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Al via il nuovo assistente virtuale AppLI

17 Settembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Parte il web coach sperimentale che offre percorso personalizzato di orientamento, formazione e inserimento lavorativo per i giovani NEET (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 16 settembre 2025).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dato notizia del lancio di AppLI, l’assistente virtuale sperimentale del dicastero , in collaborazione con Inps, progettato per affiancare i giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) in un percorso personalizzato di orientamento, formazione e inserimento lavorativo.

AppLI è accessibile gratuitamente e senza limiti di giorni e orario sul sito del Ministero all’indirizzo https://appli.lavoro.gov.it. Nella fase iniziale è rivolto ai cittadini tra i 18 e i 35 anni in possesso di SPID o CIE. 

Il nuovo assistente virtuale rappresenta il primo sistema di intelligenza artificiale generativa multi-agente costruito da una pubblica amministrazione, capace di gestire in modo innovativo problematiche complesse come quelle sottese al fenomeno dei NEET: l’obiettivo è accompagnare i giovani nella fase di attivazione e riattivazione in modo inclusivo, sostenibile ed efficace, utilizzando le tecnologie più avanzate al servizio della collettività. Una conferma dell’impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’utilizzo responsabile delle tecnologie più avanzate al servizio della collettività.

AppLI nasce da un processo di co-creazione: sin dalle fasi progettuali sono stati coinvolti giovani utenti, regioni, centri per l’impiego ed esperti del settore, con l’obiettivo di dare vita a uno strumento realmente utile e vicino ai bisogni delle persone. Peraltro, il sistema sarà costantemente monitorato e migliorato anche grazie alle segnalazioni degli utenti che guideranno l’introduzione di nuove funzionalità e il perfezionamento dei servizi offerti.

Il web coach si inserisce nell’ecosistema tecnologico del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), sviluppato in collaborazione con Inps e rafforza le politiche attive già avviate dal Ministero, comprese le misure incentivanti dell’occupazione giovanile e dell’autoimpiego. 

Le funzioni di AppLI

In pratica, il nuovo assistente virtuale offrirà i seguenti servizi:

Ascolta e orienta – Rileva interessi, competenze e obiettivi, proponendo un percorso su misura.
Allena – Suggerisce pillole formative, corsi e risorse utili per colmare gap di competenze.
Avvicina al lavoro – Indica opportunità e servizi disponibili sul territorio, favorendo il contatto con la rete pubblica.
Accompagna – Invia promemoria e incoraggiamenti, aiutando a trasformare i passi in risultati.

Lo scopo di AppLI è quello di potenziare l’incontro tra giovani, servizi pubblici e mondo del lavoro. Progettato secondo principi della “privacy-by-design“, non sostituisce i servizi dei centri per l’impiego e non prende decisioni al posto delle persone. Lo sviluppo è conforme alle linee guida contenute dal GDPR e dall’AI Act e prevede che le conversazioni con AppLI rispondano ai principi di equità, trasparenza, sicurezza, tutela dell’utenza, responsabilità e protezione dei dati personali condivisi.

La versione disponibile oggi è sperimentale, sotto stretto monitoraggio e suscettibile di molteplici aggiornamenti. Nei prossimi mesi sono previste: nuove funzionalità di orientamento e coaching; integrazioni con ulteriori servizi territoriali e formativi; ampliamento graduale della platea dei beneficiari.

 

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Ebrau: premio di continuità per l’Artigianato Umbro

17 Settembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Premio di 400,00 euro per 16 anni di anzianità di servizio

L’Ente Bilaterale Regionale Artigianato Umbro riconosce a tutti i lavoratori del settore artigiano umbro, che abbiano maturato 16 anni di lavoro al 31 dicembre 2025, un importo una tantum pari a 400,00 euro a titolo di premio per continuità di servizio.

Tale contributo può essere richiesto da tutti i lavoratori che soddisfano il suddetto requisito di anzianità ed è valido anche se l’azienda ha cambiato nome o ragione sociale nel tempo.

La selezione per il riconoscimento dell’importo una tantum avverrà tramite una graduatoria basata sull’anzianità di servizio.

La domanda può essere presentata dal 1° settembre 2025 al 28 febbraio 2026.

