L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 01 marzo 2022, n. 393, fornisce nuovi chiarimenti in relazione all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, non sono ricompresi nell’ambito di applicazione della normativa (L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021) concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali. – Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale. – Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali. – In caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal D.L. n. 152/2021 (conv. da L. n. 233/2021). – Una S.p.A. a partecipazione pubblica, che persegue finalità pubblicistiche (ad es. progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali), qualora ricorra a prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è tenuta al rispetto dell’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, in quanto non può ritenersi equiparabile ad una P.A. per la sola circostanza che l’ente pubblico ne possegga, in tutto o in parte, le azioni. – Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale. – Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti non sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto essendo svolte all’estero sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate. – Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione; diversamente, non sono soggette all’obbligo di comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale. – Non è previsto l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 per gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’Estero. – La prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center, deve essere preventivamente comunicata da parte del committente ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
Ciò in quanto l’obbligo di comunicazione introdotto dalle disposizioni di cui sopra, è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali. Tale obbligo interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
Tanto premesso si ritiene che, laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e che le somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, essi non siano ricompresi nell’obbligo. Resta salva ogni eventuale verifica in ordine alla conformità della fattispecie astrattamente ipotizzata al caso concreto ed alla esatta qualificazione di detti rapporti, sui quali rimane fermo ogni potere di accertamento.
Questo perché si ritiene che la concessione, da parte dell’atleta, dell’uso della propria immagine per sponsorizzare il marchio dell’azienda non integri una prestazione lavorativa, quanto piuttosto l’assunzione di un obbligo “di permettere”, che in quanto tale non comporta l’obbligo di comunicazione di cui sopra.
Le peculiarità della prestazione resa in pronto intervento da parte di lavoratori autonomi che, seppur a monte individuati dal committente in una lista fornita al call center, non hanno l’obbligo di risposta alla chiamata, unitamente alle ragioni di urgenza dell’intervento stesso, potranno rilevare sotto il profilo della non sanzionabilità della eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti, tenuto conto della oggettiva impossibilità di conoscere e, quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione ai sensi del citato art. 14 e della nota MLPS/INL n. 29 dell’11/01/2022.
Indennità di malattia lavoratori TPL: attivata la procedura per il rimborso
2 mar 2022 Il Ministero del Lavoro fornisce istruzioni per la trasmissione dei dati necessari a consentire alle aziende del settore del trasporto pubblico locale l’accesso alle risorse destinate a coprire i maggiori oneri anticipati per l’integrazione delle indennità di malattia fruite dal proprio personale per l’anno 2021. (Comunicato del 28 febbraio 2022) In particolare, le aziende aventi titolo al rimborso dovranno inoltrare a mezzo PEC al suddetto Ministero:
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato nonché la Tabella Oneri pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.
La documentazione dovrà essere compilata in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile; ciascun allegato dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante con firma apposta per esteso e leggibile;
ai sensi dell’art. 40 del DPR 445/2000, i certificati e gli atti di notorietà, da produrre nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono sostituiti dalle dichiarazioni, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. sopra citato, corredate da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Nel caso in cui non si disponga della firma digitale, l’allegato relativo alla Tabella Oneri va compilato elettronicamente, stampato e firmato. In esso dovrà essere inserito il numero dei dipendenti addetti specificamente al trasporto pubblico locale nell’anno di riferimento e l’importo dell’onere complessivo dovrà corrispondere all’importo riportato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La predetta documentazione dovrà essere trasmessa entro il termine del 31 marzo 2022, a pena di decadenza.
Le aziende escluse, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto, possono attivare un contraddittorio con l’Amministrazione attraverso la formulazione di osservazioni e la presentazione di documenti.
