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Fino a dicembre si può richiedere il bonus trasporti

16 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

È possibile richiedere nuovamente il bonus ogni mese, fino al mese di dicembre per abbonamenti di tipo mensile, plurimensile e annuale, con le stesse modalità. Le aziende di TPL per cui sono stati richiesti abbonamenti sono 1119, con uno sforzo organizzativo significativo.

È aumentato il Fondo dedicato a 180 milioni di euro, proprio per potenziare al massimo il sostegno alle famiglie e penso si debba andare nella direzione di un intervento per renderlo strutturale.
Numeri resi possibili anche grazie all’infrastruttura informatico-tecnologica messa in campo in sinergia fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che ha permesso a più di 1,8 milioni di cittadini di accedere alla piattaforma digitale bonustrasporti.lavoro.gov.it, dove è possibile, in qualsiasi momento, anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre prossimi fare richiesta telematica del beneficio, per sé stessi o per un minorenne a carico.
Il voucher consiste in un contributo fino a 60 euro utile per acquistare un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e su ferro.
Il Bonus trasporti è riconosciuto solo alle persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro (Ministero lavoro, comunicato 15 settembre 2022).

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CCNL Farmacie private: pagamento dei contributi al Fondo sanitario

16 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

  Posticipato, al 30 settembre 2022, il termine per il pagamento dei contributi relativi al Fondi di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti di farmacia privata

E’ stato costituito il Fondo Contrattuale di Assistenza Sanitaria FASIFAR previsto dal Contratto Nazionale di settore, e costituito dalle Organizzazioni sindacali e Federfarma,

Tuttavia, la Federfarma, in riferimento al rinnovo sottoscritto il 7 settembre 2021 e facendo seguito alla circolare Federfarma n. 330 del 13 luglio 2022, comunica che è stato prorogato al 30 settembre 2022 il termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento da parte dei titolari di farmacia dei contributi obbligatori relativi all’assistenza sanitaria integrativa prevista dal predetto CCNL per i dipendenti delle farmacie private.

Inoltre, considerato che non risultano i versamenti di tutti i dipendenti sinora iscritti, il Fondo ricorda che contestualmente all’iscrizione devono essere effettuati anche i relativi versamenti dei contributi.

L’ente ricorda che, per adempiere agli obblighi legati all’assistenza sanitaria integrativa, è valida solo l’iscrizione al suindicato ente individuato dalle Parti stipulanti il CCNL. L’iscrizione ad altri soggetti costituisce inadempimento dell’obbligo.

Si ricorda, inoltre, che unicamente l’iscrizione all’ente individuato dalle Parti stipulanti il CCNL costituisce adempimento da parte della farmacia degli obblighi previsti dal CCNL in materia di assistenza sanitaria integrativa, vale a dire che l’eventuale adesione da parte della farmacia a soggetti diversi da quelli individuati a livello nazionale esporrebbe la farmacia alle conseguenze previste dal CCNL in caso di inadempimento ovvero l’erogazione al lavoratore di un Edr di euro 25 lordi per 14 mensilità, oltre al risarcimento di eventuali danni.

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Versamento contributi agricoli autonomi: moratoria fino al 30/09

16 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Scade oggi il termine per il pagamento dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi agricoli, ma l’Inps ha reso noto che ai versamenti eseguiti oltre il termine non saranno applicate le sanzioni (Inps – Messaggio 15 settembre 2022, n. 3388).

I lavoratori autonomi in agricoltura sono tenuti a pagare la seconda rata dell’emissione relativa ai contributi da versare nell’anno 2022, entro il 16 settembre 2022.
Tuttavia, considerate le anomalie di carattere tecnico rilevate in fase di accesso al cassetto previdenziale dei lavoratori autonomi in agricoltura che determinano ritardi nell’acquisizione delle informazioni per effettuare il pagamento della seconda rata dell’emissione relativa ai contributi, l’Inps ha concesso la possibilità di effettuare il pagamento entro il 30 settembre 2022.
Per i pagamenti intervenuti tra il 17 settembre e il 30 settembre 2022 l’Istituto non applicherà le sanzioni civili.