Ai fini della validità della richiesta di contributo è necessario inviare:

– una copia della busta paga del mese precedente alla domanda;

– una copia del documento di identità valido.

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Fondo Altea: nuova Campagna familiari

16 Settembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 1° ottobre 2025 estesa la possibilità di un contributo per il coniuge convivente e ogni figlio 

Il Fondo Altea, fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del settori legno Industria e Pmi, lapidei Industria e cemento industria, ha previsto la possibilità di riaprire dal 1° ottobre al 30 novembre 2025 l’assistenza sanitaria integrativa ai familiari, a fronte di un versamento mensile pari a:

– 8,00 euro per il coniuge/convivente;

– 6,00 euro per ogni figlio.

Tale versamento può avvenire attraverso una trattenuta mensile in busta paga, previa registrazione sul sito.

Le coperture dei familiari inseriti hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2026.

La polizza familiari è annuale e pertanto l’azienda è legittimata e tenuta a trattenere dalle spettanze di fine rapporto per i mesi intercorrenti dalla fine del rapporto lavorativo fino al 31 Dicembre dell’anno.
 

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Malattia dei marittimi: comunicazione telematica

16 Settembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS annuncia che la certificazione medica di malattia per la generalità dei lavoratori aventi diritto alla tutela della malattia marittimi avverrà sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare (INPS, messaggio 15 settembre 2025, n. 2669).

L’INPS interviene in merito alla malattia dei marittimi e, in un’ottica di crescente semplificazione, supera le indicazioni fornite in precedenza con il messaggio n. 610/2020, relativamente all’obbligo di esibizione, da parte del lavoratore marittimo, del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.  

 

Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio in oggetto, la verifica istruttoria di coerenza tra le vicende del rapporto di lavoro e la certificazione medica di malattia è effettuata, per la generalità dei lavoratori aventi diritto alla tutela della malattia marittimi, sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare.

 

Resta ferma, tuttavia, la facoltà di eventuali supplementi istruttori, ove necessario, mediante l’acquisizione del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.

 

Per i lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro/disponibilità retribuita (c.d. C.R.L.), permane invece l’obbligo di esibizione del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo, come anche per i lavoratori non marittimi che svolgono attività lavorativa a bordo della nave, ugualmente obbligati a esibire la documentazione equivalente. 

 

Il processo di standardizzazione dei flussi di lavorazione è stato realizzato in armonizzazione con la restante platea di assicurati per eventi di malattia, con il conseguente utilizzo dei dati trasmessi dal datore di lavoro mediante i flussi Uniemens, già ordinariamente in uso a tutti i fini INPS.

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CCNL Istituzioni Socio Assistanziali Anaste: incontro dei sindacati  

16 Settembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Istituzioni Socio Assistanziali Anaste: incontro dei sindacati  

 

Primo tavolo di confronto su lavoro, diritti e salario

Lo scorso 11 settembre 2025 si è svolto l’attivo unitario promosso da CislI-Fp insieme a Fisascat-Cisl, Fp-Cigl, Uil-Fpl  e Uiltucs per discutere sul rinnovo del CCNL dei dipendente settore socio-sanitario-assistenziale-educativo Anaste.

Durante l’incontro i sindacati hanno evidenziato la necessità di maggiori tutele soprattutto a livello retributivo per gli 11.000 lavoratori del settore, in quanto le retribuzioni sono considerate inferiori rispetto a quelle previste da altri CCNL  che hanno previsto aumenti economici pari allo 10,4% ed a12,6% oltre a miglioramenti normativi.

Alla luce di quanto sopra, secondo i sindacati, la mobilitazione deve continuare anche a fronte del mancato accordo avvenuto nei giorni scorsi che ha portato ad un ampio consenso dei lavoratori.

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CCNL Metalmeccanica Industria: riparte il confronto per il rinnovo contrattuale

15 Settembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Al centro del confronto inquadramento, formazione continua e salute e sicurezza

Con un comunicato stampa dell’11 settembre 2025, le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno reso nota la ripresa del confronto per il rinnovo contrattuale con le Associazioni datoriali Federmeccanica e Assistal. 

