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Bonus psicologo, riapertura dei termini di fatturazione per i professionisti

10 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nuova apertura della procedura per consentire la registrazione dei dati ai terapeuti che hanno confermato le sedute entro il 26 marzo 2024 e, solo per la Regione Basilicata, entro il 6 maggio 2024 (INPS, messaggio 9 luglio 2024, n. 2568).

L’INPS ha comunicato che, su indicazione del Ministero della salute, viene riaperta la procedura per consentire la registrazione dei dati di fatturazione ai professionisti che hanno confermato le sedute entro il 26 marzo 2024 e, solo per la Regione Basilicata, entro il 6 maggio dell’anno in corso, ma non le hanno corredate dei relativi dati di fatturazione entro il termine del 21 maggio 2024.

A tal fine, sarà resa disponibile in procedura la funzionalità per assicurare l’inserimento dei suddetti dati da parte degli psicoterapeuti dalle ore 9.00 del giorno 15 luglio 2024 alle ore 18.00 del giorno 31 luglio 2024.

Le modalità di accesso alla procedura dedicata sono descritte nel tutorial per i professionisti pubblicato sul portale INPS, al quale si accede tramite la home page digitando nel campo di ricerca testuale “Bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.

In particolare, rilevano le indicazioni contenute nella sezione del tutorial “Registrazione e rimborso fattura”.

Decorso il termine del 31 luglio, le sedute confermate ma non corredate dai dati di fatturazione saranno definitivamente annullate d’ufficio.

Infine, l’INPS ricorda che i rimborsi delle fatture possono essere effettuati solamente nei confronti dei professionisti per i quali il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (CNOP) abbia inviato conferma di iscrizione all’albo.

 

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CCNL BCC: sottoscritto l’accordo di rinnovo

10 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsto riduzione dell’orario di lavoro ed un incremento del 15% della retribuzione

Il 9 luglio 2024, Fisac-Cgil, Fabi, First-Cisl, Ugl Credito, Uilca-Uil Credito e Assicurazioni con Federcasse hanno siglato l’ipotesi di rinnovo del contratto dei quadri direttivi e aree professionali del Credito cooperativo 2023-2025, con vigenza da marzo 2024, che interessa circa 36 mila dipendenti.
Con il nuovo testo contrattuale, le Parti sociali hanno previsto:
– un aumento della retribuzione a regime per un livello medio (3° area professionale, 4º livello) di 435,00 euro, con erogazione della prima tranche, pari a 30,00 euro, nella busta paga di settembre 2024, una seconda di 60,00 euro da gennaio 2025 ed infine la terza di 75,00 euro restanti da gennaio 2026;
– una tantum dal valore di 1.200,00 euro che verrà corrisposta nel mese di luglio;
– l’introduzione di una specifica indennità di rischio cashless pari a 80,00 euro (per 12 mensilità), per i dipendenti che svolgono attività di supporto all’attività di cassa automatizzate;
– riduzione dell’orario di lavoro settimanale di 30 minuti, a parità di salario;
– previsione di un contributo a sostegno della Cassa mutua nazionale, con la promessa di sviluppare sull’ente un confronto di sviluppo e prospettiva;
– estensione a 12 mesi del congedo specifico per le donne vittime di violenza;
– nuove misure di sostegno per le famiglie delle lavoratrici e lavoratori deceduti prematuramente (c.d. prestazione premorienza).

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CCNL Assicurazioni INA-ASSITALIA: in arrivo la firma definitiva

10 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per impossibilità unilaterale di Anagina l’incontro per la firma definitiva del 28 giugno scorso è stato rimandato ad oggi 10 luglio 2024

Con comunicato del Coordinamento Anagina di First-Cisl è stata resa nota la sottoscrizione in data 5 giugno 2024 dell’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti amministrativi delle agenzie Anagina. 
Il nuovo accordo, con scadenza al 31 marzo 2025, ha previsto aumenti economici e delle indennità del 5%. A decorrere dalla data di sottoscrizione, da aggiungersi alle previsioni contrattuali e di accordi aziendali, è in vigore l’aumento di 1,00 euro del buono pasto (per ogni giorno di effettiva presenza, full-time/part-time). Prevista inoltre l’erogazione di una “Una Tantum” di 1.000,00 euro da riparametrare per gli altri livelli e classi come da prassi, con pagamento su due rate di pari importo, una alla data di sottoscrizione e l’altra al 1° gennaio 2025. Le agenzie che hanno erogato Ivc e anticipi/acconti di Una tantum avranno la facoltà di recuperarli dagli importi da erogare. 
In materia di assistenza sanitaria, le Parti, in occasione del successivo rinnovo di CCNL, valuteranno l’andamento della polizza con durata triennale (2025, 2026 e 2027) e le relative coperture assicurative. Per motivi sanitari sono riconosciute ulteriori 5 ore di permessi retribuiti aggiuntivi. 
Nell’incontro del 5 giugno le Parti si sono accordate per un incontro finalizzato alla firma dell’accordo che si sarebbe dovuto tenere il 28 giugno 2024. Per impossibilità unilaterale di Anagina l’incontro del 28 giugno scorso è stato rimandato ad oggi 10 luglio 2024.

