L’Inps, con il messaggio 25 febbraio 2022, n. 926 ha individuato nuove modalità operative per razionalizzare l’iter di revisione delle prestazioni assistenziali e rendere il procedimento più celere e immediato, oltre che meno gravoso per gli interessati. L’Inps ha implementato, anche in quest’ambito, l’uso dello strumento tecnologico informatico a vantaggio dell’economicità e dell’efficienza del procedimento amministrativo. Pertanto, il nuovo procedimento di convocazione a visita di revisione si sviluppa secondo le modalità di seguito descritte: – quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, le procedure informatiche estraggono dagli archivi le posizioni interessate e viene trasmessa al cittadino una lettera, con posta prioritaria, contenente l’invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”; qualora l’interessato intenda avvalersi della valutazione sugli atti, tale modalità accertativa sarà utilizzata per la definizione delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria. È prevista infatti la possibilità per le commissioni mediche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap di redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo valutando gli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva; – in presenza di idonea documentazione sanitaria, da inviarsi entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera, il processo di revisione si conclude con la valutazione sugli atti. Diversamente, si procede alla fissazione della visita di revisione, di cui al punto successivo; – qualora non sia possibile procedere a una valutazione sugli atti o nel caso di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, l’interessato è convocato a visita diretta e, a tale fine, riceve, a mezzo raccomandata A/R, l’invito a presentarsi presso l’Unità Operativa Complessa (UOC) o l’Unità Operativa Semplice (UOS) competente per territorio. La data della visita, che dipende dalla disponibilità dei calendari della Commissione medica, può, in alcuni casi, non coincidere con la data di revisione riportata nel verbale. Sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione “MyInps”, è possibile monitorare la programmazione dell’eventuale visita diretta. Oltre alla raccomandata è contestualmente trasmesso all’interessato l’invito tramite messaggio SMS sul recapito cellulare, se noto all’Istituto; – in tutti i casi di invio di comunicazioni, sia tramite posta prioritaria che raccomandata, è attivo anche il servizio di chiamata (outbound) all’interessato, sempre qualora l’Istituto conosca il relativo contatto telefonico, il quale sarà avvisato di persona della visita già programmata. Tramite tale servizio si ricorda al diretto interessato la data, il luogo e l’ora della visita di revisione. Segue, inoltre, ulteriore invito tramite messaggio SMS per ricordare l’appuntamento; – in caso di impedimento a presenziare alla visita deve essere prodotta, alla Struttura Inps territorialmente competente, una documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari. In caso di accoglimento della giustificazione l’assistito è nuovamente convocato a visita; – tutte le comunicazioni di richiesta di documentazione sanitaria e di convocazione a visita esplicitano in modo chiaro che l’assenza non giustificata comporta la sospensione cautelativa della prestazione economica in godimento e/o degli altri eventuali benefici correlati. Sono inoltre comunicate al cittadino le modalità per presentare idonea giustificazione; decorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, si procede alla revoca definitiva della prestazione.
CCNL Alimentari Artigianato Conflavoro-Confsal: nuovo comparto
Siglato il 31/1/2022, tra la CONFLAVORO PMI e la FESICA-CONFSAL, l’accordo interconfederale integrativo e modificativo del CCNL Aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti Settori: Alimentari, Pasticcerie, Panificazione, Vini, Pastifici ed Affini.
Con decorrenza dall’1/2/2022, in considerazione dell’importanza del settore alimentare, le Parti sindacali in epigrafe intendono ampliare il campo di applicazione andando a valorizzare il comparto relativo all’attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione, prevedendo inoltre un inquadramento specifico e una tabella retributiva ad hoc.
Pertanto il campo di applicazione viene integrato con il seguente comparto: “Imprese che svolgono attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione”
Anche all’articolo contrattuale sulla classificazione del personale: inquadramento e declaratorie, viene aggiunto un nuovo comparto: Attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione.
