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Sostegno per i familiari dei sanitari morti a causa del Covid: partono le domande

4 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 3 gennaio al via la possibilità di presentazione delle istanze per il riconoscimento della speciale elargizione a carico del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (INAIL, circolare 3 gennaio 2023, n. 1).

L’INAIL rende noto che a decorrere dal 3 gennaio 2023 è possibile presentare le domande per ottenere il riconoscimento della speciale elargizione a carico del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la dotazione
di 15 milioni di euro, a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che durante lo stato di emergenza abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio.

L’istanza deve essere presentata entro e non oltre il 4 marzo 2023 esclusivamente mediante il servizio “Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19” disponibile sul portale Inail al seguente percorso: Servizi per te> Lavoratore.
Per l’accesso al servizio è necessario essere in possesso di Spid, Cns o Cie. Tra le condizioni necessarie per il riconoscimento del beneficio, va segnalato che il de cuius deve aver contratto la patologia nell’esercizio dell’attività lavorativa prestata nel periodo emergenziale, cioè dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022, e il decesso deve essere avvenuto entro il 28 dicembre 2022.

 

Beneficiari e natura dell’elargizione

 

La speciale elargizione, prevista dall’articolo 22-bis del D.L., n. 18/2020, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 27/2020, spetta in particolare a: al coniuge o alla persona unita civilmente e ai figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi; in mancanza dei superstiti appena citati, ai genitori naturali o adottivi. Per ottenere la il beneficio non è richiesta la prova di mezzi di sostentamento. Nel caso di concorso tra più superstiti l’importo spettante è ripartito in egual misura tra tutti i concorrenti. Qualora i beneficiari siano familiari di più vittime la speciale elargizione è cumulabile.

L’elargizione in oggetto è una prestazione economica una tantum a carattere indennitario, la cui misura sarà approvata con decreto del Capo del Dipofam in rapporto alla dotazione del Fondo e al numero di vittime per le quali siano state presentate e
accolte le istanze da parte dei beneficiari.  Il beneficio corrisposto in aggiunta a ogni altra somma alla quale i beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente e, pertanto, è cumulabile anche con altre prestazioni erogate dall’Istituto. La speciale elargizione, inoltre, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è soggetta a tassazione.

 

Documentazione da allegare all’istanza

 

Alla domanda deve essere allegata la documentazione di seguito riportata: titolo professionale del lavoratore deceduto, comprovante l’inclusione nell’elenco delle professioni indicate nell’allegato al decreto per le categorie ivi indicate; contratto di lavoro/prestazione d’opera o altra tipologia di contratto di lavoro ammessa dalla legislazione vigente, comprovante lo svolgimento, da parte del lavoratore deceduto, di tali attività nel periodo emergenziale 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022; documentazione sanitaria comprovante l’insorgenza di una patologia alla quale sia conseguita, entro il 28 dicembre 2022, la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19 avvenuto nel suddetto periodo emergenziale 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022. Nel caso di rappresentanza o di delega, oltre alla documentazione suddetta dovrà essere allegata la documentazione comprovante lo status di rappresentante legale di uno o più familiari o, in caso di domanda cumulativa presentata da uno dei beneficiari, la delega rilasciata da tutti gli altri familiari. È ammessa anche l’istanza presentata quale rappresentante legale di uno dei familiari.

Le istruzioni per la compilazione e la trasmissione dell’istanza sono disponibili nella sezione Guide manuali operativi>Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19. Eventuali richieste di ulteriori informazioni e di assistenza possono essere inoltrate tramite il servizio “Inail risponde”.

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Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA): le modifiche agli aspetti contributivi

4 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS riassume le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva in materia di Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), specificatamente per quanto riguarda i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, alla luce delle disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2022 (INPS circolare 4 gennaio 2023, n. 1).

L’articolo 1, commi 191 e 192, della Legge di bilancio 2022, ha ampliato la platea dei destinatari delle integrazioni salariali di cui al Titolo I e al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015, includendovi, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, quelli con contratto di apprendistato professionalizzante e gli apprendisti con contratto di alta formazione e ricerca e i lavoratori a domicilio.