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Attività professionali: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale

10 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adeguato il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015 (D.M. 21 maggio 2024).

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 luglio scorso il decreto ministeriale in oggetto che – in attuazione di quanto deciso con l’Accordo collettivo del 27 dicembre 2022 – modifica la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali al fine di adeguarne la platea dei destinatari, i criteri e i limiti della prestazione dell’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015. 

 

Il Fondo in questione è stato istituito presso l’INPS dal D.M. n. 104125/2019 con lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del citato D.Lgs. n. 148/2015.

 

Infatti, il Fondo eroga un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, con esclusione dei dirigenti.

 

Sono invece ricompresi tra i destinatari del predetto assegno, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato: in questo caso, alla ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Inoltre, in caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito (articolo 5).

 

Durante il periodo di riduzione dell’orario o di sospensione temporanea del lavoro l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione.

 

La prestazione del Fondo è destinata ai lavoratori subordinati che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

 

Ai sensi dell’articolo 7 del decreto in commento, l’importo dell’assegno di integrazione salariale è pari alla prestazione dell’integrazione salariale di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, con il relativo massimale. Le riduzioni o le sospensioni temporanee dell’attività lavorativa per i datori di lavoro che impiegano mediamente fino a 15 dipendenti possono avere una durata massima di 26 settimane per le causali ordinarie e/o straordinarie in un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti, le riduzioni o le sospensioni temporanee dell’attività lavorativa possono avere una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie e, per le casuali straordinarie, i limiti di durata sono equivalenti a quelli previsti dall’articolo 22 del D.Lgs. n. 148/2015. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di assegno di integrazione salariale non possono comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. 

 

L’accesso alla prestazione del Fondo avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità dell’erogazione: le domande sono prese in esame dal comitato amministratore deliberando gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

 

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CCNL Scuola: incontro con il Ministero

9 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Incremento dei minimi sulla base della legge di bilancio, maggiore formazione, nuovi ordinamenti ATA e nuove forme di welfare 

Lo scorso 4 luglio si è svolto l’incontro tra il ministro e le organizzazioni sindacali per un confronto sull’emanazione dell’Atto di indirizzo propedeutico al CCNL “Istruzione e Ricerca” 2022-2024.
Di seguito i punti salienti:
– destinare le risorse della legge di bilancio all’incremento tabellare;
– definire la figura del docente a favore di funzioni di collegamento per il supporto alle attività didattiche;
– stabilire i nuovi ordinamenti ATA;
– individuare forme di welfare contrattuale.
Secondo i sindacati, per quanto riguarda la questione salariale, i sindacati chiedono un aumento in quanto il potere d’acquisto degli stipendi del personale scolastico non è proporzionato all’inflazione ed ai salari dei colleghi stranieri. Per quanto riguarda il personale ATA è necessario un aumento dei salari, una rivisitazione dell’indennità dei DSGA; la riduzione a 35 ore settimanali.
Infine, per quanto riguarda le relazioni sindacali, i sindacati chiedono di discutere sul blocco della mobilità e su un rafforzamento della funzione di RSU. 

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Lotta al caporalato, l’avviso per la partecipazione del Terzo Settore

9 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicate le modalità di adesione al tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al fenomeno e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 8 luglio 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso note le modalità di partecipazione delle organizzazioni del Terzo Settore alle attività del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

La partecipazione di questi organismi, infatti, è prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto di Organizzazione e funzionamento adottato il 4 luglio 2019 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche alimentari, forestali e del turismo, il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno e dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 aprile 2024, n. 61 di aggiornamento della composizione del medesimo Tavolo.

In particolare, gli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all’articolo 45 del Codice del Terzo Settore e gli enti e le associazioni iscritte al Registro di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. n.394/1999, impegnati in attività dedicate al contrasto al caporalato e a forme di sfruttamento lavorativo, che intendano manifestare il proprio interesse a partecipare al Tavolo, possono inviare una richiesta all’indirizzo mail della segreteria del Tavolo indicato nel comunicato pubblicato sul sito del Ministero.

La richiesta può essere presentata dall’8 luglio 2024, con il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la partecipazione al tavolo caporalato” e con l’indicazione del codice fiscale dell’ente, entro e non oltre il 19 luglio 2024. I soggetti in possesso dei requisiti previsti e che abbiano presentato la domanda secondo quanto indicato nell’avviso in questione saranno invitati a partecipare alle riunioni del Tavolo caporalato con un preavviso di almeno 10 giorni.