Infine viene aggiunta la Tabella per Attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione:
Inquadramento retributivo |
Nuovi minimi dall’1/2/2022 |
---|---|
A | 1.982,85 |
B | 1.812,25 |
C | 1.709,15 |
D | 1.612,75 |
E | 1.512,40 |
La Tabella per il Settore Alimentare viene così modificata:
Inquadramento retributivo |
Nuovi minimi dall’1/2/2022 |
Nuovi minimi dall’1/7/2022 |
---|---|---|
Primo livello S (*) | 2.218,10 | 2.237,65 |
Primo livello | 1.991,50 | 2.009,10 |
Secondo livello | 1.823,15 | 1.839,25 |
Terzo livello A | 1.698,90 | 1.713,90 |
Terzo livello | 1.606,95 | 1.621,15 |
Quarto livello | 1.541,40 | 1.555,00 |
Quinto livello | 1.470,25 | 1.483,20 |
Sesto livello | 1.375,55 | 1.387,70 |
– Nota (*) –
In aggiunta indennità di funzione di euro 36,15
La Tabella per il Settore Panificazione viene così modificata:
Inquadramento retributivo |
Nuovi minimi dall’1/2/2022 |
Nuovi minimi dall’1/7/2022 |
Indennità speciale (*) |
---|---|---|---|
A1S | 1.876,25 | 1.890,05 | 94,77 |
A1 | 1.744,30 | 1.757,10 | 88,06 |
A2 | 1.633,60 | 1.645,60 | 82,63 |
A3 | 1.495,85 | 1.506,85 | 75,92 |
A4 | 1.417,25 | 1.427,65 | 72,05 |
B1 | 1.836,95 | 1.850,45 | 92,19 |
B2 | 1.509,15 | 1.520,25 | 76,44 |
B3S | 1.468,75 | 1.479,55 | 74,87 |
B3 | 1.420,85 | 1.431,30 | 72,56 |
B4 | 1.347,50 | 1.357,40 | 68,69 |
– Nota (*) –
Indennità da corrispondersi mensilmente per la particolarità dell’attività svolta nelle imprese di panificazione.
La Tabella delle imprese non artigiane del settore Alimentare fino a 15 dipendenti viene così modificata:
Inquadramento retributivo |
Nuovi minimi dall’1/2/2022 |
---|---|
Quadri | 2.442,05 (*) |
Primo livello | 2.442,05 |
Secondo livello | 2.123,55 |
Terzo livello | 1.751,95 |
Quarto livello | 1.539,60 |
Quinto livello | 1.380,35 |
Sesto livello | 1.274,15 |
Settimo livello | 1.168,00 |
Ottavo livello | 1.061,85 |
– Nota (*) –
In aggiunta indennità di funzione di euro 100
Rateizzazione oneri di ricongiunzione per le domande del 2022
Fornite le istruzioni per i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi alle domande presentate nel corso del corrente anno 2022 (INPS – Circolare 24 febbraio 2022, n. 30). In base all’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi, che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.
Ogni anno, con apposita circolare sono quindi fornite le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento.
Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2022, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare n. 26 del 16 febbraio 2021 in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2021, pari a +1,9%.
CCNL Legno – Industria: arretrati da erogare nel mese di febbraio
Erogati, nel mese di febbraio, gli arretrati retributivi per i dipendenti del CCNL Legno, mobile, sughero e Boschivi e Forestali
Lo scorso gennaio è stato sottoscritto un accordo in merito all’incremento dei minimi retributivi a valere dall’1/1/2022.
Pertanto, relativamente al mese di gennaio , gli incrementi verranno erogati con la retribuzione di febbraio 2022.
I seguenti minimi comprendono paga base, contingenza ed edr non conglobati
Categoria |
Arretrati febbraio 2022 |
Minimi dall’1/1/2022 |
---|---|---|
AD3 | 60,99 | 2.657,83 |
AD2 | 59,54 | 2.608,71 |
AD1 | 56,63 | 2.505,49 |
AC5 | 53,73 | 2.403,22 |
AC4 | 49,37 | 2.249,88 |
AC3/AC2/AS4 | 45,02 | 2.096,41 |
AS3 | 42,84 | 2.020,22 |
AC1/AS2 | 40,66 | 1.941,73 |
AE4/AS1 | 38,92 | 1.880,63 |
AE3 | 36,74 | 1.804,06 |
AE2 | 34,56 | 1.726,97 |
AE1 | 29,04 | 1.533,72 |
Ministero della Salute: proroga dell’invio dei dati di sorveglianza sanitaria
L’invio dei dati della sorveglianza sanitaria a cui i lavoratori sono sottoposti da parte del medico competente, viene prorogata al 31 luglio 2022 (Ministero della Salute – Circolare 16 febbraio 2022, n. 2)
Secondo la disposizione contenuta nell’art. 40, co.1, del D.Lgs. 81/2008, entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette ai servizi competenti per territorio, le informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria (secondo il modello in allegato 3B allo stesso decreto legislativo).