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Rinnovato il Cirl Impiegati agricoli Campania

15 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

15 SETT 2022 Firmato il 5/7/2022, tra CONFAGRICOLTURA Campania, COLDIRETTI Campania, CIA Campania e FLA-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, CONFEDERDIA Campania, l’accordo per il rinnovo del Contratto per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della Campania, con decorrenza 1/1/2022 – 31/12/2025

Retribuzione
Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per il biennio 2022/2023, sono previsti i seguenti aumenti retributivi da applicarsi, allo stipendio contrattuale mensile, nella misura percentuale del 5% così distinto: dal 1° luglio 2022 il 3%, dal 1° gennaio 2023 l’1% e dal 1° giugno 2023 l’1% nei valori di seguito specificati:

 

dall’1/7/2022

dall’1/1/2023

dall’1/6/2023

Quadro65,18 €21,73 €21,73 €
1.a Categoria62,44 €20,81 €20,81 €
2.a Categoria56,09 €18,70 €18,70 €
3.a Categoria50,59 €16,86 €16,86 €
4.a Categoria45,89 €15,30 €15,30 €
5.a Categoria43,44 €14,48 €14,48 €
6.a Categoria41,12 €13,70 €13,70 €

Indennità Mezzo di trasporto
La suddetta indennità va riconosciuta a tutti gli impiegati nel seguente caso:

– Normale disimpegno delle funzioni affidategli nel caso di mancata fornitura del mezzo di trasporto.

Si concorda sull’utilizzo delle tariffe dell’Automobile Club Italiano (ACI) per il costo chilometrico di esercizio riferito al mezzo di trasporto medesimo.

Premio per obiettivi
Le parti confermano l’istituzione del premio erogato in base al raggiungimento di particolari obiettivi legati a performance aziendali.
II calcolo del premio è effettuato sul valore dello stipendio contrattuale e l’erogazione avverrà con la 14ma dell’anno successivo a quello di riferimento.
A richiesta dei dipendenti le somme spettanti potranno essere corrisposte in tutto o in parte al welfare aziendale secondo le norme di legge.
Le parti si impegnano ad una verifica annuale sull’andamento degli obiettivi.

Premio annuo

Fino al raggiungimento dell’80% del risultato:

Livelli

%

Quadro3%
1.a Categoria3%
2.a Categoria3%
3.a Categoria3%
4.a Categoria3%
5.a Categoria3%
6.a Categoria3%

Fino al raggiungimento dell’100% del risultato:

Livelli

%

Quadro4%
1.a Categoria4%
2.a Categoria4%
3.a Categoria4%
4.a Categoria4%
5.a Categoria4%
6.a Categoria4%

Rapporti di lavoro a tempo parziale
Con riferimento all’art. 11 del CCNL, ai dipendenti assunti con contratto a tempo parziale presso più aziende, in considerazione del disagio derivante dalle maggiori difficoltà organizzative, si conferma una specifica indennità oraria pari al 15%.
Tale indennità si applica dal secondo rapporto di lavoro e verrà corrisposta per le ore previste dal contratto di lavoro a tempo parziale effettivamente prestate.

Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
Tale orario, ai sensi dell’art. 3, co.2 del DLgs n. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore.

Lavoro straordinario, festivo, notturno

Banca delle ore

Tenendo ben presente che il ricorso all’Istituto della Banca delle Ore è una scelta del dipendente ma l’utilizzo dei riposi compensativi avviene compatibilmente alle esigenze organizzative dell’azienda e del mercato, come stabilito all’art. 19 del CCNL quadri ed impiegati agricoli si conferma:
– in 60 ore annue la quota massima di trasformazione dello straordinario in riposo compensativo.
– in 12 mesi il tempo entro il quale i riposi compensativi dovranno essere utilizzati dal momento della maturazione, superato il quale dovranno essere remunerati in busta paga.

Attività Agrituristiche

Per gli impiegati addetti alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, si conferma che per il lavoro festivo e il festivo notturno, il notturno ed eventuale straordinario svolto in aziende agrituristiche per l’ospitalità rurale, si farà luogo solo ad una maggiorazione del 20%.
Il dipendente che per la specifica mansione è tenuto a prestare il proprio lavoro esclusivamente o in rilevante parte di notte avrà diritto ad una maggiorazione pari al 18% della retribuzione ordinaria.

Banca delle ore

Tenendo ben presente che il ricorso all’Istituto della Banca delle Ore è una scelta del dipendente ma l’utilizzo dei riposi compensativi avviene compatibilmente alle esigenze organizzative dell’azienda e del mercato, come stabilito all’art. 19 del CCNL quadri ed impiegati agricoli si conferma:
– in 60 ore annue la quota massima di trasformazione dello straordinario in riposo compensativo.
– in 12 mesi il tempo entro il quale i riposi compensativi dovranno essere utilizzati dal momento della maturazione, superato il quale dovranno essere remunerati in busta paga.

Conciliazione tempi di vita e lavoro
Al fine di adottare nuove soluzioni che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita, agevolando la conciliazione delle responsabilità lavorative con quelle familiari, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali, nell’ambito delle misure di sostegno alla genitorialità e alla flessibilità dell’orario di lavoro, le parti concordano che, nel caso siano presenti figli conviventi di età non superiore ai tredici anni, sono riconosciuti permessi orari nella misura di 15 ore annue. Tali permessi andranno usufruiti, annualmente, nel periodo giugno-settembre coincidente col periodo di chiusura scolastica, al fine di consentire ai figli la frequenza ad attività ludico-culturali-ricreative, il tutto previa dimostrazione di avvenuta iscrizione al Centro Autorizzato e saldo della retta per i servizi previsti.

