Studio Vannucchi & Associati

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Studi Professionali di Area Sanitaria: finanziata la formazione

27 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stanziati da Fondoprofessioni 450 mila euro per finanziare la formazione del personale dipendente di odontoiatri, medici di medicina generale, medici specialisti, veterinari, laboratori di analisi, strutture assistenziali, ambulatori.

Con l’Avviso n. 8/2022, Fondoprofessioni ha informato che saranno finanziati piani formativi pluriaziendali, ovvero rivolti a più Studi/Aziende provenienti dagli specifici settori coinvolti, progettati, presentati al Fondo, organizzati e rendicontati dagli Enti attuatori accreditati.
Si prevede che le costituende Ats/Ati, le Associazioni di categoria e le Fondazioni possano essere promotrici degli interventi formativi per conto di più Studi/Aziende, mentre l’Ente attuatore si occuperà degli aspetti organizzativi dei corsi e di tutti gli adempimenti amministrativi di accesso al contributo. Il singolo piano formativo potrà essere articolato in uno o più corsi con una durata dalle 4 alle 40 ore.
Dagli Enti attuatori, dal 12 settembre 2022 al 7 ottobre 2022, i piani formativi potranno essere presentati a Fondoprofessioni.
Sarà necessario per lo Studio/Azienda essere iscritto al Fondo prima dell’inizio dell’attività formativa alla quale prenderà parte. Il Fondo erogherà il contributo all’Ente attuatore, a fronte della realizzazione e rendicontazione delle attività formative. Gli Studi/Aziende iscritti a Fondoprofessioni potranno partecipare ai corsi approvati senza sostenere alcun costo.

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Erogazione arretrati per i Consorzi ed Enti di Industrializzazione FICEI

27 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

A partire dal mese di settembre vanno erogati gli arretrati relativi al rinnovo del CCNL per i Consorzi e gli Enti di Industrializzazione aderenti alla Ficei

L’accordo sottoscritto lo scorso mese di agosto, ha previsto incrementi retributivi relativi al triennio 2021/2024 ma decorrenti dal 1 gennaio 2022
Pertanto, gli importi arretrati relativi al periodo 1° gennaio 2022 – 31 agosto 2022 devono essere erogati, a discrezione del datore di lavoro, in un’unica soluzione o in alternativa in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da settembre, di cui la prima al 30 settembre 2022 e l’ultima il 30 dicembre 2022.

Categoria

Arretrati gennaio/agosto 2022

A1560,83
A2572,33
A3577,41
B1592,25
B2597,50
B3615,11
C1709,91
C2815,40
C3834,20
Q1841,28
Q2861,54

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Alluvione nelle Marche: dall’ INPS istruzioni per presentare domanda CIGO

27 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dall’ INPS arrivano chiarimenti sulle modalità di presentazione delle domande di CIGO da parte dei datori di lavoro colpiti dall’alluvione verificatasi nei giorni del 15 e 16 settembre 2022 in alcune zone della Regione Marche (messaggio del 26 settembre 2022, n. 3498).

I datori di lavoro interessati possono presentare la domanda di accesso alla CIGO utilizzando, con riferimento alla sospensione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, la causale “Incendi – crolli – alluvioni”.

Tale causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).
Pertanto i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale; le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato; l’obbligo dell’informativa sindacale (art. 14, co. 4, D.lgs n. 148/2015) non è preventivo ed è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indicare alle RSA o alla RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati.

In particolare, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate nel territorio delle province di Ancona e Pesaro e che presentano le domande con causale “Incendi – crolli – alluvioni” non devono dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda.
La relazione tecnica deve limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.

Nel caso in cui i datori di lavoro colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare dei fenomeni medesimi, a causa del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO può essere presentata con la causale “Impraticabilità locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.

Con riferimento alle domande presentate con quest’ultima causale i datori di lavoro possono allegare, ove necessario, il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità. Anche in questo caso, la relazione tecnica può limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività medesime in ragione dell’impraticabilità dei locali o del persistere della stessa.

Per quanto concerne il requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza degli stabilimenti, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali. Qualora detta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro può chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della domanda già presentata.

Qualora la comunicazione alle Organizzazioni sindacali non sia stata allegata alla domanda, può essere prodotta successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dall’Istituto.

Le imprese del settore edile e lapideo non sono tenute ad effettuare la predetta informativa per le richieste riferite alle prime 13 settimane di cassa integrazione. La stessa deve essere, invece, resa, anche in questo caso in via non preventiva, solo per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione/riduzione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive.

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INPS: indicazioni sulla sospensione dei versamenti contributivi per gli organismi sportivi

27 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Inps ha fornito indicazioni in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per gli organismi sportivi (Circolare n. 105/2022).