Pertanto, l’invio dell’allegato 3B, con i relativi dati, sarebbe da effettuarsi entro il 31 marzo 2022.
Tuttavia, il carico di lavoro dei medici competenti, la difficoltà della situazione legata alla gestione dell’emergenza COVID-19, la peculiarità operativa della sorveglianza sanitaria periodica in questa fase pandemica non consente il congruo invio dei dati nei tempi previsti dalla legge e pertanto, al fine di consentire ai medici competenti una migliore gestione dell’inoltro dei dati, il Ministero della Salute, con circolare n. 2 del 16 febbraio 2022, dispone la proroga al 31 luglio 2022 dell’invio dei dati allegato 3B relativi all’anno 2021.
Agricoltura Operai Catania: le nuove tabelle retributive
Agricoltura Operai Catania: le nuove tabelle retributive
Firmato il 25/1/2022, tra CONFAGRICOLURA Catania, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI Catania, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA – CIA Sicilia Orientale e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, il CIPL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Catania
Il nuovo CIPL del 25/1/2022 per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Catania, decorre dall’1/1/2020 e scadrà il 31/12/2023.
Per la parte economica, dall’1/2/2022 si applicano le seguenti paghe:
Operai agricoli OTD paga giornaliera
Qualifiche |
Paga Base |
Aumento CPL 2020-2023 dal 1/2/2022 1,7% |
Paga base |
Terzo elemento 30,44% |
Totale |
TFR 8,63% |
---|---|---|---|---|---|---|
Area 3 Ex Operaio Comune | 48,56 | 0,82 | 49,38 | 15,03 | 64,41 | 5,55 |
Area 2 Livello D Ex Operaio Qualificato | 53,23 | 0,90 | 54,13 | 16,47 | 70,60 | 6,09 |
Area 2 Livello C Ex Operaio Qualificato Super | 56,27 | 0,95 | 57,22 | 17,41 | 74,63 | 6,44 |
Area 1 Livello B Ex Operaio Specializzato | 58,03 | 0,98 | 59,01 | 17,96 | 76,97 | 6,64 |
Area 1 Livello A Ex Operaio Specializzato Super | 60,75 | 1,03 | 61,78 | 18,80 | 80,58 | 6,95 |
Operai florovivaisti OTD paga giornaliera
Qualifiche |
*Paga Base |
Aumento CPL 2020-2023 dal 1/2/2022 1,7% |
Paga base |
Terzo elemento 30,44% |
Totale |
TFR 8,63% |
---|---|---|---|---|---|---|
Area 3 Ex Operaio Comune | 48,56 | 0,82 | 49,38 | 15,03 | 64,41 | 5,55 |
Area 2 Livello D Ex Operaio Qualificato | 53,23 | 0,90 | 54,13 | 16,47 | 70,60 | 6,09 |
Area 2 Livello C Ex Operaio Qualificato Super | 56,27 | 0,95 | 57,22 | 17,41 | 74,63 | 6,44 |
Area 1 Livello B Ex Operaio Specializzato | 58,03 | 0,98 | 59,01 | 17,96 | 76,97 | 6,64 |
Area 1 Livello A Ex Operaio Specializzato Super | 60,75 | 1,03 | 61,78 | 18,80 | 80,58 | 6,95 |
Le due tabelle sono uniformate, variano le classificazioni
Operai agricoli OTI paga mensile
