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CIPL Edilizia Artigianato Parma: determinato l’EVR

5 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabiliti gli importi dell’EVR da erogarsi a partire dal 15 luglio 2025

In data 26 maggio 2025 è stato siglato il verbale di accordo, tra le organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese Parma, CNA Provinciale di Parma e le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, che definisce la corresponsione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per l’anno di competenza 2024 ai dipendenti delle imprese edili artigiane della provincia di Parma.

Verificando i dati relativi ai trienni 2022/2024 e 2021/2023, gli indicatori provinciali forniti dalla Cassa Edile di Parma sono risultati tutti positivi.

Pertanto, sono stati individuati gli importi complessivi lordi, da erogare in 3 rate, secondo il seguente calendario:

– prima rata (pari al 40% dell’importo dovuto) entro il 15 luglio 2025, con la busta paga di giugno 2025;

– seconda rata (pari al 30% del dovuto) entro il 15 settembre 2025, con la busta paga di agosto 2025;

– terza rata (pari al 30% del dovuto): entro il 15 novembre 2025 (con la busta paga di ottobre 2025).

Di seguito, la tabella con gli importi complessivi lordi per ciascun livello.

LivelloTotale1 Rata 40%2 Rata 30%3 Rata 30%
7 833,03333,21249,91249,91
6728.91291,56218,67218,67
5607,33242,93182,20182,20
4562,58225,03168,78168,78
3526,14210,46157,84157,84
2465,09186,03139,53139,53
1406,30162,52121,89121,89

L’erogazione dell’EVR è prevista per i dipendenti già in forza nell’anno 2024 e ancora attivi alla data di firma dell’accordo. Per i lavoratori assunti nel corso del 2024, il calcolo avverrà in modo proporzionale, considerando come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Per gli apprendisti, l’EVR sarà riconosciuto nella corrispondente percentuale della retribuzione e riproporzionato per i contratti part-time. I lavoratori intermittenti non avranno diritto all’EVR.

Infine, si precisa che l’importo erogato a titolo di EVR sarà soggetto a tassazione con aliquota ordinaria e non avrà incidenza su altri istituti retributivi previsti dal CCNL, incluso il Trattamento di Fine Rapporto.

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CCNL Funzioni Centrali: interpretazione autentica sull’art. 17, co. 8, terzo periodo, CCNL 27.1.2025

5 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Sottoscritta l’interpretazione autentica sugli incarichi di posizione organizzativa conferiti successivamente al 27 gennaio 2025

Il 3 giugno scorso l’Aran e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali, che hanno siglato il CCNL Comparto Funzioni Centrali del 27 gennaio 2025, hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto di interpretazione autentica dell’art. 17, comma 8, terzo periodo, del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2022-2024, riguardante la decorrenza della disciplina del diritto all’incarico di posizione organizzativa.

 

In seguito ad alcuni quesiti pervenuti all’Aran da parte delle amministrazioni del Comparto Funzioni Centrali è stato rilevato che il significato dell’art. 17, comma 3, terzo capoverso, del CCNL del 27 gennaio 2025 risultava controverso. Da qui, la decisione di definire l’interpretazione autentica della clausola in questione e la disciplina si applica a partire dagli incarichi conferiti successivamente all’entrata in vigore del presente contratto. Ciò si intende che “il conteggio degli 8 anni, anche non consecutivi, utili ai fini del perfezionamento del diritto al conferimento di un incarico di posizione organizzativa, inizia a decorrere dagli incarichi conferiti successivamente al 27 gennaio 2025“.

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CCNL Agenti di Commercio: siglato il rinnovo economico

5 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con l’intesa è previsto il riconoscimento delle provvigioni anche sulle vendite ai consumatori privati tramite e-commerce

Nei giorni scorsi è stata siglata l’intesa sul nuovo accordo economico collettivo applicato ai circa 200mila Agenti e Rappresentanti di Commercio operanti nel settore commerciale. Il nuovo accordo economico collettivo, valido dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2029, introduce diverse novità significative.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda la tutela degli agenti in caso di cambiamenti unilaterali da parte delle aziende mandanti. L’accordo, infatti, uniforma le disposizioni relative alle variazioni di zona a quelle già previste per il settore Industria, rafforzando la posizione dell’agente nel caso in cui l’azienda decida di modificare provvigioni, prodotti o clientela. Inoltre, viene specificato che l’azienda mandante ha il dovere di fornire all’agente tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’incarico.