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Sostegno dell’occupazione nel settore del Turismo

15 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le parti firmatarie del settore turismo hanno sottoscritto un avviso comune per li sostegno urgente dell’occupazione nelle imprese turistiche colpite dalle emergenze pandemica, bellica ed energetica

Le parti chiedono, viste le conseguenze negative dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul settore turismo con la chiusura delle imprese stagionali e la  riduzione marcata dell’attività delle imprese ad apertura annuale:

– la definizione di misure specifiche e adeguate al fini della salvaguardia occupazionale assicurando in tal senso risorse per li finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga In favore di lavoratori diretti e Indiretti del settore turismo in forza presso Imprese costrette a ridurre o a sospendere temporaneamente l’attività per una o più delle cause sopra evidenziate/ senza oneri aggiuntivi a carico dei datori di lavoro;

– il mantenimento e il consolidamento del quadro di agevolazioni per l’attività delle Imprese turistiche connesse ai quadri emergenziali sopra delineati (pandemia, eventi bellici, energia);

– la concessione di uno sgravio contributivo in relazione ai lavoratori del settore turismo, per il periodo in cui gli stessi non vengono interessati dal ricorso agli ammortizzatori sociali e proseguono l’attività In regime di tutela occupazionale, nonostante la sfavorevole congiuntura economica.

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Crediti da lavoro: la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto

15 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge Fornero e dal Jobs Act per tutti i diritti e crediti del lavoratore il termine di prescrizione decorre, non più in costanza del rapporto di lavoro, ma dalla cessazione dello stesso (Corte di Cassazione, Sentenza 06 settembre 2022, n. 26246).

Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso di alcune lavoratrici avverso la sentenza d’appello.
Quest’ultima aveva rigettato la domanda delle stesse nei confronti della società datrice, volta ad ottenere il pagamento di differenze retributive, loro spettanti per orario straordinario notturno, in quanto eccedenti la prescrizione quinquennale.

Confermando quanto stabilito dalla sentenza di primo grado, la Corte riteneva, ai fini della decorrenza della prescrizione durante la sua vigenza, anche dopo la novellazione dell’art. 18 legge n. 300/1970, per effetto della cd. “riforma Fornero” e del cd. Jobs Act, la permanenza della stabilità reale del rapporto di lavoro.
I giudici del gravame negavano, infatti, la ricorrenza di una condizione psicologica di timore del lavoratore, tale da indurlo a non avanzare pretese retributive nel corso del rapporto paventando, appunto, reazioni del datore di lavoro comportanti la risoluzione del rapporto.

La Suprema Corte, ribaltando la sentenza di merito, ha accolto il ricorso delle lavoratrici.
I Giudici di legittimità, difatti, hanno evidenziato che le modifiche apportate dalla legge Fornero e dal Jobs Act all’art.18 della legge n. 300 del 1970 hanno comportato il passaggio da un’automatica applicazione ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza ad un’applicazione selettiva delle tutele.
Da tanto discende che la prescrizione decorre, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione sia l’unica sanzione contro ogni illegittima risoluzione nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso, così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell’art. 18, St. Lav., anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava.
Sulla base di tali presupposti il Collegio ha sancito il principio secondo cui deve essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delineato dall’attuale quadro normativo, sia assistito da un regime di stabilità.
Da ciò consegue la decorrenza originaria del termine di prescrizione, in base al combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge Fornero.

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Pagamento premi assicurativi Inail: modificata la misura delle sanzioni civili

15 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili, dal 14 settembre 2022, sono: 7,25% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori; 6,75% misura delle sanzioni civili.

Come noto, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Come anticipato, a decorrere dal 14 settembre 2022 si applica un tasso pari al 6,75% nelle seguenti ipotesi:
a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori ecomunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa;
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto ha previsto che:
– in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.);
– in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema aumentato di 2 punti percentuali.

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Trasferimento ritorsivo e assenza del lavoratore: il licenziamento è illegittimo

14 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il licenziamento del lavoratore che, nell’esercizio del potere di autotutela contrattuale, si assenti dal servizio a seguito di trasferimento ritorsivo deve considerarsi illegittimo (Corte di Cassazione, Sentenza 07 settembre 2022, n. 26395).

La Corte d’Appello territoriale dichiarava nullo il licenziamento intimato dalla società datrice di lavoro ad un lavoratore che si era assentato dal servizio dopo il trasferimento ad altra sede;

i giudici, a fondamento della decisione, ritenevano, infatti, il trasferimento del dipendente nullo perché ritorsivo, con la conseguenza che la contestata assenza ingiustificata, posta a base del licenziamento, non poteva essere qualificata tale, essendo dovuta ad un legittimo esercizio del potere di autotutela contrattuale, esercitato dal lavoratore ex art. 1460 c.c.; il licenziamento irrogato nel caso in questione doveva, pertanto, ritenersi anch’esso affetto dallo stesso intento ritorsivo.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società.