Qualifiche |
*Paga Base |
Aumento CPL 2020-2023 dal 1/2/2022 1,7% |
Totale |
---|---|---|---|
Area 3 Ex Operaio Comune | 1262,73 | 21,46 | 1284,19 |
Area 2 Livello D Ex Operaio Qualificato | 1384,16 | 23,53 | 1407,69 |
Area 2 Livello C Ex Operaio Qualificato Super | 1462,96 | 24,87 | 1487,83 |
Area 1 Livello B Ex Operaio Specializzato | 1508,36 | 25,64 | 1534,00 |
Area 1 Livello A Ex Operaio Specializzato Super | 1579,86 | 26,85 | 1606,71 |
Operai florovivaisti OTI paga mensile
Qualifiche |
*Paga Base |
Aumento CPL 2020-2023 dal 1/2/2022 1,7% |
Totale |
---|---|---|---|
Area 3 Ex Operaio Comune | 1262,73 | 21,46 | 1284,19 |
Area 2 Livello D Ex Operaio Qualificato | 1384,16 | 23,53 | 1407,69 |
Area 2 Livello C Ex Operaio Qualificato Super | 1462,96 | 24,87 | 1487,83 |
Area 1 Livello B Ex Operaio Specializzato | 1508,36 | 25,64 | 1534,00 |
Area 1 Livello A Ex Operaio Specializzato Super | 1579,86 | 26,85 | 1606,71 |
Le due tabelle sono uniformate, variano le classificazioni
Nuovi minimi retributivi per il CCNL Legno e Arredamento (Confapi)
Siglato il 9/2/2022, tra UNITAL-CONFAPI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, l’accordo che ha definito dall’1/1/2022, l’incremento dei minimi retributivi per gli addetti del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento.
Come da tabella riportata i nuovi minimi retributivi sono stati definiti sulla base di un valore IPCA pari al 1,9%, che ha determinato un aumento a parametro 100 pari a € 29,05.
Gli incrementi relativi al mese di gennaio verranno erogati con la retribuzione di febbraio 2022.
Categoria |
parametro |
Aumenti dall’1/1/2022 |
Minimi dall’1/1/2022 |
---|---|---|---|
AD3 | 215 | 62,46 | 2.707,79 |
AD2 | 200 | 58,10 | 2.553,84 |
AD1 | 185 | 53,74 | 2.403,20 |
AC4 | 170 | 49,39 | 2.252,58 |
AC3 | 155 | 45,03 | 2.096,29 |
AC2 | 155 | 45,03 | 2.096,29 |
AC1 | 142 | 41,25 | 1.965,76 |
AS3 | 155 | 45,03 | 2.096,33 |
AS2 | 140 | 40,67 | 1.945,67 |
AS1 | 134 | 38,93 | 1.881,19 |
AE3 | 126,5 | 36,75 | 1.805,89 |
AE2 | 119 | 34,57 | 1.727,52 |
AE1 | 100 | 29,05 | 1.534,20 |
Apprendisti professionalizzanti dall’1/6/2013
Livello |
Da mese |
A mese |
Minimo dall’1/1/2022 |
---|---|---|---|
AC1 | 1 | 12 | 1.881,19 |
13 | 24 | 1.945,67 | |
25 | 36 | 1.965,76 | |
AC2 | 1 | 12 | 1.965,76 |
13 | 24 | 2.096,33 | |
25 | 36 | 2.096,29 | |
AC3 | 1 | 12 | 2.096,33 |
13 | 24 | 2.096,29 | |
25 | 36 | 2.096,29 | |
AC4 | 1 | 12 | 2.096,29 |
13 | 24 | 2.096,29 | |
25 | 36 | 2.252,58 | |
AD1 | 1 | 12 | 2.096,29 |
13 | 24 | 2.252,58 | |
25 | 36 | 2.403,20 | |
AD2 | 1 | 12 | 2.252,58 |
13 | 24 | 2.403,20 | |
25 | 36 | 2.553,84 | |