CONFESERCENTI VENETO: accordo per l’accesso agli ammortizzatori sociali
Sottoscritto il 9/2/2022, tra CONFESERCENTI Veneto e le Organizzazioni Sindacali regionali dei Lavoratori del Commercio, del Terziario e del Turismo, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS,l’accordo regionale sulle procedure di accesso agli ammortizzatori sociali. A seguito della riforma degli ammortizzatori sociali 2022, le Parti – Confesercenti Veneto e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil del Veneto – hanno sottoscritto il 9 febbraio 2022, l’accordo per la regolamentazione delle procedure di accesso. – a seguito dell’emergenza epidemiologica ed economica legata al Covid-19, nel 2020 le parti sociali hanno siglato un accordo per le procedure semplificate per l’accesso agli ammortizzatori sociali e hanno attivato, per il tramite di Ente Bilaterale Veneto FVG, un portale per la gestione delle procedure di informazione e consultazione sindacale che permette una gestione semplificata dell’informativa da inviare alle OOSS provinciali da parte delle aziende e dei loro Consulenti del Lavoro e la validazione, anche a distanza, dei relativi accordi; – la riforma degli ammortizzatori sociali allarga il campo di applicazione anche alle aziende con un numero medio di dipendenti negli ultimi 6 mesi pari o inferiore a 5; – le parti riconoscono l’utilità e l’efficacia dello strumento adottato per il tramite di Ente Bilaterale Veneto FVG e confermano la necessità di adottare un sistema di procedure di informazione e consultazione sindacale semplificato e automatizzato come quello sperimentato, anche per la gestione ordinaria degli ammortizzatori sociali; tutto ciò premesso, le Parti territoriali hanno convenuto quanto segue: 1. fatto salvo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, l’azienda che intenda attivare, per la gestione delle sospensioni/riduzioni di attività gli ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, anche attraverso l’Associazione Datoriale a cui aderisce o conferisce mandato, invierà alle parti sociali, tramite l’Ente Bilaterale Veneto FVG la richiesta di attivazione delle previste procedure di informazione e consultazione sindacale, che permetta la verifica da parte delle OO.SS. circa le esigenze aziendali di attivazione dell’ammortizzatore sociale richiesto; 2. il presente accordo trova applicazione per le aziende che applicano integralmente il CCNL della specifica loro categoria all’interno dei settori Terziario e Turismo, nonché i relativi accordi territoriali integrativi, e siano aderenti all’Ente Bilaterale Veneto FVG; 3. i componenti provinciali delle OO.SS. preposti all’esame congiunto tramite tale procedura sono attualmente quelli indicati all’Allegato A dell’accordo in esame; 4. in conformità con quanto previsto dalla Circolare INPS n. 18/2022, il presente accordo ha validità per gli ammortizzatori sociali erogati a partire dall’1/1/2022 ed è subordinato ad eventuali successivi provvedimenti governativi.
Premesso che:
Il via alla procedura informatica Bando Isi 2021
Con comunicato Inail del 28 febbraio 2022 sono state pubblicate le date di apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande relative al bando Isi 2021. Sulla pagina informativa del Bando Isi 2021 è stato aggiornato il calendario con le date relative alla fase di compilazione online delle domande.
Dal 2 maggio e fino al 16 giugno 2022, le imprese possono accedere alla procedura informatica per inserire la domanda di partecipazione. Dal 23 giugno 2022 le imprese che avranno raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità e salvato definitivamente la propria domanda, potranno effettuare il download del codice identificativo necessario per procedere con l’inoltro online.
Il Bando Isi 2021, ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli enti del terzo settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento.
Ebitemp: modalità adottate per l’Assegno Unico Universale
L’Ebitemp, ente bilaterale per il lavoro temporaneo, comunica l’adozione, in via transitoria del regolamento attuale delle prestazioni nonostante l’introduzione dell’Assegno Unico Universale A fronte dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale a decorrere dal 1 marzo 2022, l’Ente comunica che continuerà ad adottare in via transitoria il regolamento attuale delle prestazioni (contributo per l’acquisto di libri e materiale didattico per figli o minori sotto tutela, contributo per l’acquisto di materiale informatico per dad figli per covid-19, invalidità al 100% e per le prestazioni della tutela sanitaria rivolte ai familiari a carico) in merito ai carichi fiscali dei figli indicando al/lla lavoratore/rice di prendere a riferimento per il 2022 la percentuale di detrazione per carichi di famiglia dichiarata al datore di lavoro per i mesi di gennaio/febbraio 2022.