Le Parti Sociali hanno anche perfezionato le norme sul periodo di comportamento e sugli anticipi provvigionali. È stato chiarito che il compenso per il patto di non concorrenza ha una natura complementare rispetto alle altre indennità previste dalla legge e dall’accordo, e non può essere assorbito da queste. Un altro punto qualificante dell’intesa è il riconoscimento delle provvigioni anche sulle vendite ai consumatori privati tramite e-commerce. Al termine del mandato, tutte le somme extra-provvigionali corrisposte dall’azienda mandante saranno considerate nel calcolo di vari istituti contrattuali e legali, come le variazioni contrattuali, il FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto), l’indennità suppletiva di clientela, l’indennità meritocratica, l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale. Nel caso in cui il contratto di agenzia sia stipulato con una società di persone, l’indennità di fine rapporto verrà corrisposta anche se la pluralità dei soci dovesse venire meno a causa di scioglimento della società, pensionamento, invalidità o decesso.

L’intesa prevede anche un aumento dei massimali per il calcolo del FIRR, migliorando così l’importo che l’agente riceverà al termine del mandato. A partire dal 1° gennaio 2026, i limiti provvigionali per il calcolo delle indennità in caso di scioglimento del contratto saliranno fino a 18mila euro per gli agenti senza esclusiva e fino a 36mila euro per quelli con esclusiva.

Anche la gestione delle controversie è stata aggiornata, con l’introduzione di apposite commissioni sindacali per la risoluzione delle dispute tra agente e mandante. Per le controversie relative alle indennità di fine rapporto, la conciliazione in sede sindacale potrà essere svolta esclusivamente dalle associazioni di categoria che hanno firmato l’accordo, anche attraverso le Commissioni Paritetiche Territoriali. 

Infine, sul piano sociale, l’intesa introduce importanti novità a favore della tutela della genitorialità e della paternità. All’agente di commercio padre viene riconosciuta la possibilità di assentarsi dall’attività per un massimo di 20 giorni entro cinque mesi dalla nascita o adozione del figlio, con la garanzia che l’azienda mandante non potrà risolvere il contratto, il quale rimarrà comunque sospeso.

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CCNL Dirigenti Aziende Agricole: siglato il rinnovo

4 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti dal 1° giugno 2025 

Il 21 maggio 2025 è stato sottoscritto da Confagricoltura, Confederdia e Cida il verbale di accordo per il rinnovo del  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti agricoli sottoscritto il 23 febbraio 2022.

Previsti i seguenti aumenti sullo stipendio base mensile è aumentato, per il biennio 2025 – 2026, del seguente importo:

– con decorrenza 1° giugno 2025: 165,00 euro;

– con decorrenza 1° gennaio 2026:100,00 euro.

Di seguto gli importi previsti:

 – dal 1° giugno 2025 pari a 4.950,00 euro;

–  dal 1° gennaio 2026 pari a 5.050,00 euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2025 la contribuzione a carico del datore di lavoro è determinata in  620,00 euro annui.

Viene, inoltre, introdotto il congedo per vittime di violenza di genere.

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CCNL Sanità: nessuna intesa tra Aran e OO.SS. per il rinnovo contrattuale

4 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Restano le divisioni ma l’Aran è disposta a trattare, anche con le Regioni, su alcuni punti chiave del rinnovo

Nella riunione tenutasi il 27 maggio scorso tra l’Aran e le OO.SS. sono emerse nuovamente posizioni discordanti circa il rinnovo contrattuale del comparto Sanità 2022-2024. Nel corso della riunione, sebbene alcuni sindacati come Cgil, Uil e Nursing-Up siano contrari alla firma del rinnovo e altri, come Cisl, Nursind e Fials siano favorevoli, è emerso qualche spiraglio di dialogo.

 

Dal canto suo l’Aran ha illustrato i miglioramenti normativi contenuti nella bozza contrattuale, mostrandosi pronta al dialogo, a patto che non vengano richieste altre risorse economiche, precisando come la Sigla Nursing-Up, tra quelle non favorevoli alla firma del rinnovo, non abbia fatto richiesta di nuovi incentivi economici da inserire all’interno della bozza.

 

Tuttavia, Aran si è detta pronta a discutere con le Regioni di alcuni aspetti, quali: l’elevata qualificazione professionale, già oggetto di miglioramenti nel testo redatto a gennaio 2025; la gestione dei turni del personale over 60 e l’obbligo della flessibilità turni per le famiglie monoparentali.

