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CCNL Igiene Ambientale: proclamato lo sciopero nazionale

5 Settembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

Fallita la mediazione tra Sindacati e Associazioni datoriali: le ragioni dello sciopero del 17 ottobre

Lo scorso 1° agosto 2025 si è interrotta la trattativa tra le Organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel e le Associazioni datoriali Cisambiente, Assoambiente e le Centrali Cooperative per il rinnovo del CCNL dei Servizi Ambientali.

Dopo mesi di negoziati inconcludenti, le imprese e i datori di lavoro, ignorando le proposte della piattaforma sindacale, hanno mostrato una totale mancanza di volontà nel rinnovare il contratto. Tale atteggiamento ha condotto i sindacati a proclamare uno sciopero nazionale per il giorno 17 ottobre 2025, che coinvolgerà tutte le imprese pubbliche e private del settore.

Le OO.SS. ritengono che il rinnovo del CCNL sia urgente e necessario per rispondere ai cambiamenti del settore e alle esigenze di tutela dei lavoratori del settore. 

In particolare, i sindacati enunciano le motivazioni dello sciopero che riguardano sicurezza e salute sul lavoro, sviluppo della classificazione del personale, adeguamento dei salari ormai intaccati dall’inflazione, miglioramento delle tutele per i lavoratori degli impianti e degli appalti, sviluppo del welfare aziendale e di un sistema di indennità ed infine rafforzamento del diritto di sciopero.

Le Sigle sindacali si oppongono a qualsiasi tentativo di trasformare il contratto in uno strumento che favorisca la precarietà o la flessibilità senza regole, riducendo conseguentemente le tutele e i diritti dei lavoratori. L’obiettivo è ottenere un contratto che favorisca la crescita e la coesione tra tutti gli attori del settore.

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In arrivo il nuovo decreto legge sui flussi migratori

5 Settembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, con disposizioni, tra l’altro, per rafforzare il contrasto al reclutamento e all’impiego illegale di manodopera straniera (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 4 settembre 2025, n. 140).

Il Consiglio dei ministri, riunito nella seduta del 4 settembre 2025, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

 

Diverse le novità in arrivo, tra cui si segnalano disposizioni volte a rafforzare la protezione degli gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. A tal proposito, infatti, è previsto l’ampliamente da 6 a 12 mesi della durata del permesso di soggiorno. Allo stesso modo, per ragioni di coerenza sistematica, si prevede l’estensione da 6 mesi a 12 mesi della durata dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale, come già avviene per quelli per vittime di violenza domestica.

 

Ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e alle vittime di violenza domestica è riconosciuta anche la possibilità di richiedere l’assegno di inclusione.

 

Rivista la decorrenza del termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato: tale termine decorrerà dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda.

 

Inoltre, il controllo attualmente prescritto in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l’anno 2025 è esteso anche alle dichiarazioni rese per ingressi relativi a: lavoro subordinato in casi particolari, volontariato, nulla osta per ricerca, lavoratori stranieri altamente qualificati, trasferimenti intra-societari.

 

Nei procedimenti per l’assunzione di lavoratori stranieri, anche stagionali, sono messi a regime gli istituti della precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro e del limite di richieste (massimo 3 richieste di nulla osta, come utenti privati, da parte dei datori di lavoro) previsti già in via sperimentale per il solo anno 2025. Tali meccanismi si estendono anche al lavoro stagionale subordinato.

 

Il diritto del lavoratore straniero a soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa è esteso anche ai casi di “attesa” della conversione del permesso di soggiorno, oltre a quelli già previsti di rilascio e rinnovo.

 

Avrà cadenza triennale e non più annuale il decreto ministeriale relativo al contingente di giovani stranieri che possono partecipare a programmi di volontariato di interesse generale e utilità sociale.

 

Si pongono stabilmente al di fuori del meccanismo delle quote l’ingresso e il soggiorno di lavoratori da impiegare, nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, per l’assistenza di persone con disabilità o grandi anziane. Si prevede inoltre che, nei primi 12 mesi di effettiva occupazione legale in Italia, tali lavoratori possono svolgere esclusivamente l’attività autorizzata e possono cambiare datore di lavoro solo con autorizzazione degli Ispettorati territoriali del lavoro.

 

In materia di ricongiungimento familiare, si prevede un innalzamento del termine per il rilascio del nulla osta da 90 giorni a 150 giorni, in linea con quello previsto di nove mesi previsto dalla normativa europea.

 

Infine, è prorogato di due anni, fino al 31 dicembre 2027, la possibilità per il Ministero dell’interno di avvalersi della Croce Rossa Italiana (CRI) per la gestione dell’hotspot di Lampedusa.