La sospensione si applica alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento. L’Inps comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione contributiva de qua, affinché per gli stessi sia attivata la verifica sulla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, riguardanti lo svolgimento di competizioni sportive ai sensi del richiamato decreto del DPCM.
I termini, oggetto della sospensione in argomento, sono quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.
Sono sospesi sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza nell’arco temporale sopra riportato (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022), comprese le rate in scadenza nel predetto periodo, relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Istituto previdenziale.
La sospensione non riguarda eventuali rate in scadenza nel predetto periodo oggetto di sospensione – dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 – riferite alla rateizzazione della contribuzione sospesa ai sensi del dell’articolo 3-quater del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, il cui versamento è da effettuarsi, in applicazione della citata previsione, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Infine, la sospensione non opera con riferimento ai versamenti riferiti alle rateizzazioni dei contributi sospesi sulla base della normativa emergenziale ancora in corso nel periodo interessato dalla sospensione in trattazione.
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto delle disposizioni normative in oggetto, devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Entro la stessa data, devono essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel suddetto periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022). Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga delle mensilità da dicembre 2021 a ottobre 2022, i datori di lavoro inseriscono nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice “N979”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge n. 234/2021 art. 1 comma 923 e decreto-legge n. 17/2022 art. 7 comma 3 bis”; e le relative<SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).
L’importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N979” non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza luglio e agosto 2022 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) devono inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> può dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello “F24”) ovvero a un credito a favore dei datori di lavoro o un saldo a zero.
La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il termine del 16 dicembre 2022 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

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Tabelle rinnovo CIPL 9/8/2022 Quadri e Impiegati agricoli Verona

27 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tabelle rinnovo CIPL 9/8/2022 Quadri e Impiegati agricoli Verona

Si riportano le tabelle retributive per gli Impiegati agricoli della provincia di Verona – pubblicate dalle Parti territoriali – variate a seguito del nuovo CIPL sottoscritto il 9 agosto 2022

Retribuzioni in vigore dall’1/8/2022 al 31/12/2022

Categorie

Stipendio base

Contingenza

EDR

Stipendio base conglobato dal 1/1/2009

Integrativo Provinciale

Totale

Quadro1.105,98526,18 10,33 1.642,49 900,90 2.543,39
1.a1.017,11526,18 10,33 1.553,62 896,35 2.449,97
2.a884,75520,56 10,33 1.415,64 798,56 2.214,20
3.a757,82515,62 10,33 1.283,77 655,66 1.939,43
4.a673,02512,74 10,33 1.196,09 557,99 1.754,08
5.a603,73510,81 10,33 1.124,86 449,18 1.574,04

Premio di continuità a decorrere dall’1/8/2022

Livello

Importo in Euro

1°370,00
2°330,00
3°300,00
4°278,00
5°268,00

Retribuzioni in vigore dal 1/1/2023

Categorie

Stipendio base

Contingenza

EDR

Stipendio base conglobato dal 1/1/2009

Integrativo Provinciale

Totale

Quadro1.105,98526,18 10,33 1.642,49 950,292.592,78
1.a1.017,11526,18 10,33 1.553,62 943,922.497,54
2.a884,75520,56 10,33 1.415,64 841,552.257,19
3.a757,82515,62 10,33 1.283,77 693,321.977,09
4.a673,02512,74 10,33 1.196,09 592,051.788,14
5.a603,73510,81 10,33 1.124,86 479,741.604,60

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Accordo nel Gruppo Enel sull’Apprendistato scuola-lavoro

26 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Firmato il 19 settembre 2022, tra ENEL Italia S.p.A., in nome e per conto di tutte delle società del Gruppo e FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILTEC-UIL, l’adeguamento dell’Accordo Sindacale Quadro del 13 febbraio 2014 di regolamentazione nel Gruppo Enel dell’apprendistato scolastico di primo livello e professionalizzante

Premesso che le Parti hanno già condiviso con accordo 13 febbraio 2014 un progetto sperimentale rivolto agli studenti del 4° anno degli istituti tecnici per avviare nell’ultimo biennio di scuola secondaria superiore un’esperienza di apprendistato scuola lavoro, con la firma dell’accordo 19 settembre 2022 hanno inteso adeguare le precedenti disposizioni alle novità normative e contrattuali successivamente intervenute.

