei valori convenzionali di vitto e alloggio applicati agli assistenti familiari (colf, badanti e baby sitter) in Italia, a fronte della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevato dall’Istat al 30 novembre 2022.
Hanno altresì affermato che l’allarmismo delle associazioni datoriali, che hanno paventato un aumento delle retribuzioni fino a 2.000,00 euro mensili, è infondato, in quanto si tratterebbe di aumenti previsti dal CCNL per andare incontro alle esigenze di un settore estremamente debole, dal punto di vista salariale e normativo.
Durante l’incontro i sindacati hanno accolto positivamente le nuove posizioni delle associazioni datoriali Fidaldo e Domina, inizialmente indisponibili a corrispondere l’aumento retributivo così come previsto dal CCNL, comportando di fatto una riapertura della trattativa alla quale ha preso parte, in modo del tutto inedito, anche una rappresentanza politica del Governo. Un segnale positivo per le parti sindacali, unite nella richiesta di un adeguamento annuale in base all’indice Istat (pari al 100% dello stesso, come previsto dal CCNL in vigore, e all’80% in caso di mancato accordo), anche alla luce della nota e sempre crescente fragilità del settore.
L’incontro si è concluso con la riprogrammazione di due nuovi momenti di confronto fissati per il prossimo 11 gennaio e, in sede ministeriale, il prossimo 16 gennaio.

 

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ISEE: le novità sulla presentazione della DSU nella Legge di bilancio 2023

5 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

A decorrere dal 1° luglio 2023 diventa prioritaria la modalità di presentazione della DSU da parte dei cittadini attraverso la precompilata, come da modifica introdotta dalla nuova Legge di bilancio (Art. 1, co. 323, Legge n. 197/2022).

La Legge di bilancio 2023, all’articolo 1, comma 323, adotta misure di semplificazione in materia di ISEE, intervenendo con modifiche sull’articolo 10 del D. Lgs. n. 147/2017.

 

Come ben noto, per facilitare il rilascio dell’ISEE, il richiamato decreto ha introdotto la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, caratterizzata dalla coesistenza di dati autodichiarati da parte del cittadino con dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS.

 

La disposizione in oggetto, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2022, resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell’ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell’INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare.

 

A decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria.

 

Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, saranno individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS. 

 

Abrogato, invece, il comma 3 dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 147/2017contenente norme prescrittive ormai soddisfatte con l’emanazione del D.M. 9 agosto 2019 (fissazione della data a partire dalla quale è possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU; fissazione della data a partire dalla quale è avviata una sperimentazione in materia, anche ai soli fini del rilascio dell’ISEE corrente; determinazione delle componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e non precompilate). 

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CCNL Alimentari – Industria: novità a partire da gennaio 2023

4 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nuovi minimi retributivi ed erogazione d’indennità per mancata contrattazione di secondo livello per i lavoratori del settore

Con il mese di gennaio 2023 sono state introdotte importanti novità che interessano tutto il personale impiegato nel settore Alimentare – Industria, come di seguito riportate.

Minimi Retributivi

LivelloMinimo
1A2.477,05
12.153,93
21.777,03
3A1.561,62
31.400,10
41.292,37
51.184,70
61.077,00
6Produzione1.077,00

 

Indennità per mancata contrattazione di secondo livello
Le aziende che non hanno in essere una contrattazione relativa al premio per obiettivi, erogano a partire dal 1° gennaio 2023, a titolo di indennità per mancata contrattazione di secondo livello a favore dei lavoratori dipendenti, gli importi illustrati nella tabella sottostante.

LivelliParametriIndennità
1S23050,37
120043,80
216536,14
3A14531,76
313028,47
412026,28
511024,09
610021,90

Tali importi, erogati per 12 mensilità, non incidono sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, dovendo esser intesi in senso omnicomprensivo ed esclusi dal computo del TFR.

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Accordo Ance Piacenza – Sindacati: assegno fino a 350,00 euro contro il caro vita

4 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Istituito dalla Cassa Edile di Piacenza l’assegno Una Tantum “Assistenza energia 2022” destinato a tutti gli iscritti 

La Cassa Edile di Piacenza ha istituito “Assistenza energia 2022”, un assegno Una Tantum destinato agli iscritti di importo fino a 350,00 euro netti, a seconda delle ore di lavoro denunciate nel corso degli ultimi 2 anni.
L’iniziativa, frutto di un’intesa tra Ance Piacenza e i sindacati Feneal-Uil Parma e Piacenza, Filca-Cisl Parma Piacenza e Fillea-Cgil Piacenza, offrirà un sostegno agli operai, colpiti dal grave rincaro delle bollette e dei beni di prima necessità.
La Cassa Edile provvederà all’erogazione dell’assegno previa identificazione dei beneficiari attraverso la verifica di alcuni requisiti.
Per garantire ulteriori risposte ai lavoratori i Sindacati hanno affermato che sarà necessario firmare nel più breve tempo possibile il rinnovo dei contratti provinciali di secondo livello. 

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Quota 103 nella Legge di bilancio 2023

4 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Sarà possibile andare in pensione anticipata con un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 30 dicembre 2022).

Tra le principali novità inserite nel testo della manovra finanziaria  per il 2023 (comma 283) c’è certamente la cosiddetta “Quota 103“, ovvero la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata con un’età anagrafica di almeno 62 anni e con 41 anni di contributi. La fattispecie in questione si aggiunge, come possibilità alternativa, alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata. L’ipotesi è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall’INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati. Sono invece esclusi dall’applicazione il personale militare delle Forze armate (compreso il personale il personale della Guardia di finanza), il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (compreso il Corpo di polizia penitenziaria), il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il trattamento pensionistico, comunque, non sarà cumulabile, dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Invece, i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro beneficeranno del versamento in loro favore della quota di contribuzione previdenziale al loro carico. Le modalità di attuazione di tale bonus saranno disciplinate da un apposito decreto da emanare entro il 31 gennaio 2023 da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 

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