L’ente, inoltre, ha comunicato che, in merito alle presentazione straordinarie legate all’emergenza Covid-19, è stata raggiunta la soglia del 70% del plafond di spesa disponibile per le prestazioni Covid relative alla Tutela Sanitaria (Ricoveri ospedalieri per Covid-19; Riabilitazione respiratoria per Covid-19; Sussidio per casi isolamento/quarantena dovuti al Covid-19 non coperti da contratto e previdenza/assistenza).In virtù di tanto, quindi, comunica che non potrà garantire l’accoglimento di tutte le richieste pervenute in data successiva al 24/2/2022.
Resta in ogni caso fermo il principio secondo cui le istanze saranno evase nel rigoroso rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle stesse.
UNEBA: Accordo regionale Lombardia
Firmato il 24/2/2022, tra UNEBA Lombardia e FISASCAT-CISL, CISL-FP, CGIL-FP, UILTUCS, UIL-FP, l’accordo regionale su: tempi di vestizione, E.G.R. e anticipazione su futuri aumenti contrattuali Tempi di vestizione – sono 15 i minuti a turno di lavoro, quale riconoscimento dei tempi di vestizione e svestizione, con riferimento alle divise ed agli indumenti di servizio che il lavoratore è tenuto ad indossare/svestire all’interno dei locali dell’ente per lo svolgimento delle proprie mansioni. Il tempo di vestizione/svestizione dovrà contemperare il mantenimento dei livelli assistenziali, salvaguardare i carichi di lavoro e consentire il regolare passaggio delle consegne; Elemento di Garanzia art. 43 CCNL Uneba 2017-2019 Acconto CIRL 2022
In relazione a quanto previsto dall’art. 28 del CCNL che rinvia alla contrattazione di secondo livello la quantificazione dei tempi di vestizione, le parti convengono quanto segue:
– sono fatti salvi gli accordi aziendali comunque già raggiunti sull’argomento alla data di sottoscrizione dell’accordo (24/2/2022);
– il presente accordo entra in vigore dal mese successivo alla data di sottoscrizione.
Le parti, nella loro piena autonomia negoziale, in relazione alle previsioni dell’art. 43 del CCNL UNEBA, statuiscono la seguente regolamentazione che assorbe e sostituisce quanto ivi previsto con specifico riguardo all’elemento di garanzia ed alle quote A e B.
In particolare viene riconosciuta a titolo di welfare contrattuale a favore di lavoratrici e lavoratori una somma pari ad euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) annui, da proporzionarsi in caso di orario di lavoro a tempo parziale o tempo determinato, in ogni caso, pro quota a dodicesimi in caso di assunzione inframensili e/o infra-annuali (in tal caso, saranno considerate mese intero le frazioni pari ad almeno quindici giorni di calendario).
Tale misura sarà attuata dagli enti datori di lavoro attraverso la consegna di buoni telematici e/o cartacei rappresentativi di beni e servizi di cui all’art. 51, comma 3, ultimo periodo del D.P.R. n. 917/1986 che saranno consegnati alle lavoratrici/lavoratori entro il 10 Aprile;
Entro la mensilità del mese di Novembre, alle lavoratrici e lavoratori sarà erogato annualmente un importo lordo pari ad euro 170,00 suddivisibili eventualmente in massimo due quote, fermo restando il proporzionamento in caso di orario di lavoro a tempo parziale e/o tempo determinato, in ogni caso, pro quota a dodicesimi in caso di assunzione inframensili e/o infra-annuali (in tal caso, saranno considerate mese Intero le frazioni pari ad almeno quindici giorni di calendario).
Nella determinazione di tale ammontare, si è già tenuto conto dell’incidenza su tutti gli istituti differiti.