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Sgravio contributivo contratti di solidarietà difensivi: ulteriori imprese ammesse

4 Settembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS elenca le ulteriori imprese ammesse alla fruizione dell’agevolazione contributiva connessa ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da integrazione salariale straordinaria (CIGS) a valere sulle risorse residue dell’anno 2017 (INPS, messaggio 3 settembre 2025, n. 2568).

Relativamente allo sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996, e successive modificazioni, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da integrazione salariale straordinaria (CIGS), l’INPS comunica che, dalla rilevazione contabile effettuata sulle somme complessivamente fruite sullo stanziamento relativo all’anno 2017, è emerso che gli importi autorizzati nei decreti ministeriali sono risultati superiori a quanto effettivamente speso.

 

Conseguentemente, è stato possibile, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, autorizzare l’ammissione allo sgravio in questione per ulteriori imprese, elencate nell’allegato al messaggio in oggetto.

 

L’Istituto illustra, inoltre, le modalità di esposizione nel flusso UNIEMENS delle quote di sgravio spettanti alle imprese, le istruzioni contabili e gli adempimenti in capo alle strutture territoriali.

 

In particolare, i datori di lavoro di imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse residue relative allo stanziamento per l’anno 2017, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  •  nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L942”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2017”;

  •  nell’elemento <ImportoACredito>, devono indicare il relativo importo.

 

La Struttura territoriale competente – accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) – provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W” avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex legge 608/1996”.

 

Infine, l’INPS ricorda che, le descritte operazioni di conguaglio, devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio, ovvero entro il 16 dicembre 2025.

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Ebinter Padova: stanziati fondi a sostegno dei lavoratori del Terziario e del Turismo 

3 Settembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Cultura, istruzione e formazione oggetto dei nuovi rimborsi degli Enti Bilaterali per i lavoratori di Padova

L’Ente Bilaterale del Terziario di Padova e l’Ente Bilaterale Turismo Padova Terme Euganee hanno introdotto nuove iniziative per supportare i lavoratori e le loro famiglie, stanziando fondi destinati alla cultura, all’istruzione e alla formazione.

Gli iscritti a questi Enti possono richiedere un rimborso per una serie di spese, tra cui libri, biglietti per cinema, teatro, musei e mostre, corsi di musica, canto, pittura e teatro.
I lavoratori del settore Terziario, iscritti da almeno 3 mesi, possono ricevere un rimborso massimo pari a 70,00 euro. Per i lavoratori del settore Turismo, iscritti da almeno 6 mesi, il contributo aumenta fino ad un massimo di 100,00 euro.

In vista della ripresa dell’anno scolastico, inoltre, è stato previsto un contributo specifico per l’acquisto dei libri di testo.

In particolare, per quanto riguarda la spesa sostenuta per i libri scolastici dei figli, i lavoratori del settore Terziario, iscritti da almeno 3 mesi, possono ottenere un rimborso pari al 75% della spesa, fino ad un importo massimo di 200,00/400,00 euro, mentre gli iscritti al settore Turismo da almeno 6 mesi possono richiedere un rimborso pari al 50% della spesa, fino a un massimo di 200,00/400,00 euro.

Per la richiesta dei rimborsi, le domande devono essere presentate entro 90 giorni dall’ultima fattura o scontrino fiscale ed è necessario compilare l’apposito modulo disponibile sul sito ufficiale degli Enti stessi.

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Estratto conto contributivo: novità nell’esposizione dei dati

3 Settembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS comunica il rilascio delle implementazioni intervenute nelle modalità di esposizione dei dati dell’estratto conto contributivo (INPS, messaggio 2 settembre 2025, n. 2553).

Il progetto PES2024_DCP_MI.10_254 ha lo scopo di consentire all’interessato la consultazione in ordine cronologico dei periodi contributivi con l’indicazione, per ognuno di essi, della Gestione/Fondo di riferimento, determinando uno snellimento del servizio di consultazione e una visione immediata e intuitiva della complessiva posizione assicurativa.

 

Nell’ambito di tale progetto, sono state realizzate nuove modalità di esposizione dei dati all’interno dell’Estratto conto contributivo di cui l’INPS da notizia nel messaggio in oggetto.

 

L’Istituto illustra, nel dettaglio, le novità e ricorda anche che è possibile inviare segnalazioni per richiedere variazioni nella propria posizione assicurativa.

 

Nel caso in cui un soggetto risulti assicurato a una sola delle Gestioni dell’INPS, viene visualizzata, in una rinnovata e uniforme veste grafica, la sezione di riferimento (ad esempio, Gestione pubblica o Gestione separata).