La Cassazione, facendo proprie le conclusioni dei giudici di merito, ha preliminarmente rilevato che, per poter qualificare come nullo il licenziamento, in quanto fondato su motivo illecito, è necessario che l’intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso. Deve, dunque, escludersi la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento.

La Corte di legittimità ha, altresì, rilevato che, dal punto di vista probatorio, l’onere ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all’art. 2697 c.c., ma esso può essere assolto anche mediante presunzioni, come accaduto nel caso in argomento.

Sulla scorta di tali premesse il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo condivisibile il ragionamento presuntivo operato dalla sentenza impugnata.

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Welfare entro settembre per i dipendenti del CCNL CED

14 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le aziende che applicano il CCNL Centri Elaborazione Dati (CED), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P.,devono attribuire piani e strumenti di “flexible benefits” per l’anno 2022 entro il mese di settembre

Le aziende devono attribuire, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di “flexible benefits” del valore di € 150 per l’anno 2022, da erogare entro il mese di settembre e comunque in base alla regolamentazione indicata dalle singole aziende.

Le parti precisano altresì che tali valori sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.

I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto, sempre di ogni anno:

– con contratto a tempo indeterminato;

– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° Gennaio-31 dicembre di ciascun anno.

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.

Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.

In caso di accordi collettivi le parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.

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Nuove risorse per il “reddito di libertà”

14 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Grazie allo stanziamento di ulteriori risorse, pari a 9 milioni di euro, destinate a finanziare la misura del Reddito di libertà per gli esercizi 2021 e 2022, l’Inps procederà a liquidare, secondo l’ordine cronologico di presentazione, le domande non accolte per insufficienza di budget e, di seguito, le nuove domande. (Inps – Messaggio 13 settembre 2022, n. 3363).

Il cd. “Reddito di Libertà” è la misura finalizzata a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà, con riguardo in particolare all’autonomia abitativa e al percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori. Il beneficio non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come il reddito di cittadinanza.
A causa dell’esaurimento delle risorse precedentemente stanziate, l’Inps aveva sospeso la liquidazione delle domande presentate nel corso dell’anno 2021 per insufficienza del budget. Grazie allo stanziamento di ulteriori 9 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, lo stesso Istituto procederà ad istruire e liquidare le domande sospese secondo l’ordine cronologico di presentazione. L’eventuale accoglimento delle stesse è comunicato all’interessato utilizzando i dati di contatto indicati in domanda (il numero di cellulare ovvero l’indirizzo e-mail).
Una volta completate le domande del 2021 (sospese per insufficienza di budget), l’Istituto procederà all’istruttoria e alla liquidazione delle nuove domande.
Le risorse sono attribuite alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in ragione della popolazione femminile, di età compresa tra 18 e 67 anni, residente nei comuni di ciascuna regione al 1° gennaio 2021.

POPOLAZIONE FEMMINILE AL 1° GENNAIO 2021 (ETÀ COMPRESA 18-67 ANNI)

Regioni

Popolazione Femminile

Percentuale regionale popolazione femminile (Pop fem. reg/Pop fem tot)

Quota regionale stanziamento

Abruzzo411.6082,15%193.943
Basilicata177.0390,93%83.418
Calabria608.8353,19%286.873
Campania1.875.8569,82%883.874
Emilia-Romagna1.416.5907,42%667.475
Friuli-Venezia Giulia373.9601,96%176.204
Lazio1.894.1089,92%892.474
Liguria470.2832,46%221.590
Lombardia3.184.73616,67%1.500.597
Marche474.6152,48%223.631
Molise93.7440,49%44.171
Piemonte1.345.7157,05%634.080
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen170.4690,89%80.322
Provincia Autonoma Trento172.8430,90%81.441
Puglia1.286.1606,73%606.018
Sardegna518.9452,72%244.519
Sicilia1.580.7298,28%744.814
Toscana1.173.7796,15%553.066
Umbria274.5211,44%129.350
Valle d’Aosta / Vallèe d’Aoste39.5940,21%18.656
Veneto1.556.6848,15%733.485
Totale19.100.813100%9.000.000

Il “Reddito di libertà” è stabilito nella misura massima di 400,00 Euro pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità.
Il beneficio è riconosciuto, su istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà, al fine di favorirne l’indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente è dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale.
Non può essere accolta più di un’istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione o in altra regione.
La domanda va presentata all’INPS sulla base del modello predisposto di un’autocertificazione dell’interessata, allegando:
– la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso;
– la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.

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