Infatti, proprio l’11 settembre scorso si è tenuto il primo incontro a livello di commissione, nel corso del quale si sono affrontati temi quali: formazione continua; inquadramento e salute e sicurezza, ponendo al centro delle richieste sindacali la piattaforma unitaria. Le OO.SS. hanno sottolineato come ci sia stata una volontà costruttiva da ambo le parti, con l’intento di migliorare ed ampliare le innovazioni contrattuali. 

Gli altri appuntamenti sono previsti per le giornate del 18 e del 25 settembre. 

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Gli obblighi contributivi dei contratti di ricerca e degli incarichi post-doc

15 Settembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Illustrati la durata, gli importi e la modalità di esposizione dei dati relativi ai lavoratori nel flusso Uniemens (INPS, circolare 11 settembre 2025, n. 125).

L’INPS, con la circolare in commento, ha illustrato la disciplina dei contratti di ricerca e degli incarichi post-doc alla luce della Legge n. 240/20210. Il provvedimento in questione, infatti, aveva dapprima introdotto i contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca (contratti di ricerca), mentre in seguito l’articolo 22-bis della medesima legge (inserito dal D.L. n. 45/2025) ha previsto un’ulteriore tipologia di contratti a tempo determinato, relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, denominati appunto incarichi post-doc.

In particolare, la circolare in argomento fornisce le indicazioni sugli obblighi contributivi connessi alle due tipologie contrattuali, specificando le istituzioni che possono stipulare i contratti di ricerca e gli incarichi post-doc e che disciplinano, con proprio regolamento:

– le modalità di selezione per il conferimento dei contratti e degli incarichi;
– i diritti e i doveri relativi alla posizione;
– il trattamento economico e previdenziale.

Contratti di ricerca

I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.  L’importo del singolo contratto è stabilito in sede di contrattazione collettiva e in misura:

– non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
– non superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.

Tale tipologia non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica e per il dipendente da amministrazioni pubbliche comporta il collocamento in aspettativa senza assegni e senza riconoscimento della contribuzione figurativa. Per tale periodo non è previsto l’obbligo di contribuzione in capo all’amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa.

Incarichi post-doc

Questi contratti hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.

Il trattamento economico minimo è stabilito con Decreto del Ministro dell’università e della ricerca, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

L’incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, né con la titolarità di assegni di ricerca, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente da amministrazioni pubbliche.

Per tale periodo non è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa e neanche l’obbligo di contribuzione in capo all’amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa.

Obblighi contributivi

I datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento degli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato. La circolare, inoltre, illustra le modalità di esposizione dei dati relativi ai ricercatori nella sezione “ListaPosPA” del flusso Uniemens.

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Commercialisti: al via la riforma dell’ordinamento della professione

12 Settembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Approvato un disegno di legge di delega al governo su proposta del Ministro della giustizia (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 11 settembre 2025, n. 141).

Nella seduta dell’11 settembre 2025, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, ha concluso l’esame e ha approvato il disegno di legge di delega al governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

Il provvedimento persegue l’obiettivo di riorganizzare le attività professionali e a valorizzare i profili multidisciplinari della categoria dei commercialisti ed esperti contabili, al fine di rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato.

Il governo è delegato a riordinare le attività professionali, distinguendo quelle riservate per legge da quelle che connotano tipicamente la professione nell’ambito tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e giuslavoristico.

Viene prevista la revisione della disciplina del tirocinio, con la possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi, triennale per gli esperti contabili e magistrale per i commercialisti, al fine di ridurre i tempi per l’abilitazione e favorire un accesso più rapido al mondo del lavoro.

Vengono introdotte misure per definire una disciplina specifica per le società tra professionisti, regolamentandone l’iscrizione all’albo e il funzionamento, in linea con gli obiettivi di semplificazione e innovazione.

Infine, viene rafforzato l’obbligo di aggiornamento professionale per gli iscritti, con particolare attenzione alle nuove materie emergenti, come la crisi d’impresa.

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Bonus psicologo 2025: istruzioni per la presentazione delle domande

12 Settembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dall’anno 2025 i beneficiari del Bonus psicologo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda decadranno automaticamente dal beneficio (INPS, circolare 11 settembre 2025, n. 124). 