 

Fissato un nuovo incontro tra circa 2 settimane. 

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Ebav Veneto: contributo per l’attivazione di accordi di lavoro agile

4 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

C’è tempo fino al 30 giugno per richiedere il contributo 

L’Ebav, Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha messo a disposizione per le aziende un contributo per l’attivazione di accordi di lavoro agile per l’anno di competenza 2024, stipulati ai sensi dell’Accordo Interconfederale Regionale sul Lavoro Agile del 28 marzo 2024. Il contributo può essere richiesto:

a) all’attivazione dell’Accordo di lavoro agile a condizione che l’accordo individuale di attivazione preveda alla data della sottoscrizione una durata minima di 12 mesi;

b) alla proroga, che permetta il raggiungimento durata minima di 12 mesi, relativa a un iniziale Accordo individuale di attivazione di durata inferiore ai 12 mesi;

c) all’attivazione dell’Accordo di lavoro agile a condizione che l’accordo individuale di attivazione preveda alla data della sottoscrizione una durata minima di 6 mesi – massima di 12. 

L’Ente precisa che l’erogazione avverrà a seguito della verifica relativa all’effettivo svolgimento della prestazione in modalità agile. attestato mediante dichiarazione dell’impresa richiedente e controfirmata dal lavoratore che attesti lo svolgimento:

– di accordi per durata minima di 12 mesi: dell’intero periodo di durata minima di 12 mesi o di almeno 96 ore di lavoro in modalità agile (nel caso in cui il lavoro agile si innesti su rapporti di lavoro a tempo parziale, la durata effettiva della prestazione di lavoro in modalità agile non potrà essere inferiore a 48 ore);

– accordi per durata minima di 6 mesi e fino a 12 mesi: dell’intero periodo di durata minima di 6 mesi e fino a 12 mesi o di almeno 48 ore di lavoro in modalità agile. 

Il periodo di computo della durata minima di 12 mesi di effettivo svolgimento della prestazione in modalità agile può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. Per ciascun lavoratore può essere erogato all’azienda un solo contributo A63 in tutto l’arco dei rapporti di lavoro. La documentazione necessaria per la richiesta del contributo è la seguente:

– copia dell’Accordo Individuale di Lavoro Agile redatto ai sensi dell’Accordo Interconfederale Regionale del 28 marzo 2024 (comprensivo di tutti gli allegati);

– Autocertificazione iniziale

– Autocertificazione di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile sottoscritta da datore di lavoro e lavoratore (da integrare al termine dei mesi di lavoro agile). 

Il contributo Una tantum (non ripetibile) per lavoratore per azienda è pari a:

– 1.000,00 euro per punto a)

– 1.000,00 euro per punto b)

– 600,00 euro per punto c).

I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti. L’Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso. 

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CCNL Istruzione e Ricerca: nuovo incontro per il rinnovo

3 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il quarto incontro ha avuto come argoemnto centrale le relazioni sindacali

Il 28 maggio si è svolto il quarto incontro tra Aran e sindacati per discutere sul rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022 – 2024.

Al centro del dibattivo il capitolo relativo alle relazioni sindacali ed alcuni avanzamenti in materia di lavoro a distanza per i funzionari con incarico di DSGA oltre al diritto dei buoni pasto per il personale delle università e ricerca anche se a distanza.

I sindacati hanno, inoltre, esposto le seguenti richieste:

– sezioni università e ricerca: è stato chiesto un confronto sui regolamenti relativi ad aspetti retributivi;

– sezione Afam: viene proposta l’integrazione della sezione mobilità all’interno della contrattazione nazionale;

– necessità di risorse aggiuntive per incrementi stipendiali.

Il prossimo incontro è fissato per il 24 giugno.

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CIPL Cantine Sociali Trento: siglato il contratto di rinnovo

3 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsto un incremento complessivo percentuale del 7,5% sulle retribuzioni

Le Parti sociali Federazione Trentina della Cooperazione di Trento, Confederdia, Fai-Cisl, Fisascat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno firmato il rinnovo del contratto per il personale delle cantine sociali della provincia di Trento, che scadrà il 31 dicembre 2028. 

