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Rischi lavorativi per emergenze climatiche: pubblicato il protocollo quadro

22 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il provvedimento recepisce l’adozione delle misure di contenimento dei pericoli di questa natura negli ambienti di lavoro (D.M. 9 luglio 2025, n. 95).

Il decreto ministeriale di recepimento del protocollo quadro sulle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro (D.M. n. 95/2025), sottoscritto da diverse organizzazioni sindacali e datoriali, è stato pubblicato nella sezione pubblicità legale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In sostanza il provvedimento adotta il “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli
ambienti di lavoro” (di cui all’Allegato A del decreto medesimo) al fine di garantire l’omogeneità di applicazione delle misure di contenimento dei rischi
lavorativi legati a questa tipologia di emergenze.

In particolare, i datori di lavoro dovranno trasmettere alla sede INPS territorialmente competente gli accordi locali sottoscritti con la parte sindacale in attuazione dell’allegato protocollo, che prevedono l’erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche.

Più in particolare, viene stabilito che i datori di lavoro fermo restando l’obbligo di dare completa attuazione alla normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), che già fornisce il quadro per la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, si riferiscano agli accordi attuativi del protocollo quadro in commento eventualmente stipulati in sede nazionale di categoria, territoriali o aziendali, per la condivisione delle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dalle emergenze climatiche, tra le quali l’esposizione ad alte temperature, nell’ottica di una piena tutela delle condizioni psicofisiche delle lavoratrici e dei lavoratori.

In ambito emergenziale, quale declinato dalla normativa e dalle disposizioni eventualmente adottate dalle autorità, le parti sindacali e datoriali, si impegnano anche ad attivare tavoli contrattuali nazionali settoriali, territoriali o aziendali, volti a declinare le buone prassi e le misure necessarie e condivise per le realtà specifiche dei diversi settori, delle dimensioni aziendali, dei territori e dei processi industriali e lavorativi, che potranno diventare parte integrante dei relativi CCNL vigenti.

Temi d’intervento

I tavoli contrattuali citati potranno intervenire anche su temi come: 

– informazione/formazione
– sorveglianza sanitaria
– abbigliamento/indumenti/dpi
– riorganizzazione turni e orari di lavoro.

In relazione all’adozione degli accordi attuativi del Protocollo quadro in sede di categoria, territorio o azienda, potranno essere previsti criteri di premialità per le imprese aderenti, riconosciuti dall’INAIL in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla normativa di riferimento, senza che questo comporti incrementi della spesa pubblica.

Aggiornamento e supporto al protocollo

Nell’ambito della verifica dell’applicazione dell’attuazione delle indicazioni previste nel protocollo le parti si incontreranno periodicamente e comunque entro sei mesi dalla sua sottoscrizione.

Peraltro, le parti sottoscrittrici del Protocollo quadro richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di recepirlo formalmente con l’impegno di supportarne l’efficacia adottando tutte le misure necessarie per assicurare ai lavoratori ed alle lavoratrici i necessari interventi di tutela, per supportare il sistema produttivo, in relazione alla necessità di rimodulazione dell’orario di lavoro, nell’orientare i provvedimenti che dovessero condizionarne l’applicazione e per qualificare formalmente le ordinanze, ovvero i protocolli attuativi, come elementi giustificativi per assicurare alle imprese le tutele contro tutte le eventuali responsabilità, come, ad esempio, quelle connesse con il ritardo della consegna dei lavori legato agli eventi climatici estremi.

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CCNL Enel: definito il premio di risultato

22 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabilito l’importo in base a parametri di redditività e produttività

Lo scorso 17 luglio è stato sottoscritto da Enel Italia S.p.A. e Filctem-Cgil, Flaei e Uiltec l’accordo di rinnovo del premio di risultato, secondo quanto stabilito dal vigente CCNL.

Le Parti hanno definito la determinazione dell’importo effettivamente erogabile pari al 50% dell’ammontare complessivo del premio di risultato da corrispondersi alla generalità del personale, la rimanente altra quota viene erogata in commisurazione al raggiungimento degli obiettivi di produttività del premio di risultato, con una quota non inferiore al 70% del peso complessivo.