In conformità alla normativa vigente e a quanto previsto nell’art. 15 “Apprendistato” del CCNL – che al co. 23 precisa che “restano ferme le intese vigenti a livello aziendale e le eventuali ulteriori regolamentazioni collettive di secondo livello per aspetti di specifico interesse” – le Parti definiscono i trattamenti economici e normativi al fine di raccordare la disciplina contrattuale al programma Enel di inserimento in apprendistato di primo livello nell’ultimo biennio della secondaria superiore e al periodo di apprendistato successivo al conseguimento del diploma.

Ai fini del programma saranno presi a riferimento gli istituti tecnici della scuola secondaria superiore con indirizzi quali: elettrotecnica, elettronica, elettromeccanico, meccanico, meccatronica ed energia, chimico, termotecnica.

Il programma è così articolato:

– Fase 1 apprendistato scuola-lavoro: con apprendistato di primo livello (art. 43 DLgs n. 81/2015), della durata, di norma, di 23 mesi, nelle classi 4° e 5° degli istituti tecnici industriali, al termine della quale è previsto il conseguimento del diploma tecnico e la valutazione di merito del percorso effettuato.

– Fase 2 apprendistato professionalizzante: con durata, di norma, di 13 mesi che sarà attivata in relazione alle esigenze aziendali per i partecipanti alla prima fase che hanno conseguito il titolo di studio ed un livello di preparazione ritenuto adeguato ad affrontare l’ulteriore fase formativa professionalizzante aziendale.

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Lavoratori dello spettacolo: aumentato il massimale di contribuzione malattia e maternità

26 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’inps ha adeguato, con effetto dal 1° ottobre 2022, il massimale giornaliero di contribuzione della malattia e della maternità per i lavoratori dello spettacolo titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o titolari di contratto di lavoro autonomo o a prestazione (Messaggio 23 settembre 2022, n. 3473)

Per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS), titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o titolari di contratto di lavoro autonomo o a prestazione, i contributi di finanziamento dell’indennità economica di malattia e dell’indennità economica di maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera.
Con la Legge delega in materia di spettacolo (L. n. 106/2022) è stato disposto l’innalzamento del massimale contributivo giornaliero da euro 100,00 a euro 120,00, a decorrere dal 1° luglio 2022.

L’Inps ha di conseguenza adeguato i propri sistemi, comunicando che il nuovo massimale deve essere applicato a partire dal periodo di competenza ottobre 2022.
Pertanto, a partire da detto periodo, i datori di lavoro/committenti, nell’assolvimento degli adempimenti contributivi relativi all’assicurazione economica di malattia e di maternità per i lavoratori a tempo determinato dello spettacolo (dipendenti o autonomi) devono assumere come massimale giornaliero pari a euro 120,00.

Ai fini della restituzione delle differenze contributive dovute per i periodi di competenza di luglio, agosto e settembre 2022, i datori di lavoro/committenti devono utilizzare i codici causale già in uso:
– “E775”, avente il significato di “Restituzione indennità malattia indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMal> di DatiRetributivi/Malattia/MalADebito;
– “E776”, avente il significato di “Restituzione indennità maternità indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMat> di DatiRetributivi/Maternita/MatADebito.
Dette operazioni possono essere effettuate con le denunce relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

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Lavoratore socialmente utile: escluso il requisito della subordinazione

26 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

In tema di impiego in lavori socialmente utili, anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, resta esclusa la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (Corte di Cassazione, Sentenza 14 settembre 2022, n. 27125).

Un lavoratore proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva rigettato la sua domanda di accertamento dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un’azienda speciale di igiene urbana, in ragione dello svolgimento di attività estranee all’ambito del rapporto di lavoro socialmente utile originariamente istituito.

La Corte territoriale, difatti, aveva escluso la convertibilità del rapporto di lavoro socialmente utile, di natura assistenziale, in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in assenza di prova di una volontà in tale senso delle parti.

In sede di ricorso il lavoratore sosteneva di avere prestato un lavoro socialmente utile sulla base di due progetti volti alla risoluzione di problematiche ecologiche e ambientali, ma di essere stato, dopo la conclusione dei detti progetti, trattenuto di fatto al lavoro in attività di centralinista.
Lo stesso, dunque, evidenziava la rilevanza di due circostanze: l’illegittimità degli atti di proroga dei precedenti progetti, per mancato rispetto dei termini massimi di durata e l’incoerenza degli incarichi con i temi progettuali prescritti dal d.lgs. 468/1997 e dal d.lgs. 81 2000.
Tali circostanze comportavano, secondo il ricorrente, l’istituzione tra le parti di un rapporto lavorativo di mero fatto, cui erano applicabili le regole comuni denunciate per la costituzione ex lege di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con i relativi diritti retributivi.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, rilevando che l’occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, dal momento che l’utilizzazione di tali lavoratori non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti, di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione.
Pertanto, anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando applicazione solo la disciplina sul diritto alla retribuzione (art. 2126 c.c.).