Si tratta della novità introdotta a partire dall’anno in corso dall’articolo 6 del Decreto interministeriale del 10 luglio 2025 che definisce le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo per l’annualità 2025, individuando le quote spettanti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige delle risorse per l’anno 2024 e 2025.

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, rende nota la predetta novità e, nel contempo, fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle domande, dopo aver riepilogato i requisiti per accedere al Bonus e la misura dello stesso.

 

Il Bonus prevede un contributo fino a 50 euro per seduta, differenziato in base all’ISEE:

 

–        massimo 1.500 euro per ISEE inferiore a 15.000 euro;

–        massimo 1.000 euro per ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro;

–        massimo 500 euro per ISEE tra 30.000 e 50.000 euro.

 

Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti devono essere in possesso di un ISEE valido e di valore non superiore a 50.000 euro.

 

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dal 15 settembre al 14 novembre 2025, esclusivamente per via telematica, tramite il servizio dedicato.

 

In particolare, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, attraverso una delle seguenti modalità:

 

– portale web dell’Istituto, direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS ed eIDAS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;

 

– Contact Center Multicanale. 

 

Il contributo verrà erogato direttamente a favore dei professionisti che abbiano effettuato le sedute, secondo le modalità da essi indicate. Non sono previsti rimborsi diretti ai beneficiari.

 

A seguito della novità introdotta dal citato articolo 6 del D.I., relativa all’effettuazione della prima seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda, i professionisti devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta e comunque entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni.

 

Per i beneficiari che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda scatta la decadenza automatica dal beneficio e, in tal caso, è previsto un unico scorrimento delle graduatorie.

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CIPL Edilizia Industria Messina: siglato il verbale di accordo per l’EVR 2025 

12 Settembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Confermato al 3% l’EVR 2025 per i lavoratori edili di Messina

Lo scorso 1° settembre le Organizzazioni sindacali Fenea-Uil Tirrenica Messina, Filca-Cisl Messina, Fillea-Cgil e l’Associazione datoriale Ance Messina hanno siglato il verbale di accordo per la determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione per il triennio 2022-2024, da corrispondersi nel 2025.

Ai fini della determinazione del suddetto EVR sono stati confrontati i dati della Cassa Edile di Messina con i 4 parametri territoriali definiti dal CCNL di settore quali: numero lavoratori iscritti alla cassa edile, massa salari denunciata, massa salari versata e rapporto tra massa salari denunciata e massa salari versata. Tali parametri hanno, ciascuno, un peso del 25% sul risultato complessivo.

La verifica dei dati del triennio 2022-2024, confrontati con i dati del triennio precedente 2021-2023, hanno mostrato esito positivo per 3 parametri su 4.

Di conseguenza  l’EVR resta determinato nella misura pari al 3% dei minimi retributivi in vigore al 1° marzo 2022.

L’importo a titolo di EVR è calcolato sulla base delle ore effettivamente lavorate e sulla base dei risultati delle verifiche territoriali e aziendali condotte annualmente. Tale importo viene corrisposto con la mensilità di settembre 2025.

Per quanto riguarda la verifica aziendale, per accedere all’EVR, le imprese devono ottenere un risultato positivo in 2 parametri aziendali indicati (ore di lavoro denunciate alla Cassa Edile e volume d’affari Iva). Nell’ipotesi in cui i 2 parametri aziendali risultino entrambi pari o positivi, l’azienda è tenuta ad erogare l’importo a titolo di EVR nella misura del 3%. Nell’ipotesi in cui entrambi i parametri risultino negativi tale importo non viene erogato.

Infine, nell’ipotesi di un solo parametro positivo l’EVR viene erogato in misura ridotta e sulla base di una particolare procedura prevista dal verbale di accordo e che coinvolge la Cassa Edile, le Rappresentanze sindacali aziendali, ove costituite, ed eventualmente anche le OO.SS.

Le Parti sociali, infine, si danno appuntamento entro marzo 2026 per discutere circa la verifica del triennio 2023-2024-2025 sul triennio 2022-2023-2024.

 

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