Pertanto, gli importi lordi pro-capite per la categoria BSS per il periodo di vigenza 2025-2027 è così distribuito:

– 1.612,00 euro per l’anno 2025 in merito alla redditività 1.420,00 euro per la produttività per un importo complessivo pari a 3.032,00 euro per il 2025;

– 1.659,00 euro per l’anno 2025 in merito alla redditività 1.467,50 euro per la produttività per un importo complessivo pari a 3.127,00 euro per il 2026;

– 1.709,00 euro per l’anno 2027 in merito alla redditività 1.517,50 euro per la produttività per un importo complessivo pari a 3.227,00 euro per il 2027.
Viene, inoltre, specificato che, al fine di potenziare il bilanciamento tra vita privata e lavorativa, è riconosciuta la possibilità per il personale di convertire quote del premio di risultato in una o più giornate intere di permesso aggiuntivo fino a 5 giorni da utilizzare entro il 31 dicembre di ogni anno.

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CCNL Riscossione Tributi: la First-Cisl illustra le questioni in sospeso del rinnovo

21 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tanti sono ancora i nodi da sciogliere in tema di incentivi, sblocco delle risorse e mancate assunzioni

Il 17 luglio 2025 la First-Cisl, mediante comunicato stampa, ha illustrato le questioni rimaste in sospeso riguardanti il rinnovo del contratto dei lavoratori dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal processo di statalizzazione. Ma, non solo. I nodi da sciogliere sono molteplici, tra cui le assunzioni che, dopo due anni dall’annuncio, come sottolinea il sindacato, non sono state ancora realizzate.

 

Da luglio 2024 si è avviata la procedura di assunzione a tempi indeterminato di 470 addetti riscossione, tuttavia, non si è ancora conclusa. Le mancate assunzioni generano problemi, inevitabilmente, anche sui trasferimenti e la relativa riorganizzazione del personale. 

 

Importanti sono anche gli incentivi per le attività delle funzioni tecniche che vengono svolte dal personale dell’Ente che, al momento, nonostante i fondi stanziati non sono stati erogati. 

Per scongiurare la corruzione e nell’ottica dell’armonizzazione, è stato favorito il fenomeno della turnazione mediante lo strumento del Job posting ma, secondo la First-Cisl, questa modalità sta generando malcontento e frustrazione. Innumerevoli sono state anche le proposte per lo sviluppo di carriera. 

L’obiettivo principale resta, dunque, è il rinnovo del contratto nazionale e di quello integrativo aziendale. 

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Funzioni del preposto: la possibile attribuzione indebita

21 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite indicazioni in materia di legittimità della scelta organizzativa di individuare la figura tra lavoratori con limitata anzianità in apprendistato (INL, nota 18 luglio 2025, n. 6261).

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare in commento congiunta tra l’INL medesimo e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ha fornito chiarimenti in merito alla legittimità della scelta organizzativa di imprese operanti in ambito ferroviario, di individuare la figura del preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) e/o in apprendistato.

Nel documento l’Ispettorato evidenzia innanzitutto che per quanto attiene l’individuazione dei preposti, l’articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del D.Lgs. n. 81/2008 non indica specifici requisiti o incompatibilità. Pertanto, gli elementi a cui fare riferimento sono la definizione di preposto contenuta nell’articolo 2, comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008, gli obblighi attribuiti a tale figura dall’articolo 19 del medesimo decreto e la formazione di cui tale soggetto è creditore (articolo 37, comma 7 del citato decreto legislativo).

Inoltre, costituiscono norma generale sia l’articolo 18, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008, il quale stabilisce che: “il datore di lavoro e il dirigente devono, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”, sia il seguente articolo 28, comma 1, riguardo i rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro…”.

Il limite da presidiare è quindi quello che riguarda le capacità del soggetto individuato come preposto. Pertanto, si ritiene che non possa esistere una regola generale che permetta di affermare che lavoratori che hanno solo 12 mesi di anzianità di servizio non abbiano le capacità di svolgere il ruolo di preposto e neppure che l’inidoneità nel ricoprire tale ruolo possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista (Cassazione Penale, Sez. IV, 15 febbraio 2024 n.6790).