Le parti si danno reciprocamente atto che la presente intesa, nella sua globalità, integra l’attuazione di quanto rappresentato dall’art. 43 del CCNL UNEBA, con particolare riferimento all’elemento di garanzia, ivi comprese le quote A e B. Resta inteso che il presente punto 2., come previsto dal CCNL, decadrà automaticamente a far data dalla sottoscrizione del prossimo rinnovo contrattuale.
Le parti sono impegnate a proseguire le trattative finalizzate al rinnovo dei contratto integrativo regionale e, al riguardo, a riprova delle loro intenzioni, convengono che, con la busta paga di Giugno 2022, alle lavoratrici e ai lavoratori sarà erogato un importo a titolo di acconto, pari ad euro 30,00 lordi, da proporzionarsi In caso di orario di lavoro a tempo parziale o tempo determinato, in ogni caso, pro quota a dodicesimi In caso di assunzione/cessazione inframensili e/o infra-annuali (in tal caso, saranno considerate mese intero le frazioni pari ad almeno quindici giorni di calendario).
Nella determinazione di tale ammontare, si è già tenuto conto dell’incidenza su tutti gli istituti differiti.
Le parti medesime convengono che di tale somma si terrà conto, quale anticipo, nel rinnovo del contratto regionale.
Agricoltura: aliquote contributive INPS 2022
L’INPS rende note le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2022
Queste, le aliquote 2022 per le aziende che operano in agricoltura.
Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole
Per l’anno 2022, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 29,70%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
Per l’anno 2022, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Contributi dovuti dalle Cooperative e Consorzi di cui alla legge n. 240/1984. Contributo NASpI
Dal 1° gennaio 2022 le predette imprese sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza ed ancora in forza a tale data, e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola
Minimali ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l’anno 2022 è il seguente: € 49,91 x 6 /39 = € 7,68.
Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2022 per gli operai agricoli dipendenti
Le aliquote INAIL sono invariate. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:
Contribuzione |
Misura |
---|---|
Assistenza Infortuni sul Lavoro | 10,1250% |
Addizionale Infortuni sul Lavoro | 3,1185% |
Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2022
Le agevolazioni per l’anno 2022, non hanno subito variazioni e sono infatti applicate a regime le misure già in essere fino a luglio 2010, come di seguito riportate:
Territori |
Misura agevolazione |
Aliquota applicata |
---|---|---|
Non svantaggiati | – | 100% |
Particolarmente svantaggiati (ex Montani) | 75% | 25% |
Svantaggiati | 68% | 32% |
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
Generalità delle aziende agricole Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
Operai a tempo indeterminato
Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive |
Totale |
A carico azienda |
A carico lavoratore |
---|---|---|---|
Fondo pensioni lavoratori | 29,5900 | 20,7500 | 8,84 |
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,3400 | -0,3400 | |
Esonero art.1 Legge 266/2005 | -1,0000 | -1,0000 | |
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |
Assegni familiari | 0,4300 | 0,4300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,4300 | -0,4300 | |
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto | 0,2000 | 0,2000 | |
Totale | 46,7365 | 37,8965 | 8,84 |
Operai a tempo determinato
Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive |
Totale |
A carico azienda |
A carico lavoratore |
---|---|---|---|
Fondo pensioni lavoratori | 29,5900 | 20,7500 | 8,84 |
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,3400 | -0,3400 | |
Esonero art.1 Legge 266/2005 | -1,0000 | -1,0000 | |
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |
Assegni familiari | 0,4300 | 0,4300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,4300 | -0,4300 | |
Totale | 46,5365 | 37,6965 | 8,84 |
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
Aziende coltivatrici dirette Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
Operai a tempo indeterminato
Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive |
Totale |
A carico azienda |
A carico lavoratore |
---|---|---|---|
Fondo pensioni lavoratori | 29,5900 | 20,7500 | 8,84 |
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,3700 | -0,3700 | |
Esonero art.1 Legge 266/2005 | -1,0000 | -1,0000 | |
CIS operai agricoli | |||
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |
Assegni familiari | 0,0100 | 0,0100 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0100 | -0,0100 | |
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto | 0,2000 | 0,2000 | |