 

In ragione della nuova formulazione degli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/2015, come modificati dalle sopra richiamate disposizioni della Legge di bilancio 2022, i trattamenti CISOA si applicano anche ai lavoratori agricoli assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. apprendistato di primo livello) e con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. apprendistato di terzo livello).

 

Pertanto, in virtù delle suddette modifiche, l’INPS ricorda che, per il finanziamento dei trattamenti di CISOA, le imprese agricole interessate sono tenute a versare il relativo contributo di finanziamento, pari all’1,50% dell’imponibile contributivo, dal 1° gennaio 2022, anche sulle retribuzioni dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo e terzo livello.

 

Gli obblighi contributivi in argomento sussistono anche in capo alle agenzie di somministrazione nelle ipotesi di somministrazione di lavoratori a imprese inquadrate nel settore agricolo.

 

Nella circolare in commento l’INPS fornisce anche le istruzioni operative per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens e PosAgri.

 

In particolare, i datori che operano in Uniemens, per il versamento del contributo CISOA, dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a dicembre 2022, per il personale apprendista di primo e terzo livello (non professionalizzante), e per gli apprendisti mantenuti in servizio con la qualifica di impiegato, valorizzeranno – all’interno di<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, <CausaleADebito> il valore di nuova istituzione “M038”, avente il significato di “Versamento contributo CISOA anno 2022”; nell’elemento <AltroImponibile> l’imponibile dell’anno 2022 e nell’elemento <ImportoADebito> il contributo da versare nella misura dell’1,50% calcolato sull’imponibile dell’anno 2022.

 

Le predette operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in oggetto.

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CCNL Agricoltura – Operai e florovivaisti: aumenti retributivi contrattuali provinciali

4 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti salariali nei rinnovi dei contratti provinciali

I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del 23 maggio 2022 per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali in applicazione del CCNL 19 giugno 2018, sono incrementati a decorrere dal 1° gennaio 2023 dell’1,2%.
I contratti provinciali non possono inoltre definire, per i livelli di ciascuna area professionale, salari contrattuali inferiori ai minimi di area.
In sede di rinnovo quadriennale, il CCNL definisce gli incrementi da applicarsi ai minimi anzidetti, nonché gli incrementi da applicarsi a tutti i salari definiti dai contratti provinciali all’interno di ciascuna area professionale.
Nelle province in cui, per effetto dei vigenti accordi, i livelli salariali dovessero risultare inferiori a tale minimo, i Contratti provinciali provvedono a definire un programma che, nell’arco di vigenza del Contratto provinciale stesso, porti all’inserimento dei salari entro il minimo di area.
Tale previsione non è applicata nelle province che non hanno rinnovato il contratto provinciale. I minimi salariali di area stabiliti a livello nazionale e comprensivi degli aumenti sopra indicati, sono quelli di cui alle tabelle sottostanti.

Tabella n.1

OPERAI AGRICOLI
Aree professionaliMinimi
Area 11.389,15
Area 21.266,90
Area 3944,62

 

Tabella n. 2

OPERAI FLOROVIVAISTI
Aree professionaliMinimi
Area 18,41
Area 27,71
Area 37,24

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CCNL Abbigliamento – Industria: con il nuovo anno importanti novità per il settore

3 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nuovi minimi retributivi, promozione del Sistema Welfare Moda ed erogazione dell’Elemento di Garanzia Retributiva

A decorrere dal mese di gennaio 2023, per il personale impiegato dalle aziende del settore, sono previste le seguenti novità.