Al contrario, l’idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo di preposto si basa sulla sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi secondo la previsione dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il caso dell’apprendistato

Per quanto concerne la possibile interferenza tra gli aspetti contrattuali del personale con rapporto di lavoro di apprendistato “già qualificato” e il ruolo di preposto affidato allo stesso,l’INL rappresenta che nella normativa di riferimento non si rilevano impedimenti allo svolgimento del ruolo di preposto per il lavoratore con contratto di apprendistato, emergendo piuttosto la questione della titolarità di fatto dei relativi poteri e il possesso della dovuta esperienza ai fini della corretta individuazione dell’apprendista come preposto.

Pertanto, nei casi di interesse, gli organi di vigilanza dovranno verificare, in concreto, caso per caso, il possesso, non solo formale, ma l’effettività delle competenze e dei requisiti necessari per adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 19 già citato per la funzione di preposto, con particolare riguardo alle situazioni in cui siano coinvolti lavoratori con contratto di apprendistato, già qualificati per la mansione, ma che non abbiano terminato il percorso professionalizzante triennale, tenendo anche conto del contesto nel quale il soggetto è chiamato ad operare (si veda anche l’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 nella parte in cui si prevede la valutazione dei rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale).

Il controllo viene effettuato anche per accertare che la formazione del preposto non si sia limitata al mero adempimento burocratico e formale, ma lo stesso possegga, in concreto, le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie a svolgere il ruolo in relazione alla specifica attività lavorativa, ad esempio, acquisendo sommarie informazioni testimoniali dallo stesso soggetto formalmente incaricato come preposto, dai lavoratori e dai loro rappresentanti.

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CCNL Autostrade: siglato il verbale di accordo in tema di orario di lavoro

21 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previste novità anche in merito alla distribuzione delle prime 30 assunzioni degli 80 FTE

Il 17 luglio 2025, la Società Autostrade per l’Italia, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl-Vl hanno concordato di attribuire, ai dipendenti turnisti e non turnisti di ogni unità produttiva, una spettanza aggiuntiva di permessi che stabilisce una diversa organizzazione del lavoro.

Pertanto, per il personale non turnista delle due Direzioni Generali di Roma e Firenze, sono previste altre 4 giornate di chiusura collettiva a carico dell’azienda (1° agosto 2025, 22 agosto 2025, 29 dicembre 2025, 30 dicembre 2025). Qualora il dipendente non riesca a usufruire delle chiusure collettive, avrà comunque diritto alle ore di permesso spettanti e non fruite. 

Per il personale non turnista e turnista delle Direzioni di Tronco, sono state introdotte ulteriori 32 ore aggiuntive di permesso che confluiranno nella Banca Ore. 

Con riferimento all’immissione delle prime 30 assunzioni degli 80 FTE, la Direzione Aziendale ha comunicato il seguente piano di inserimenti: 

Accordo 80 FTE – Primi 30 FTEDT1DT2DT3DT4DT5DT6DT7DT8DT9TOT
Tecnico Tratta/Assistente Viabilità  111 11 5
ICT (Traffico)1   11   3
Operatore Centro Radio Informativo     2   2
Operatore dell’Esercizio34232 22220
30 FTE Totale Posizioni44344333230

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Compartecipanti familiari e piccoli coloni: le prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi 2025

18 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Comunicati gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate le prestazioni economiche (INPS, circolare 16 luglio 2025, n. 11).

Con la precedente circolare n. 110/2025, l’INPS aveva già indicato, ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari, le retribuzioni medie giornaliere ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per il 2025, determinate con il decreto 10 giugno 2025 del Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.. Ora con la circolare in commento, l’Istituto segnala che gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi sono stati aggiornati secondo i nuovi parametri stabiliti e sono indicati nell’Allegato n. 1 alla circolare medesima (a eccezione, per la prestazione relativa alla tubercolosi, delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare INPS n. 2/2025). Le retribuzioni di riferimento si applicano esclusivamente ai lavoratori del settore agricolo classificati come compartecipanti familiari e piccoli coloni, per i quali continuano a essere applicati i salari medi convenzionali determinati ogni anno per ciascuna provincia.