Totale | 45,2065 | 36,3665 | 8,84 |
Operai a tempo determinato
Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive |
Totale |
A carico azienda |
A carico lavoratore |
---|---|---|---|
Fondo pensioni lavoratori | 29,5900 | 20,7500 | 8,84 |
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,3700 | -0,3700 | |
Esonero art.1 Legge 266/2005 | -1,0000 | -1,0000 | |
CIS operai agricoli | |||
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |
Assegni familiari | 0,0100 | 0,0100 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0100 | -0,0100 | |
Totale | 45,0065 | 36,1665 | 8,84 |
Cooperative agricole e Colono/Mezzadri Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
Operai a tempo indeterminato
Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive |
Totale |
A carico azienda |
A carico lavoratore |
---|---|---|---|
Fondo pensioni lavoratori | 29,5900 | 20,7500 | 8,84 |
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,3700 | -0,3700 | |
Esonero art.1 Legge 266/2005 | -1,0000 | -1,0000 | |
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |
Assegni familiari | 0,0100 | 0,0100 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | – 0,0100 | -0,0100 | |
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto | 0,2000 | 0,2000 | |
Totale | 46,7065 | 37,8665 | 8,84 |
Operai a tempo determinato
Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive |
Totale |
A carico azienda |
A carico lavoratore |
---|---|---|---|
Fondo pensioni lavoratori | 29,5900 | 20,7500 | 8,84 |
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |
Assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250 | 10,1250 | |
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro | 3,1185 | 3,1185 | |
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,3700 | -0,3700 | |
Esonero art.1 Legge 266/2005 | -1,0000 | -1,0000 | |
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |
Assegni familiari | 0,0100 | 0,0100 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0100 | -0,0100 | |
Totale | 46,5065 | 37,6665 | 8,84 |
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO Cooperative agricole Legge 240/1984 Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
Operai a tempo indeterminato
Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive |
Totale |
A carico Azienda |
A carico lavoratore |
---|---|---|---|
Fondo pensioni lavoratori | 29,5900 | 20,7500 | 8,84 |
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |
Assistenza infortuni sul lavoro | |||
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro* | |||
NASpI * | |||
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,3700 | -0,3700 | |
Esonero art.1 Legge 266/2005 | -1,0000 | -1,0000 | |
CIS operai agricoli* | |||
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |
Assegni familiari* | |||
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto | 0,2000 | 0,2000 | |
Totale | 29,2130 | 20,3730 | 8,84 |
Operai a tempo determinato
Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive |
Totale |
A carico Azienda |
A carico lavoratore |
---|---|---|---|
Fondo pensioni lavoratori | 29,5900 | 20,7500 | 8,84 |
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |
Assistenza infortuni sul lavoro* | |||
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro* | |||
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,3700 | -0,3700 | |
Esonero art.1 Legge 266/2005 | -1,0000 | -1,0000 | |
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |
Assegni familiari | 0,0100 | 0,0100 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0, 0100 | -0,0100 | |
Totale | 33,2630 | 24,4230 | 8,84 |
* Contributi da versare secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali.
Per l’esonero degli assegni familiari ex art. 120 della Legge n. 388/2000 ed ex art. 1 della Legge n. 266/2005 si rimanda alle circolari emanate dall’Istituto (Circolare n. 52 del 2001 e circolare n. 73 del 2006).
AGEVOLAZIONI A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO
DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2022
Descrizione del territorio |
Agevolazione |
Dovuto |
---|---|---|
Territorio non svantaggiato | 0 | 100% |
Territorio svantaggiato | 68% | 32% |
Territorio particolarmente svantaggiato (ex zona montana) | 75% | 25% |
CCNL Metalmeccanica Artigianato Conflavoro: Accordo del 31/1/2022
Firmato il 31/1/2022, tra CONFLAVORO PMI e FESICA-CONFSAL, l’accordo integrativo e modificativo del CCNL Metalmeccanico Artigianato del 15/7/2020
Le Parti Conflavoro PMI e Fesica-Confsal, firmatarie del CCNL Metalmeccanico Artigianato 15/7/2020, con validità dall’1/6/2021 al 31/7/2023, si sono incontrate il 31 gennaio 2022 e hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni alla normativa contrattuale vigente.