 

Ove un soggetto risulti iscritto, invece, a due o più Gestioni, viene mostrato un prospetto riepilogativo con l’esposizione cronologica dei periodi accreditati. È possibile cliccare sulla lente in corrispondenza di ciascun periodo per visualizzare la sezione dedicata alla corrispondente Gestione.

 

Inoltre, in applicazione del principio di unitarietà della posizione assicurativa, l’estratto conto contiene i dati quantitativi integrati da una serie di elementi e le notizie che contribuiscono a definire il quadro previdenziale completo del soggetto assicurato, e in particolare:

 

– note che descrivono le condizioni e i limiti per l’utilizzo di determinati periodi o che segnalano anomalie nelle informazioni rappresentate;

 

– presenza di notizie su talune situazioni personali del soggetto, quali la titolarità di trattamenti pensionistici, e su vicende assicurative in corso di definizione, destinate a modificare il conto individuale quali, ad esempio, l’autorizzazione ai versamenti volontari o la presenza di una domanda di riscatto della laurea.

 

Vengono, infine, riepilogate le modalità di accesso alla consultazione dell’estratto conto contributivo e quelle per la richiesta dello stesso.

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CCNL Commercio Anpit – Cisal: previsti nuovi minimi con la retribuzione di settembre

2 Settembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Da settembre previsti nuovi minimi retribuitivi e l’erogazione dell’indennità di disponibilità

Le Parti sociali Anpit, Aifes, Confimprenditori, Unica, Cisal e Cisal Terziario hanno stabilito che, con la retribuzione di settembre, ai lavoratori verranno corrisposti i nuovi minimi retributivi di seguito riportati. 

Minimi contrattuali

LivelloMinimo
Dirigente4.407,84
Quadro2.845,73
A1 (EX LIV.A)2.542,99
A2 (EX LIV.B1)2.264,48
B1 (EX LIV.B2)2.034,39
Venditore 11.863,91
B2 (EX LIV.B3)1.792,20
Venditore 21.642,02
C1 (EX LIV.C)1.622,67
C2 (EX LIV.D1)1.489,46
Venditore 31.486,69
D1 (EX LIV.D2)1.332,05
D2 (EX LIV.E)1.210,95
Venditore 41.191,57

Inoltre, entrano in vigore i nuovi importi da corrispondere, a titolo di indennità, per ogni ora di “disponibilità alla prestazione”. Nei periodi di temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa dovuta, il lavoratore non matura il diritto alla relativa indennità di disponibilità. Detta indennità è soggetta alla contribuzione previdenziale, ma è esclusa dal computo delle retribuzioni dovute per festività e ferie e non è utile nella determinazione del t.f.r.

Indennità di disponibilità

LivelloImporto
C12,1587
C21,9806
D11,7722
D21,6105

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Carta “Dedicata a te”, istruzioni INPS

2 Settembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS fornisce indicazioni per l’accesso alla “Carta Dedicata a te” relativa all’anno 2025, ovvero la misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità e per la gestione degli elenchi da parte degli operatori abilitati dei Comuni (INPS, messaggio 1 settembre 2025, n. 2519).

L’INPS rende note alcune istruzioni operative in merito all’edizione 2025 della “Carta Dedicata a te”, alla luce del Decreto Interministeriale Fondo Alimentare 2025 – Carta Dedicata a te, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2025 del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, recante “Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 103 e 104 della legge 30 dicembre 2024, n. 207”, con cui sono state individuate le disposizioni attuative e applicative.

 

Soggetti beneficiari

 

Sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:

 

– iscrizione di tutti i componenti del nucleo all’Anagrafe della popolazione residente;
– certificazione ISEE ordinario valido con indicatore non superiore a 15.000 euro annui.

 

Non possono accedere al beneficio i nuclei familiari che percepiscono:

 

– Assegno di Inclusione;
– Reddito di Cittadinanza;
– Carta acquisti;
– NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità;
– Cassa Integrazione Guadagni o altre forme di sostegno per disoccupazione.

 

Il contributo

 

La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500 euro, erogato attraverso carte elettroniche nominative di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata Postepay.

 

Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (indicati nell’allegato 1 del D.I.), con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.

 

Gli esercizi commerciali convenzionati garantiranno inoltre scontistiche aggiuntive ai possessori della carta.

 

Erogazione

 

I beneficiari non devono presentare domanda. L’INPS, entro l’11 settembre 2025, metterà a disposizione dei comuni le liste dei beneficiari in possesso dei requisiti, selezionandoli secondo criteri di priorità dati dal numero dei componenti del nucleo familiare.