Le prestazioni relative a eventi indennizzabili con periodi di paga relativi al 2025, temporaneamente liquidate sulla base dei salari convenzionali 2024, dovranno essere riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Per le prestazioni economiche di maternità e paternità, che dal 2011 sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per le pensioni, l’importo applicabile per il 2025 è fissato a 65,19 euro.

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CCNL Lapidei Industria: con l’adeguamento IPCA in arrivo nuovi minimi

18 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti retributivi, welfare e nuovi contributi per previdenza complementare e assistenza sanitaria a carico del datore di lavoro

Le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, insieme a Confindustria Marmomacchine e Anepla, hanno sottoscritto, in data 14 luglio 2025, un verbale di accordo stabilendo quanto disposto nel verbale di riunione del 10 giugno 2025, circa gli incrementi retributivi tenendo conto dell’indice IPCA-NEI previsionale del prossimo triennio e dell’andamento dell’inflazione del triennio scorso. L’accordo decorre dal 1° aprile 2025 e scade il 31 marzo 2028.

 

Gli aumenti sono stati disposti sulla base di quanto definito nell’accordo interconfederale del 9 marzo 2018 come TEM. Nella tabella sottostante sono indicati gli incrementi pari a 80,00 euro al livello C, riparametrati sugli altri livelli, con le seguenti decorrenze:
– 1° luglio 2025;
– 1° luglio 2026;
– 1° luglio 2027.

LivelloParametroAumento 1.7.2025Aumento 1.7.2026Aumento 1.7.2027Totale aumento
A Super200117,65117,65117,65352,95
A184108,24108,24108,24324,72
B15088,2488,2488,24264,72
C Super14484,7184,7184,71254,13
C13680,0080,0080,00240,00
D12875,2975,2975,29225,87
E11869,4169,4169,41208,23
F10058,2858,2858,28176,46

Di seguito, i minimi contrattuali conglobati (minimi tabellari mensili, indennità di contingenza mensile ed EDR)

LivelloParametroMinimo all’1.1.2025Minimo 1.7.2025Minimo 1.7.2026Minimo1.7.2027
A Super2002.751,162.868,812.986,463.104,11
A1842.571,132.679,372.787,612.895,85
B1502.188,852.277,092.365,332.453,57
C Super1442.121,472.206,182.290,892.375,60
C1362.031,342.111,342.191,342.271,34
D1281.944,112.019,402.094,692.169,98
E1181.831,431.900,841.970,252.039,66
F1001.636,481.695,301.754,121.812,94

È prevista, inoltre, l’erogazione di strumenti di Welfare, in via del tutto eccezionale e solo per la vigenza contrattuale, ai lavoratori in forza alle singole date di erogazione di seguito indicate del valore complessivo di 1.000,00 euro in 4 tranches:
– 250,00 euro entro il 31 luglio 2025;
– 250,00 euro entro il 30 novembre 2025;
– 250,00 euro entro il 31 luglio 2026;
– 250,00 euro entro il 30 novembre 2026.

 

I suddetti importi sono riproporzionati per i lavoratori part-time sulla base dell’orario di lavoro. Sono esclusi, invece, i lavoratori in aspettativa non retribuita nel periodo 1° gennaio-31 dicembre di ciascun anno di erogazione. Il welfare può essere erogato anche sotto forma di fringe benefits. Per accesso al trattamento pensionistico, le suddette somme vengono erogate integralmente alla cessazione del rapporto per quei lavoratori che risolvono il rapporto lavorativo entro il 30 novembre 2026.

 

L’accordo prevede anche miglioramenti normativi per i permessi per eventi e cause particolari, per la formazione e per le donne vittime di violenza di genere. Per quanto concerne, invece, la quota di contribuzione a carico dell’azienda alla previdenza complementare è così stabilita:
– 3% della retribuzione utile per il calcolo del TFR dal 1° gennaio 2026;
– 3,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR dal 1° gennaio 2027;
– 3,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR dal 1° gennaio 2028. 

 

Il contributo all’assistenza sanitaria integrativa Altea, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è pari a 18,00 euro a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore in forza. 