Pertanto con la firma del nuovo verbale di accordo, a decorrere dall’1/2/2022, hanno convenuto le seguenti integrazioni e variazioni al CCNL 15/7/2020:
Modifica tabelle retributive
La Tabella per il Settore Metalmeccanica ed installazione impianti viene così modificata:
Inquadramento retributivo |
Nuovi minimi dall’1/2/2022 |
Nuovi minimi dall’1/5/2022 |
Nuovi minimi dall’1/12/2022 |
---|---|---|---|
Primo livello | 1.778,85 | 1.810,25 | 1.834,80 |
Secondo livello | 1.655,15 | 1.684,35 | 1 707,20 |
Terzo livello | 1.562,85 | 1.590,45 | 1.612,05 |
Quarto livello | 1.502,80 | 1.529,35 | 1.550,10 |
Quinto livello | 1.416,45 | 1.441,45 | 1.461,05 |
Sesto livello | 1.364,25 | 1.388,35 | 1.407,20 |
Settimo livello | 1.300,95 | 1.323,90 | 1.341,90 |
La Tabella per il Settore Orafi, Argentieri ed Affini viene così modificata:
Inquadramento retributivo |
Nuovi minimi dall’1/2/2022 |
Nuovi minimi dall’1/5/2022 |
Nuovi minimi dall’1/12/2022 |
---|---|---|---|
Primo livello | 1.780,25 | 1.811,60 | 1.836,30 |
Secondo livello | 1.658,60 | 1.687,80 | 1.710,85 |
Terzo livello | 1.509,75 | 1.536,35 | 1.557,35 |
Quarto livello | 1.419,95 | 1.444,95 | 1.464,70 |
Quinto livello | 1.365,40 | 1.389,45 | 1.408,45 |
Sesto livello | 1.294,60 | 1.317,35 | 1.335,40 |
La Tabella per il Settore Odontotecnica viene così modificata:
Inquadramento retributivo |
Nuovi minimi dall’1/2/2022 |
Nuovi minimi dall’1/5/2022 |
Nuovi minimi dall’1/12/2022 |
---|---|---|---|
Primo livello | 1.670,70 | 1.701,70 | 1.721,65 |
Secondo livello | 1.582,55 | 1.611,95 | 1.630,85 |
Terzo livello | 1.430,55 | 1.457,10 | 1.474,20 |
Quarto livello | 1.346,95 | 1.371,95 | 1 388,05 |
Quinto livello | 1,290,00 | 1.313,95 | 1.329,35 |
Sesto livello | 1.241,20 | 1.264,25 | 1.279,05 |
Campo di applicazione
Il campo di applicazione del CCNL, è integrato con il comparto “Settore del restauro artistico di beni culturali”, con l’introduzione della relativa classificazione del personale e tabella retributiva a decorrere dall’1/2/2022:
Tabella per il Settore restauro artistico di beni culturali
Inquadramento retributivo |
Nuovi minimi dall’1/2/2022 |
---|---|
Quadro super (*) | 2.458,50 |
Quadro | 2.458,50 |
Primo livello | 2.308,50 |
Secondo livello | 1 775,60 |
Terzo livello | 1.650,05 |
Quarto livello (**) | 1.627,60 |
Quinto livello | 1.525,60 |
Sesto livello | 1 456,70 |
– (*) –
Da aggiungere indennità di funzione di quadro pari a 50 € mensili
– (**) –
Al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato in tale livello viene riconosciuta un’indennità di ruolo strategico pari a 100 € mensili.
Apprendistato Professionalizzante
L’art. 55 del CCNL, viene integrato con la disciplina per il settore restauro artistico di beni culturali:
La durata del periodo di apprendistato è pari a 5 anni. Per gli addetti all’amministrazione o ai servizi la durata è pari a 3 anni.