 

A parità di condizioni, viene data priorità ai nuclei con ISEE più basso.

 

I comuni hanno poi 30 giorni per verificare e consolidare le liste.

 

Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio e, inoltre, le somme devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.

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Sport: estesa la durata dei contratti di lavoro subordinato

1 Settembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Gli accordi collettivi vigenti nel settore sportivo, anche dilettantistico, devono essere adeguati alla durata dei contratti sportivi subordinati fissata in un massimo di otto anni (Legge 8 agosto 2025, n. 119).

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025 è stata pubblicata la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 96/2025 recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

 

La Legge n. 119/2025, vigente dal 10 agosto scorso, tra l’altro, è intervenuta sulla durata dei contratti di lavoro subordinato in ambito sportivo, che è stata estesa a otto anni in luogo dei precedenti cinque anni.

 

Con una modifica all’articolo 11 del D.L. n. 96/2025, è stato inserito al D.Lgs. n. 36/2021 il nuovo articolo 26-bis, intitolato “Clausole per la durata dei contratti sportivi subordinati”, il cui primo comma stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione (10 agosto 2025), le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedono all’adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni. Infatti, ai sensi dell’articolo 26 del medesimo decreto legislativo, il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a otto anni dalla data di inizio del rapporto.

 

Il comma 2 precisa che le disposizioni del comma 1 si applicano anche al settore dilettantistico.

 

Inoltre, per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull’ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari.

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CCNL Poste – Servizi in appalto: prevista l’erogazione dell’Una Tantum

1 Settembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

In arrivo a settembre la 3° tranche Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale 2022-2023

Con l’accordo 21 dicembre 2023 Assoposte, Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste hanno stabilito che, con la retribuzione del mese di settembre 2025, è prevista l’erogazione, a tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione, della 3° tranche dell’importo Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio 2022-31 dicembre 2023. 

L’importo è corrisposto pro quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo suddetto. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a tutti gli effetti, come mese intero. 

L’erogazione è prevista anche nei confronti dei lavoratori part-time, ma sarà riproporzionata in base alle ore di lavoro effettivamente svolto.

L’importo è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Livello Importo
1 149,67
2125,33
3114,51
3S110,00
4S104,59
499,18
590,16

 

 



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Fondi di solidarietà bilaterali: definiti i criteri  di ripartizione delle risorse

29 Agosto 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicato il decreto ministeriale che stabilisce le modalità per determinare la quota parte che deve essere trasferita dal FIS (D.M. 11 luglio 2025).

Nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato pubblicato il D.M. 11 luglio 2025 che, in attuazione del Collegato lavoro (articolo, comma 1 della Legge n. 203/2024), stabilisce le modalità secondo cui i decreti istitutivi di ciascun fondo di solidarietà bilaterale determinano la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal FIS (Fondo di integrazione salariale).

In particolare, ai fini della determinazione della parte di risorse che deve essere trasferita dal Fondo di integrazione salariale, nel corso della fase di istruttoria propedeutica all’adozione del decreto istitutivo del nuovo fondo di solidarietà bilaterale, che prende avvio dal deposito dell’accordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, presso la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS, su richiesta della medesima Direzione, provvede alla certificazione della suddetta quota.

Proprio ai fini di una corretta certificazione, l’accordo o il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali deve prevedere l’esatta indicazione dell’ambito di applicazione del fondo, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro.

L’ammontare delle risorse accumulate è determinato nel decreto istitutivo del fondo, secondo la certificazione INPS, tenendo conto del patrimonio del Fondo di integrazione salariale nell’anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi ordinari versati al FIS nell’anno precedente la costituzione del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all’intero settore cui si riferisce il nuovo fondo e l’ammontare totale dei contributi ordinari versati nell’anno precedente al Fondo di integrazione salariale.

Inoltre, l’INPS dovrà comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i casi in cui, dalle risultanze delle operazioni di determinazione dell’ammontare delle risorse da trasferire, emerga che il nuovo fondo di solidarietà bilaterale non è in grado di garantire l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 1 bis del D.Lgs. n. 148/2015, ossia l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale, nonché i casi in cui sia pregiudicato per il Fondo di integrazione salariale il rispetto degli obblighi di bilancio.

Per i fondi costituiti successivamente al 1° maggio 2023, la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale sarà indicata nell’ambito di appositi decreti integrativi, previa certificazione dell’INPS.

I datori di lavoro del settore del nuovo fondo hanno comunque l’obbligo di corrispondere al FIS la quota di contribuzione addizionale necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate dal medesimo

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