Con riguardo al caso sottoposto ad esame il Collegio ha, altresì, evidenziato che i giudici del gravame avevano valutato le circostanze denunciate come rilevanti ai fini della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato e le avevano giustificate in quanto fondate sul reiterarsi di Convenzioni di finanziamento Ministero – Regioni, al fine di protrarre il mantenimento di un lavoro in favore dei destinatari degli incarichi, nella speranza di una loro stabilizzazione.
Non era, inoltre, emersa una volontà dell’utilizzatore diversa da quella di una mera accettazione delle prestazioni del lavoratore socialmente utile, pure in ipotesi incoerenti con le tipologie proprie del lavoro socialmente utile o oltre i termini massimi di durata, sulla base di avviamenti disposti da enti pubblici e con remunerazioni pubbliche.
Permaneva, dunque, nel caso in questione la natura assistenziale del rapporto e restava, viceversa, esclusa la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato.

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Indennità una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti

26 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nella GU n. 223 è stato pubblicato il Decreto aiuti-ter (D.L. 23 settembre 2022, n. 144) contenente ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR. Il provvedimento, tra le diverse misure, ha previsto l’indennità una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti.

In particolare, ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dell’indennità di cui al successivo articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di  lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro.
Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui al medesimo articolo 19, commi 1 e 16. L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato  da eventi con copertura di contribuzione  figurativa integrale dall’INPS.
L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. La stessa indennità non è cedibile, né sequestrabile, nè pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Per i soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonchè di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro, l’INPS corrisponde d’ufficio nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a 150 euro. Qualora i soggetti  risultino titolari esclusivamente di trattamenti non  gestiti dall’INPS, il  casellario centrale  dei pensionati individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di apposita rendicontazione.
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
L’indennita’ una tantum è corrisposta sulla base dei dati disponibili all’Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili. L’Ente erogatore  procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme  corrisposte  in  eccedenza, provvede alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali. 
L’indennità una tantum è corrisposta a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.
L’INPS eroga, ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 32, comma 8, del Dl 17 maggio 2022, n. 50, che abbiano in essere uno o più rapporti  di lavoro, nel mese di novembre 2022, un’indennità una tantum pari a 150 euro.
Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta dall’INPS una indennità una tantum pari a 150 euro.
Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, è riconosciuta dall’INPS una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro.
L’Istituto, a domanda, eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del DL 17 maggio 2022, n. 50, e che sono iscritti alla Gestione separata. L’indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per il 2021.
Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10 commi da 1 a 9 del DL 22 marzo 2021 n. 41, e dall’articolo 42 del DL 25 maggio 2021 n. 73, l’INPS eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. La medesima indennità è erogata da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi come individuati dall’articolo 32, comma 12, secondo periodo, del DL 17 maggio 2022, n. 50, con le medesime modalità ivi indicate. A tal fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.a. la somma di euro 24 milioni. Le risorse non utilizzate da Sport e Salute S.p.A. per le finalità di cui al secondo periodo sono versate dalla predetta società, entro il 31 dicembre 2022, all’entrata del bilancio dello Stato.
L’INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
L’Inps, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, un’indennità una tantum pari a 150 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
Ai beneficiari delle indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 15 e 16 del decreto-legge n. 50 del 2022, è riconosciuta una ulteriore indennità una tantum di 150 euro.
Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza è corrisposta d’ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un’indennità una tantum pari a 150 euro.

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Nuovo lavoro agile nelle Telecomunicazioni

23 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Firmato il 7 settembre 2022, l’Addendum al Protocollo Principi e Linee Guida per il nuovo lavoro agile nella Filiera delle Telecomunicazioni.

A partire dal 1° settembre 2022, terminata la fase di ricorso al cd Lavoro Agile semplificato, tornano a trovare applicazione le previsioni di cui alla legge 81 del 2017 per quanto concerne l’adesione su base volontaria a tale modalità lavorativa.
Il termine del periodo emergenziale ha reso possibile dare seguito ad un modello di lavoro agile che, nell’ambito dei principi e delle Linee Guida sottoscritte tra le Parti lo scorso 30 luglio 2020 e recepite nel CCNL TLC, e di quanto previsto dal Protocollo Nazionale sul Lavoro in modalità Agile del 7 dicembre 2021 sottoscritto, tra gli altri, da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, contribuisca a definire modelli organizzativi caratterizzati da maggiore elasticità, capaci di generare valore per imprese e lavoratori, contribuendo al miglioramento dei risultati aziendali e della qualità della vita delle persone.

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