Progressione della retribuzione:
Inquadramento finale |
I sem |
II sem |
III sem |
IV sem |
V sem |
VI sem |
VII sem |
VIII sem |
IV sem |
X sem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livello 2 | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% |
Livello 3 | 70% | 70% | 75% | 78% | 80% | 85% | 88% | 92% | 100% | 100% |
Livello 4 | 70% | 70% | 75% | 78% | 80% | 85% | 88% | 92% | 100% | 100% |
Livello 5 | 70% | 70% | 75% | 78% | 80% | 85% | 88% | 92% | 100% | 100% |
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
– Quadri e primo livello: 6 mesi;
– altri livelli: 3 mesi
Preavviso
Il periodo di preavviso viene così modificato ed integrato:
Livello di inquadramento |
Anzianità di servizio fino a 5 anni |
Anzianità di servizio tra 5 e 10 anni |
Anzianità di servizio oltre i 10 anni |
---|---|---|---|
Quadro Super e Quadro | 90 giorni | 120 giorni | 120 giorni |
1° | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
2° e 3° | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
4° e 5° | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
6° e 7° | 7 giorni | 10 giorni | 20 giorni |
Contratto a termine
Le Parti convengono che II limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le casistiche:
a. nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi dì lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b. da imprese start-up innovative di cui all’art. 25 c. 2 e 3 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto art.25 per le società già costituite;
c. per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art. 21 c. 2 del D.Lgs. n. 81/2015;
d. per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
e. per sostituzione di lavoratori assenti;
f. con lavoratori di età superiore a 50 anni;
g. punte di intensa attività;
h. incrementi di attività per commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
i. collocazione nel mercato di tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
j. esigenze di professionalità e specializzazioni non disponibili nell’organico per l’esecuzione di commesse particolari.
Le ipotesi di cui alle lettere g, h, i, j prevedono la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per una durata massima di 6 mesi.
Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 1 lavoratore nelle singole unità produttive con solo un dipendente,
Domande per gli interventi straordinari Covid-19 al Fondo SANI.IN.VENETO entro il 31 marzo
Prorogato, al 31/3/2022, il termine di presentazione delle domande per gli interventi straordinari Covid-19 al Fondo Sani in Veneto per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del Veneto Il Fondo Sani in Veneto ha ritenuto di prorogare gli interventi straordinari legati al Covid fino al 31/03/2022. INTERVENTI RIVOLTI A TUTTI GLI ISCRITTI SANI IN VENETO, SANI IN FAMIGLIA, SANI IN AZIENDA – Covid-19 diaria e diaria eventi successivi (gestione AON) – Covid-19 visite specialistiche e Covid-19 analisi di laboratorio (gestione Previmedical) – Covid-19 tampone (gestione Previmedical) INTERVENTI RIVOLTI A TUTTE LE AZIENDE ISCRITTE – Dispositivi anti-contagio e tamponi a spese dell’azienda (gestione AON) La quota di rimborso è sempre pari al 50% con un tetto massimo di €60 per ogni dipendente. Per i tamponi di qualsiasi tipologia svolti a spese dell’azienda, le quote di rimborso, come da precedente comunicazione, sono uguali a quelle previste per il rimborso agli iscritti: fino a €15,00 a tampone con un tetto mensile di 2 tamponi alla stessa persona.
Pertanto, per tutte le competenze dell’anno 2021, il termine di presentazione delle domande è anch’esso fissato al 31/03/2022.
Queste, nel dettaglio, tutte le iniziative attive dal 1° Gennaio 2022.
Per isolamenti fiduciari e/o ospedalizzazioni da Covid, avvenuti anche una seconda o terza volta, da presentare con relativa documentazione medica selezionando la voce “Cartella Clinica”. Vengono indennizzati €38,25 al giorno fino ad un massimo di €437,50.