Per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028, le parti hanno convenuto un aumento retributivo pari al 7,5% sulle retribuzioni al 31 dicembre 2024, secondo la seguente distribuzione:

– 2% dal 1° gennaio 2025;

– 2% dal 1° gennaio 2026;

– 2% dal 1° gennaio 2027;

– 1,5% dal 1° gennaio 2028.

Gli arretrati dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025 sono stati erogati con le competenze relative alla mensilità di aprile 2025, ai dipendenti in forza alla data dell’11 aprile 2025.

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Email e navigazione web: il Garante per la privacy sanziona la Regione Lombardia

3 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Venivano raccolte e conservate anche informazioni relative alla sfera privata dei dipendenti (Garante per la protezione dei dati personali, nota 30 maggio 2025, n. 535).

L’Autorità garante per la protezione de dati personali ha comminato una sanzione di 50.000 euro alla Regione Lombardia. Il provvedimento giunge al termine di un ciclo ispettivo dell’Autorità per verificare l’osservanza della normativa privacy da parte della Regione nell’ambito dei trattamenti dei dati dei dipendenti, anche nel caso dello svolgimento del lavoro agile. Numerose le violazioni riscontrate.

In effetti, il datore di lavoro può raccogliere i log di navigazione in Internet e i metadati delle e-mail dei dipendenti solo in presenza di specifiche condizioni e garanzie. 

Invece, dall’istruttoria del Garante è emerso che la Regione raccoglieva e conservava i log di navigazione in Internet – consistenti in informazioni inerenti ai siti web visitati dai dipendenti, inclusi quelli relativi ai tentativi falliti di accesso ai siti censiti in una apposita black list – senza aver stipulato un accordo collettivo con le rappresentanze sindacali e aver adottato adeguate garanzie a tutela dei lavoratori. Tale trattamento consentiva tra l’altro al datore di lavoro di entrare in possesso di informazioni non attinenti all’attività lavorativa e relative alla sfera privata dei dipendenti.

Nessun accordo inoltre era stato inizialmente siglato per il trattamento dei metadati di posta elettronica dei lavoratori. Ancor prima dell’adozione del Documento di indirizzo del Garante sui metadati, la Regione aveva comunque attivato un processo di adeguamento alle indicazioni fornite nel tempo dall’Autorità in casi analoghi. Per tali ragioni, pur prendendo atto delle iniziative intraprese dalla Regione nel corso dell’istruttoria per conformare i trattamenti alla normativa privacy, il Garante, oltre alla sanzione amministrativa, ha ingiunto una serie di misure correttive.

Tra queste, in particolare: l’anonimizzazione dei log relativi ai tentativi di accesso falliti ai siti web censiti nella black-list; la cifratura del dato concernente i nomi dei dipendenti assegnatari dei pc portatili; la riduzione del termine di conservazione di tali dati.

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Audiovisivi: le indicazioni operative per le imprese con più sedi

30 Maggio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le aziende che abbiano almeno due sedi possono presentare una sola istanza di autorizzazione per l’installazione (INL, nota 26 maggio 2025, n. 4757).

A seguito di diversi quesiti relativi all’ambito di competenza territoriale degli uffici con doppia o tripla sede per il rilascio del provvedimento autorizzativo necessario all’installazione di impianti audiovisivi e di controllo (articolo 4, Legge n. 300/1970), l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito chiarimenti sul concetto di uffici che accorpano più province.

L’INL aveva già indicato con la circolare n. 2572/2023 che le imprese con più unità produttive ubicate nell’ambito di competenza della medesima sede territoriale dell’INL – in caso di mancato accordo con la RSA/RSU o in assenza delle rappresentanze sindacali – in presenza di medesime ragioni legittimanti e avuto riguardo allo stesso sistema, possono presentare una sola istanza di autorizzazione all’ispettorato territorialmente competente che, previa verifica delle condizioni formali e sostanziali previste, emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate.

Ora, con la nota in commento, l’Ispettorato chiarisce che, per gli uffici che accorpano più province, per “ambito di competenza della medesima sede territoriale” si deve intendere tutto il territorio di riferimento su cui insiste il medesimo Ufficio.

Ad esempio, se l’impresa istante ha le sedi ubicate nell’ambito di due province diverse, ma queste ultime afferiscono a un solo ufficio territoriale dell’Ispettorato (con competenza su più province), l’impresa potrà presentare una sola istanza, per tutte le unità produttive interessate dalla richiesta installazione, indifferentemente presso una delle due sedi dell’ufficio.

 

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