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CCNL Farmacie Aziende Municipalizzate: con luglio previsti nuovi minimi in busta paga

9 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per le lavoratrici ed i lavoratori del settore sono previsti aumenti a partire da luglio

Con la sottoscrizione del CCNL del 7 luglio 2022, la Federazione Assofarm, la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (Filcams-Cgil), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – Fisascat-Cisl, affiliata alla Fist-Cisl, l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uitucs-Uil) e Ugl Farmacie hanno definito nuovi minimi retributivi a decorrere da luglio 2024 per le lavoratrici ed i lavoratori del settore, ad eccezione dei dirigenti. Il contratto riguarda le imprese, in qualsiasi forma gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini all’ingrosso e laboratori farmaceutici. Nella tabella riportata di seguito i nuovi importi relativi ai minimi.

LivelloMinimo
1 Quadro2.456,91
1 Super2.372,46
1 C2.266,38
12.109,97
1 oltre 12 anni2.109,97
1 oltre 2 anni2.109,97
21.872,16
31.777,29
41.652,61
51.522,17
61.421,48

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CCNL Istituti Investigativi: sottoscritto verbale economico

9 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per i dipendenti del settore previsti Una Tantum ed aumenti retributivi

Nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL del settore Sicurezza Ausiliaria il 24 giugno 2024 si sono incontrate AISS (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria), FEDERTERZIARIO (Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana), e FEDERAZIONE NAZIONALE UGL SICUREZZA CIVILE, per definire gli aspetti economici per i dipendenti del settore. 
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, verrà corrisposto, a titolo di indennità di vacanza contrattuale, un importo “Una Tantum” lordo, erogato negli importi e con le modalità di seguito riportate. 

LivelloUna Tantum
1/7/2024
115,00
225,00
340,00
450,00
575,00
680,00
790,00

Gli importi verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 1/6/2020-30/6/2024. Non saranno conteggiati, ai fini dell’anzianità, i periodi di aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali ed i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Detti importi non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto. 
A partire dal 1° Gennaio 2025, le retribuzioni avranno i seguenti aumenti già comprensivi dei futuri aumenti contrattuali. I Livelli 6 e 7 saranno eliminati.

LivelloMinimi
Quadri1.865,00 
11.645,00 
21.440,00 
31.340,00 
41.280,00
51.195,00

Le Parti Sociali hanno inoltre definito le retribuzioni per il personale svolgente attività discontinue o di semplice attesa o custodia.

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CCNL Metalmeccanica Industria Conflavoro-Confsal: sottoscritto il rinnovo contrattuale

8 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabiliti nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore dal 1° giugno 2024

Il 20 giugno scorso Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, con l’assistenza di Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo del contratto per le lavoratrici ed i lavoratori dell’industria metalmeccanica privata e dell’installazione impianti. Il contratto decorre dal 1° giugno 2024 e scade il 31 maggio 2027. Viene stabilito che il 1° giugno di ogni anno, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori che hanno superato il periodo di prova strumenti di welfare per un importo annuo pari a 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. L’importo indicato in precedenza viene ridotto proporzionalmente in caso di part-time e sulla base dei mesi di anzianità di ogni lavoratore nel periodo che intercorre dal 1° giugno dell’anno precedente al 31 maggio dell’anno in corso. 
Per quel che concerne il contratto a termine sono state introdotte le causali che vengono utilizzate nel caso in cui vengono instaurati i contratti di durata superiore ai 12 mesi. All’interno del rinnovo vengono stabiliti nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° giugno 2024. 

LivelloMinimi dal 1° giugno 2024
Quadri2.801,00
1° livello2.735,50
2° livello Super2.450,10
2° livello2.284,00
3° livello2.130,80
4° livello1.989,50 
5° livello1.948,50
6° livello1.907,10
7° livello1.719,90

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Convertito in legge il Decreto Coesione

8 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per quanto riguarda il lavoro modificate la disciplina dell’ISCRO, il Bonus Donne, le norme per i lavoratori portuali e le convenzioni per i LSU (Legge 4 luglio, 2024, n. 95).

La Legge n. 95/2024 di conversione del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Molteplici le modifiche apportate al testo del provvedimento originario che di seguito si prendono in considerazione.

L’ISCRO

Rispetto all’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), viene previsto che l’erogazione sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. All’atto della domanda, il soggetto beneficiario autorizzerà l’INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell’ambito del SIISL, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma.

Bonus Donne

In materia di Bonus per le assunzioni di donne, in fase di conversione è stato precisato che si rivolge (oltre che a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, residenti nella ZES unica per il mezzogiorno, e a donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti) anche a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Lavoratori portuali

Introdotte disposizioni urgenti per i lavoratori portuali, che prorogano dagli 81 mesi attualmente previsti a 90 mesi l’istituzione dell’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che eseguono operazioni portuali ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessioni di aree e banchine. Si prevedono anche il finanziamento per ulteriori 6,6 milioni di euro per l’anno 2024, per il riconoscimento degli specifici strumenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa vigente in favore di alcune categorie di lavoratori del sistema portuale, per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

LSU

Proroga al 31 dicembre 2024 (in luogo dell’attuale data del 30 giugno) delle convenzioni tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regioni per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

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