Massimali a parte per le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici e le analisi di laboratorio atti a monitorare l’infezione da Covid. Le quote di rimborso restano quelle previste dal nomenclatore, in base alla tipologia di prestazione (€46,15 per le visite specialistiche, €20,63 per le analisi di laboratorio, €16,88 per gli esami radiologici ecc.)
L’azienda può presentare le spese sostenute solo per le mascherine FFP2 o chirurgiche.
INPS: on line la procedura per le domande asili nido 2022
28 febb 2022 È stata rilasciata la procedura per l’inserimento delle domande relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche, per il 2022. La domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido deve essere presentata dal genitore o dall’affidatario del minore che ne sostiene l’onere e deve recare l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2022 fino a un massimo di 11, per le quali si intende ottenere il beneficio. Tale contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo servizi integrativi, come ad esempio le ludoteche, gli spazi gioco, il prescuola, etc.) e non potrà eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell’utente. Dal 2020, l’importo del contributo in base all’ISEE è il seguente: un massimo di 3.000 euro, nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro; un massimo di 2.500 euro, con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro; un massimo di 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza di ISEE o qualora presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati e nel caso di ISEE discordante.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate in procedura non oltre il 1° aprile 2023.
Per ogni mensilità prenotata in fase di allegazione del giustificativo di pagamento, il genitore richiedente potrà autocertificare l’importo richiesto in appositi campi della procedura.
Il valore da inserire deve includere l’importo della retta mensile, l’eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti – sempre relativi alla mensilità selezionata – nonché l’importo relativo all’imposta di bollo pari a 2 euro.
La quota inserita non deve, invece, comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre e post scuola, l’importo a titolo di IVA tenuto conto dell’esclusione delle spese scolastiche, con l’eccezione degli asili nido gestiti da cooperative sociali, per i quali l’IVA può essere rimborsata in quanto dovuta dalla cooperativa a titolo forfettario.
A ogni modo, si fa presente che l’importo dichiarato dall’utente non impegna l’Istituto all’erogazione del rimborso, ferma restando la possibilità di eseguire i controlli previsti in materia di autocertificazioni.
La domanda di contributo per l’introduzione di forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore/affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione e deve essere accompagnata da un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.
La domanda deve essere presentata, corredata dalla documentazione di cui sopra, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali: portale webdell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home pagedel sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS); Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base al piano tariffario del gestore telefonico); tramite gli Istituti di Patronato.
Il servizio online di presentazione della domanda è raggiungibile dal portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “bonus nido” e selezionando tra i risultati il Servizio “Bonus asilo nido e supporto domiciliare – Domanda”.
Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere e, qualora intenda fruire del beneficio per più minori, sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.
Per i genitori/affidatari che abbiano già presentato domanda di bonus nido nel 2021 e per i quali sia disponibile la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità comprese tra settembre e dicembre 2021, è disponibile in procedura la domanda per il 2022 precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di bonus preesistente. La domanda per l’anno 2022 potrà essere pertanto inoltrata confermando o modificando i dati precaricati, avendo cura di verificare se l’IBAN indicato è ancora valido e, relativamente al contributo asilo nido, le mensilità per le quali si intende richiedere il bonus per il 2022, inserendo eventualmente anche gli importi delle rate di asilo già versate, che comunque potranno essere aggiunti anche in una fase successiva.
È possibile, infine, inserire una domanda in cui il minore è in possesso di un codice fiscale rilasciato dall’autorità giudiziaria o dagli enti comunali. In questo caso, tenuto conto che è impossibile reperire l’indicatore ISEE minorenni, si darà luogo al pagamento in misura minima.
Il contributo massimo erogabile è determinato per ogni rata, nel caso di pagamento delle rette dell’asilo nido, in base al valore dell’ISEE minorenni presente l’ultimo giorno del mese precedente a cui si riferisce la mensilità.
In assenza dell’indicatore valido o qualora sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, il contributo verrà erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). In caso di successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, a partire dalla data di attestazione dello stesso verrà corrisposto l’importo maggiorato, sussistendone i requisiti, e non verranno disposti conguagli per le rate antecedenti.