AD3 | 1 | 12 | 2.403,20 |
13 | 24 | 2.553,84 | |
25 | 36 | 2.707,79 | |
AE2 | 1 | 10 | 1.534,20 |
11 | 24 | 1.727,52 | |
AE3 | 1 | 12 | 1.534,20 |
13 | 24 | 1.727,52 | |
25 | 36 | 1.805,89 | |
AS1 | 1 | 12 | 1.727,52 |
13 | 24 | 1.805,89 | |
25 | 36 | 1.881,19 | |
AS2 | 1 | 12 | 1.805,89 |
13 | 24 | 1.881,19 | |
25 | 36 | 1.945,67 | |
AS3 | 1 | 12 | 1.945,67 |
13 | 24 | 1.965,76 | |
25 | 36 | 2.096,33 | |
Diploma AC1 | 1 | 9 | 1.881,19 |
10 | 18 | 1.945,67 | |
19 | 26 | 1.965,76 | |
Diploma AC2 | 1 | 9 | 1.965,76 |
10 | 18 | 2.096,33 | |
19 | 26 | 2.096,29 | |
Diploma AC3 | 1 | 9 | 2.096,33 |
10 | 18 | 2.096,29 | |
19 | 26 | 2.096,29 | |
Diploma AC4 | 1 | 9 | 2.096,29 |
10 | 18 | 2.096,29 | |
19 | 26 | 2.252,58 | |
Diploma AD1 | 1 | 9 | 2.096,29 |
10 | 18 | 2.252,58 | |
19 | 26 | 2.403,20 | |
Diploma AD2 | 1 | 9 | 2.252,58 |
10 | 18 | 2.403,20 | |
19 | 26 | 2.553,84 | |
Diploma AD3 | 1 | 9 | 2.403,20 |
10 | 18 | 2.553,84 | |
19 | 26 | 2.707,79 | |
Diploma AE3 | 1 | 9 | 1.534,20 |
10 | 18 | 1.727,52 | |
19 | 26 | 1.805,89 | |
Diploma AS1 | 1 | 9 | 1.727,52 |
10 | 18 | 1.805,89 | |
19 | 26 | 1.881,19 | |
Diploma AS2 | 1 | 9 | 1.805,89 |
10 | 18 | 1.881,19 | |
19 | 26 | 1.945,67 | |
Diploma AS3 | 1 | 9 | 1.945,67 |
10 | 18 | 1.965,76 | |
19 | 26 | 2.096,33 | |
Laurea AC1 | 1 | 10 | 1.881,19 |
11 | 20 | 1.945,67 | |
21 | 24 | 1.965,76 | |
Laurea AC2 | 1 | 10 | 1.965,76 |
11 | 20 | 2.096,33 | |
21 | 24 | 2.096,29 | |
Laurea AC3 | 1 | 10 | 2.096,33 |
11 | 20 | 2.096,29 | |
21 | 24 | 2.096,29 | |
Laurea AC4 | 1 | 10 | 2.096,29 |
11 | 20 | 2.096,29 | |
21 | 24 | 2.252,58 | |
Laurea AD1 | 1 | 10 | 2.096,29 |
11 | 20 | 2.252,58 | |
21 | 24 | 2.403,20 | |
Laurea AD2 | 1 | 10 | 2.252,58 |
11 | 20 | 2.403,20 | |
21 | 24 | 2.553,84 | |
Laurea AD3 | 1 | 10 | 2.403,20 |
11 | 20 | 2.553,84 | |
21 | 24 | 2.707,79 | |
Laurea AE3 | 1 | 10 | 1.534,20 |
11 | 20 | 1.727,52 | |
21 | 24 | 1.805,89 | |
Laurea AS1 | 1 | 10 | 1.727,52 |
11 | 20 | 1.805,89 | |
21 | 24 | 1.881,19 | |
Laurea AS2 | 1 | 10 | 1.805,89 |
11 | 20 | 1.881,19 | |
21 | 24 | 1.945,67 | |
Laurea AS3 | 1 | 10 | 1.945,67 |
11 | 20 | 1.965,76 | |
21 | 24 | 2.096,33 |
Elemento di Garanzia Retributiva a febbraio per il CCNL Ombrelli – Industria
Erogato, con la retribuzione del mese di febbraio, un Elemento di Garanzia Retributiva agliaddetti delle Industrie Manifatturiere degli Ombrelli e Ombrelloni. In base all’accordo firmato il 1/3/2021, ai fini dell’incentivazione alla contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, è riconosciuto un importo a titolo di “Elemento di Garanzia Retributiva – EGR” pari a 230,00 euro lordi da erogare a febbraio 2022.