Minimi retributivi

LivelloMinimo
82.230,39
72.103,70
61.974,89
Viaggiatore 11.902,67
51.850,01
Viaggiatore 21.794,72
41.759,95
3S1.719,52
31.681,33
2S1.632,70
21.597,13
11.296,60

 

Sistema Welfare Moda
Tramite il Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Sanimoda è attivata a beneficio di tutti i lavoratori del settore, un’assicurazione contro la non autosufficienza, cosiddetta LTC. Tale assicurazione è finanziata con un contributo versato dalle aziende per 12 mensilità al predetto Fondo, pari a 2,00 euro mensili per ogni lavoratore nelle stesse tempistiche e modalità del contributo sanitario. Sono fatti salvi accordi o regolamenti aziendali, già operativi alla data del CCNL, con i quali viene assicurata a tutto il personale aziendale o ad alcune categorie di lavoratori, una copertura assicurativa comportante un contributo pari o superiore a quello di cui sopra. Viene altresì progettato un nuovo Ente Bilaterale di settore, aperto anche agli altri comparti della moda, Sistema Welfare Moda che opera insieme ai due Fondi esistenti Previmoda e Sanimoda, dedicato all’informazione ed alla promozione del Sistema Welfare Moda e di tutte le opportunità che esso offre alle aziende ed ai lavoratori; all’implementazione di una specifica piattaforma di servizi di welfare anche in convenzione con primarie società specializzate, e a beneficio delle piccole medie industrie del settore e dei loro dipendenti; all’attivazione di nuovi servizi di natura socioassistenziale concordati tra le Parti.
Al fine di finanziare la costituzione e la prima attivazione dell’Ente, è stato de finito un contributo Una Tantum a carico delle aziende pari a 5,00 euro per ogni addetto in forza a tempo indeterminato.

Elemento di Garanzia Retributiva (EGR)
Al personale impiegato da aziende prive di contrattazione aziendale e non percipienti altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante, viene riconosciuto annualmente, con la retribuzione dei mesi di gennaio, una somma a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva pari a 300,00 euro lordi, in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente versato.
Tale ammontare, è omnicomprensivo di tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, potendo inoltre esser proporzionalmente ridotto in dodicesimi considerando come mese intero, anche la frazione di mese superiore a 15 giorni. Viene altresì riproporzionato per il personale impiegato a tempo parziale.
Le imprese in crisi nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione e che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali, con accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, possono ricorrere alla sospensione, riduzione o differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

 

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CCNL Pesca Cooperative – Costiera locale, mediterranea e ravvicinata: in vigore gli aumenti retributivi

3 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

A partire dal 1° gennaio decorrono i nuovi minimi retributivi per il personale imbarcato su natanti di cooperative di pesca

In base all’accordo per il rinnovo del CCNL per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca, siglato il 15 dicembre 2021 tra l’Agci-Agrital, le Confcooperative-Fedagripesca, la Legacoop Agroalimentare e la Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uilapesca, sono in vigore dal 1° gennaio i nuovi minimi retributivi.

 

Minimi Retributivi per il Settore Costiera Locale

LivelloMinimo
Capo Pesca1.461,32
Marinaio Polivalente1.313,83
Marinaio1.279,80
Giovanotto1.268,45
Mozzo1.257,11
Capo Pesca 48-140 giorni di pesca469,91
Marinaio Polivalente 48-140 giorni di pesca431,65
Marinaio 48-140 giorni di pesca422,82
Giovanotto 48-140 giorni di pesca419,87
Mozzo 48-140 giorni di pesca416,93

Minimi Retributivi per il Settore Costiera Ravvicinata

LivelloMinimo
Capo Pesca1.620,15
Marinaio Polivalente1.484,01
Marinaio1.427,28
Giovanotto1.291,14
Mozzo1.257,11
Capo Pesca 48-140 giorni di pesca511,11
Marinaio Polivalente 48-140 giorni di pesca475,79
Marinaio 48-140 giorni di pesca461,08
Giovanotto 48-140 giorni di pesca425,76
Mozzo 48-140 giorni di pesca416,93

Minimi Retributivi per il Settore Mediterranea o di Altura

LivelloMinimo
Capo Pesca1.778,98
Marinaio Polivalente1.642,84
Marinaio1.586,11
Giovanotto1.336,52
Mozzo1.302,49

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CCNL Assicurazioni – addetti alla produzione: novità dal mese di gennaio 2023

3 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nuovi minimi retributivi ed erogazione del Terzo Elemento

Con il mese di gennaio 2023, ratificata l’ipotesi di accordo del 16 novembre 2022, sono previste importanti novità per il personale di settore a cui si applica il CCNL Assicurazioni – addetti alla produzione.