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Ebinter Toscana: per i lavoratori rinnovata la campagna “il buono che ti meriti”

17 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

A disposizione dei lavoratori voucher fino a 1.200,00 euro, da spendere entro il 28 febbraio 2026 

Anche quest’anno l’Ente Bilaterale del Terziario della Toscana ha rinnovato la campagna “Il Buono che meriti”. I destinatari sono le lavoratrici ed i lavoratori della regione, occupati nel commercio e nei servizi.

La somma a disposizione è di 550.000,00 euro; una somma rilevante e totalmente dedicata a sostenere il reddito delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso l’erogazione di voucher ai dipendenti fino a 1.200,00 euro, da spendere entro il 28 febbraio 2026 nel circuito delle attività commerciali che fanno riferimento all’Ente Bilaterale del Terziario della Toscana.

I lavoratori, entro un tempo massimo di 72 ore dalla richiesta, otterranno i voucher immediatamente spendibili nelle attività commerciali. In generale “Il Buono che meriti”, afferma il Presidente dell’Ente, è un contributo al reddito unico in Italia che sostiene sia i dipendenti delle imprese, sia la rete commerciale toscana.

L’adesione è gratuita ed il nome del negozio sarà inserito in una lista suddivisa per provincia e per categoria merceologica, in modo da rendere più semplice la selezione ai possessori di voucher. Il commerciante non dovrà fare altro che scansionare il voucher, presentato dalla lavoratrice e/o dal lavoratore in formato digitale o cartaceo, tramite l’App “Buoni Spesa”, disponibile per sistemi iOS e Android. 

Entro il mese successivo all’acquisto, l’Ente bonificherà all’impresa il valore dei buoni accettati. Ogni negozio disponibile ad accettare i voucher come forma di pagamento sarà riconoscibile grazie alla presenza del logo “Il Buono che meriti”.

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Fondo Est: ampliata la copertura sanitaria ai familiari

16 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 1° settembre prevista la copertura sanitaria gratuita per i figli minorenni a carico 

Dal 1° settembre 2025 il Fondo Est estende, in via sperimentale, la copertura sanitaria anche ai figli minorenni fiscalmente a carico dei lavoratori iscritti, senza alcun versamento aggiuntivo.

 

Le prestazioni incluse in questa estensione riguardano:
– il rimborso di lenti e occhiali, con un massimale di 90,00 euro, richiedibile ogni 18 mesi (gestite direttamente da Fondo Est);
– le prestazioni di ortodonzia, con un massimale di 350,00 euro dal 1° settembre al 31 dicembre 2025, che diventerà biennale dal 1° gennaio 2026 (gestite tramite Unisalute).
Inoltre, a partire dal 15 luglio 2025 il Fondo Est ha reso disponibile una procedura di censimento obbligatoria online alla quale i lavoratori dovranno iscriversi ai fini dell’estensione della copertura sanitaria ai figli minorenni fiscalmente a carico.

 

Le prestazioni saranno erogate solo se la copertura sanitaria del genitore iscritto è attiva nel mese in cui viene richiesta la prestazione per il figlio.

 

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CCNL Dirigenti aziende credito: siglato il rinnovo

16 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.


 

Accordo raggiunto per i Dirigenti Bancari: novità su retribuzioni e tutele

Lo scorso 15 luglio è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del contratto dei dirigenti bancari del settore Abi. L’accordo, siglato dalle organizzazioni sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin e dall’Associazione Bancaria Italiana, ha decorrenza immediata e scade il 31 luglio 2028.

I punti chiave dell’accordo interessano:
– l’aumento del trattamento minimo economico annuo che passa da un importo di 65.000,00 euro a 80.000,00 euro a partire dal 1° agosto 2025, suddivisi in 13 mensilità. Dal 1° gennaio 2026, l’importo sale a 85.000,00 euro;
– il periodo di prova per le nuove assunzioni che non può superare i 6 mesi;
– l’aumento del periodo di comporto che viene aumentato del 50% anche in caso di disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992;
– l’aspettativa per malattie gravi è stata estesa a 24 mesi;
– le gravidanze a rischio nel cui caso viene garantita la retribuzione piena;
– la formazione in merito alla quale è previsto un maggiore impegno con invito alle imprese a utilizzare, a tal scopo, i fondi messi a disposizione da Fondir.

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