Tale elemento sarà del pari riconosciuto nel caso in cui Aziende o Associazioni datoriali territoriali non abbiano effettuato alla scadenza degli accordi gli incontri di verifica sulle condizioni di rinnovo degli accordi medesimi e/o non abbiano trovato soluzioni concordi
L’importo dell’EGR, che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente all’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione e/o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizza- tori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare, nel corso di apposito incontro, anche durante l’espleta- mento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire con RSU e/o OOSS di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.
Istruzioni operative sulla sospensione dei versamenti contributivi degli enti sportivi
L’Inps con il messaggio 23 febbraio 2022, n. 884 ha fornito le istruzioni operative della sospensione dei termini, di cui all’art. 3-quater, co. 1, D.L. n. 146/2021, conv., con modif. dalla L. n. 215/2021, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche. Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per il periodo di paga novembre 2021, i datori di lavoro con dipendenti devono inserire nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N978”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146” e le relative <SommeACredito>. I soggetti destinatari della sospensione contributiva che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie similari e che nel periodo di competenza di novembre 2021 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata, devono riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “37”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva per federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. I datori di lavoro committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens afferente al mese in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione, provvederanno entro il 28 febbraio 2022 alla relativa modifica dei flussi telematici. Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza di novembre 2021 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro il 28 febbraio 2022, un flusso regolarizzativo, variando la sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
L’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7M”, che assume il più ampio significato di “Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8, D.L. n. 18/2020, Art. 61 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146”.
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con il modello F24 oppure a un credito in favore del datore di lavoro o un saldo pari a zero.
Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.
Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola aziendale seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.
INL: istruzioni operative sulle comunicazioni dei rapporti in regime di codatorialità
24 febb 2022 L’Ispettorato nazionale del lavoto ha fornito precisazioni in merito alle modalità operative di comunicazione dei rapporti di lavoro in codatorialità da parte dell’impresa referente individuata nell’ambito di contratti di rete. Dal 23 febbraio 2022, le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell’ambito di un contratto di rete sono effettuate attraverso il modello “Unirete”, accessibile dal sito www.servizi.lavoro.gov.it. (Inl, nota n. 1533 del 21 febbraio 2022). Il trattamento previdenziale ed assicurativo del lavoratore in codatorialità viene definito in base alla classificazione dell’impresa indicata nella comunicazione UniRete come datore di lavoro di riferimento ed in virtù dell’imponibile retributivo determinato, in funzione della categoria, del livello e delle mansioni assegnate al lavoratore, dal contratto collettivo riferibile alla stessa impresa.
Con il Modello Unirete Assunzione l’impresa referente comunica i dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell’attivazione del regime di codatorialità.
Per i lavoratori neoassunti in regime di codatorialità deve essere individuato un datore di lavoro di riferimento (primo quadro della Sez. datori di lavoro), in capo al quale sono ricondotti gli obblighi di registrazione delle prestazioni lavorative sul Libro unico del lavoro nonché gli adempimenti previdenziali e assicurativi.
I dati richiesti sono i medesimi previsti nell’ordinario modello Unilav di instaurazione del rapporto di lavoro, con la specifica ulteriore delle “mansioni” svolte dal lavoratore. Il contratto collettivo di lavoro applicato al lavoratore sarà quindi quello del datore di lavoro individuato nella comunicazione.
Per i rapporti di lavoro preesistenti all’attivazione del regime di codatorialità, l’impresa referente provvede a compilare il medesimo modello Unirete Assunzione, indicando quale co-datore di riferimento, per gli effetti di quanto sopra, il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla rete. Nessun altro obbligo comunicativo è imposto al datore di lavoro originario, atteso che il rapporto di lavoro, instaurato in precedenza con comunicazione Unilav Assunzione resta sospeso fino alla eventuale cessazione della codatorialità.