Minimi retributivi

CLASSELIV. 4LIV. 3LIV. 2LIV. 1
cl 11.564,231.287,87777,84638,05
cl 21.601,601.316,54794,25651,85
cl 31.638,901.345,12810,59665,63
cl 41.676,171.373,78827,03679,43
cl 51.713,531.402,45843,42693,22
cl 61.750,841.431,03859,76 
cl 71.788,201.459,70876,21 
cl 81.825,571.488,37892,61 
cl 91.862,771.516,95  
cl 101.900,141.545,67  
cl 111.937,51   
cl 121.974,81   
cl 132.012,17   

 

Terzo Elemento
E’ previsto altresì per gli addetti alla produzione, l’erogazione di una Una Tantum per il Terzo Elemento, secondo le classi ed i livelli di appartenenza, come di seguito illustrato.

CLASSELIV. 4LIV. 3LIV. 2
CL 135,1624,6137,53
CL 236,8125,8039,47
CL 338,7927,1841,33
CL 440,4328,3043,30
CL 542,0829,4845,22
CL 644,0530,8747,10
CL 745,7031,9949,06
CL 847,3433,1751,00
CL 949,3234,55 
CL 1050,9735,67 
CL 1152,61  
CL 1254,59  
CL 1356,23  

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Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali introdotte dalla Legge di Bilancio 2023

3 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Cambiano le regole per le prestazioni occasionali: la Legge di Bilancio 2023 amplia il limite dei compensi da 5.000 euro a 10.000 euro, ha carattere espansivo relativamente al numero dei lavoratori in forza (da 5 a 10 dipendenti a tempo indeterminato) e introduce maggiore flessibilità per il settore agricolo.

La Legge di bilancio 2023, fra le altre disposizioni, prevede importanti modifiche per quanto concerne le prestazioni occasionali (art. 54-bis, D.L. n. 50/2017). La prima modifica (art. 1, co. 342) interessa l’estensione da 5 a 10.000 euro, nel corso di un anno civile, del limite complessivo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore, affinché una prestazione possa essere definita occasionale, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta invece fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.
La disciplina sulle prestazioni occasionali si applica altresì nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili con codice ATECO 93.29.1. (art. 1, co. 342, lettera b). 

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce con modalità semplificate prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro determinati limiti di importo (D.L. 50/2017). Finora la normativa ne vietava il ricorso per gli utilizzatori con alle dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Sul punto, la Legge n. 96/2017 (comma 342, lettera d), ha ampliato la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale, come accennato, consentendolo ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, anzichè cinque. Detto limite si applicherebbe anche a tutte le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, equiparate, dunque, agli altri utilizzatori.  

Analoga flessibilità è introdotta per le aziende del settore agricolo (art. 1, commi da 343 a 354). Nel dettaglio, si prevede che il ricorso al contratto di prestazione occasionale sia, di norma, vietato da parte delle imprese del settore agricolo, anche con riferimento alle attività lavorative rese da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni iscritti a un corso di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito e purché, in ogni caso, non siano iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (art. 1, comma 342, lett. d), num. 2). Conseguentemente, al comma 343, è abrogata la disposizione che prevedeva l’obbligo per il lavoratore che eroga prestazioni a favore delle imprese del settore agricolo di autocertificare di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 
Tuttavia, per garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato, è introdotta una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024 che ammette il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura.
Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato devono essere riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti (disoccupati, percettori di NASpI o di DIS-COLL, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali, pensionati, studenti con meno di 25 anni, detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno) che, fatta eccezione per i pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti.

Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore sulla propria condizione soggettiva. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.
I datori di lavoro agricoli che ricorrono a prestazioni di lavoro occasionale agricolo sono tenuti a comunicarlo al competente Centro per l’impiego (art. 1, co. 346).  L’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 152/1997 si intende soddisfatto, con la consegna di copia della comunicazione di assunzione trasmessa al Centro per l’impiego (art. 1, co. 351).
I datori di lavoro in generale sono tenuti al rispetto dei contratti collettivi nazionali e provinciali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. I compensi percepiti dai lavoratori sono determinati in base agli accordi con le predette organizzazioni, sono esonerati da qualsiasi imposizione fiscale (art. 1, co. 349), non incidono sullo stato di disoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione e sono cumulabili con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

L’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi spettanti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile (articolo 1, comma 350).  Il versamento all’INPS della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, è effettuata dai datori di lavoro entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione. Per le zone agricole e i territori montani svantaggiati è prevista l’applicazione di aliquote ridotte (art. 1, co. 45, Legge n. 220/2010)

L’art. 1, co. 354 prevede la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni. Dispone l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali o di violazione dell’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, a meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.

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Lavoro agile: le modalità di comunicazione per i lavoratori fragili

2 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Disponibile fino al 31 gennaio 2023 l’applicativo “Smart working semplificato” sul  sito servizi.lavoro.gov.it (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 31 dicembre 2022)

Grazie alla proroga fino al 31 marzo 2023 del diritto per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, disposta dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, comma 306) le relative comunicazioni dovranno essere trasmesse fino al 31 gennaio 2023 mediante l’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Smart working semplificato“. Questa  modalità potrà essere utilizzata soltanto per i lavoratori che sono affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 22 con durata “collocata” non oltre il 31 marzo 2023.

Inoltre, dal 1° febbraio 2023 le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 01/02/23 al 31/03/23 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però “Lavoro agile”.

Nel caso, invece, delle comunicazioni dei periodi di lavoro agile per le restanti categorie di lavoratori soggetti alla procedura ordinaria, il Ministero del lavoro comunica che dovranno continuare a essere trasmesse mediante l’applicativo “Lavoro agile” già in uso.

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CCPL Edilizia – Bergamo: rinnovato il contratto

2 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previste novità economiche e la definizione della disciplina della reperibilità 

Il 13 dicembre 2022 Ance Bergamo e le Organizzazioni sindacali territoriali del settore edile Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno siglato il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di natura industriale. L’accordo interessa circa 8.500 addetti dell’edilizia bergamasca e 900 imprese iscritte alla Cassa Edile di Bergamo.
Dal punto di vista economico, sono stati concordati un aumento dell’indennità di mensa e trasporto per far fronte ai rincari registrati, pari a 1,35 euro al giorno, l’erogazione da parte della Cassa Edile di una premialità di importo massimo pari a 100,00 euro e il pagamento dell’Elemento variabile della retribuzione (EVR), definito in base all’andamento del settore, che per l’operaio specializzato ammonta a 31,14 euro mensili, che aumenterà a 44,98 euro nel secondo semestre 2023.
Le imprese beneficeranno altresì di un’importante riduzione della contribuzione Cassa Edile, pari all’1,30% rispetto all’anno scorso, e della possibilità di aderire gratuitamente al servizio di sorveglianza sanitaria offerto dalla Scuola Edile di Bergamo.
È stata infine definita la disciplina della reperibilità dei lavoratori per lo svolgimento di interventi al di fuori del normale orario di lavoro. Specifici incentivi sono destinati all’attrattività del settore, per l’inserimento di nuovi giovani assunti dalle imprese edili bergamasche e per l’aggiornamento e il potenziamento delle assistenze a favore di tutti i lavoratori e delle loro famiglie.
I Sindacati, soddisfatti dell’accordo raggiunto, hanno affermato che il contratto collettivo provinciale edile, insieme a quello nazionale, conferma la contrattazione come elemento principe che dà al settore sviluppo e dignità, valorizzando il sistema della bilateralità che lo contraddistingue da ormai parecchi decenni.

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CCNL Istituti Investigativi: le novità di gennaio 2023

2 Gennaio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti dovuti agli scatti di anzianità

A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono previsti nuovi aumenti dovuti agli scatti di anzianità. Si specifica che, ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione e si applica dopo 36 mesi dalla data di assunzione.
Di seguito gli importi.

LivelloImporto
Quadri37,10
136,40
235,70
335,00
434,30
533,60
632,90
732,20

 

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