Pertanto, l’impresa referente per le comunicazioni non è automaticamente individuata quale datore di lavoro di riferimento del lavoratore. Tale coincidenza, peraltro, risulta certamente interdetta in tutti i casi in cui il rapporto di lavoro preesistente al contratto di rete sia stato instaurato con impresa diversa da quella referente per le comunicazioni.
Il Modello Unirete Trasformazione deve essere compilato nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento del lavoratore e di distacco del lavoratore. In particolare, con riferimento all’istituto del distacco, deve essere specificato nell’apposito campo se l’invio del lavoratore sia verso imprese non appartenenti alla rete o se avvenga verso imprese retiste, non rientranti tra i soggetti co-datori.
Il Modello Unirete Proroga deve essere utilizzato solo se il rapporto di lavoro è a termine, allorché lo stesso venga prorogato oltre il termine stabilito inizialmente.
Il Modello Unirete Cessazione troverà utilizzo nelle ipotesi in cui venga meno il regime di codatorialità per cessazione della rete, per la fuoriuscita dal contratto di rete dell’impresa retista di riferimento dei rapporti di lavoro oppure per la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità. Nel caso di cessazione dell’intera rete, l’impresa referente comunicherà la chiusura di tutti i rapporti dei lavoratori in codatorialità e per effetto di tale comunicazione cesseranno quelli relativi ai lavoratori assunti e messi direttamente a fattor comune.
Per i lavoratori già in forza, invece, la cessazione della rete, comunicata attraverso il modello Unirete dedicato, determina solo la conclusione del regime di codatorialità. Il rapporto di lavoro prosegue con il datore di lavoro originario il quale, laddove voglia recedere dal rapporto di lavoro, dovrà procedere, ai fini degli obblighi comunicativi, a trasmettere il modello Unilav Cessazione. Le stesse indicazioni valgono in caso di dimissioni del lavoratore in codatorialità.
L’impresa referente per le comunicazioni telematiche relative alla codatorialità è l’unica responsabile per eventuali omissioni riferite a dette comunicazioni, potendo andare incontro alla sanzione prevista per le violazioni inerenti tutte le tipologie di comunicazioni telematiche al Centro per l’impiego.
Il sistema di comunicazione UniRete gestisce anche le comunicazioni di distacco dei lavoratori in regime di codatorialità verso le imprese che, pur appartenendo alla rete, non abbiano aderito alla codatorialità o nei confronti di imprese esterne alla rete.
Pertanto, il lavoratore, benché in codatorialità deve essere adibito presso ciascun co-datore alle mansioni per le quali è stato assunto oppure a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento.
Alla determinazione della mansione è collegata anche la definizione del regime di tutela dei profili di salute e sicurezza. Peraltro, il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo.
Il trattamento previdenziale del lavoratore posto in codatorialità risulta, quindi, determinato in ragione del CCNL applicabile all’impresa individuata come co-datore di riferimento nella comunicazione UniRete che, in caso di rapporti di lavoro preesistenti alla costituzione, coincide sempre con il datore di lavoro originario.
Il CCNL di riferimento risulta, dunque, secondo i principi generali in materia, quello che presenti i requisiti di maggiore rappresentatività comparativa nella categoria.
Laddove la prestazione lavorativa sia stata resa nel mese in termini prevalenti in favore di una impresa che applichi un CCNL che, per la medesima mansione, preveda una retribuzione più elevata rispetto a quella prevista dal contratto applicabile dal datore di lavoro di riferimento, l’imponibile oggetto di denuncia mensile deve essere adeguato a tale maggiore importo. A tal fine, le registrazioni sul LUL riportano l’impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.
Il datore di lavoro di riferimento del lavoratore, che non è detto che coincida con l’impresa referente per le comunicazioni nel sistema UniRete, ha inoltre la responsabilità di gestione degli adempimenti contributivi ed assicurativi quali la trasmissione dei flussi UniEmens, le registrazioni sul LUL l’inserimento del lavoratore nell’autoliquidazione annuale INAIL.
Nel rapporto di lavoro in codatorialità tutti i retisti assumono il ruolo sostanziale di datori di lavoro dei lavoratori coinvolti, benché gli adempimenti concernenti la gestione del rapporto per finalità di semplificazione degli oneri amministrativi siano formalmente riservati ad un’unica impresa.