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CCNL Alberghi Confcommercio: sottoscritta l’ipotesi di accordo

8 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti retributivi e misure in tema di parità di genere e welfare contrattuale

In data 5 luglio 2024, le associazioni imprenditoriali del comparto Federalberghi e Faita con le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, hanno siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL che interessa gli oltre 400mila dipendenti del settore turistico, ricettivo alberghiero, dei villaggi vacanza e dei camping.
L’intesa prevede un aumento retributivo pari a 200,00 euro al IV Livello, da riparametrare e che verrà corrisposto nell’arco della vigenza contrattuale, con una massa salariale totale pari a 6.200,00 euro. Si prevede inoltre, in risposta alla evoluzione dei modelli organizzativi di impresa, l’inserimento di nuovi profili professionali nel sistema classificatorio del personale e l’introduzione di un elemento economico di garanzia, fino a 186,00 euro, qualora non venga definito un accordo integrativo entro il 31 ottobre 2026.
Passi avanti anche sul fronte della parità di genere, della genitorialità e del welfare contrattuale:
– le Parti sociali convengono sia sulla istituzione della figura di rappresentanza “Garante della Parità” che sulla costituzione di una Commissione permanente dedicata in seno all’Ente Bilaterale di settore;
– prevista una integrazione, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione, in occasione del pagamento della tredicesima e della quattordicesima mensilità, maturata durante i periodi di congedo di maternità obbligatorio e di paternità (obbligatorio e facoltativo);
– stabilito un aumento del contributo di 3,00 euro destinato al fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore, il Fondo Fast, e viene rafforzata la penalità prevista per le aziende che non risultino in regola con l’iscrizione dei dipendenti al fondo, per i quali scatterebbe un ulteriore elemento distinto della retribuzione.
Infine, vengono ampliate le tutele volte al contrasto alla discriminazione, alla violenza e alle molestie, stabilendo 3 mesi ulteriori a quelli previsti di congedo retribuito al 100% per le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione certificati. 

 

 

 

L’accordo, che è in vigore dal 1° luglio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027,  verrà sottoposto alla consultazione dei lavoratori nei prossimi giorni

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Giornalisti: i contributi minimi del 2024

8 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Entro il 31 luglio 2024 i giornalisti che abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma devono versare i contributi minimi per l’anno 2024 (INPGI, circolare 26 giugno 2024, n. 4). 

L’INPGI ricorda il termine di scadenza, gli importi e le modalità per il pagamento dei contributi minimi dei giornalisti relativi all’anno 2024.

È fissato al 31 luglio 2024 il termine entro il quale vanno versati i contributi minimi dovuti dai giornalisti iscritti all’INPGI che nel corso dell’anno 2024 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.

 

Il pagamento deve avvenire con la compilazione del Modello F24/Accise o mediante bonifico bancario.

 

Non sono, invece, tenuti al versamento del contributo minimo, i giornalisti che nel 2024 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione attraverso il Modulo: dichiarazione di attività.

 

Anche in assenza di svolgimento dell’attività professionale è possibile versare i contributi su base volontaria: infatti, i giornalisti che, alla data del 31 luglio 2024, non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell’anno 2024 presumono di non svolgerne alcuna, se interessati a ottenere la copertura contributiva nell’anno 2024 possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi. Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l’anno 2024 (da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre 2025), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo, con le relative maggiorazioni.

 

Contributo ridotto del 50% per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a 5 anni, valutata alla data del 31 luglio 2024. Per l’anno 2024 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 31 luglio 2019.

 

L’INPGI rammenta che, per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2024 risultino già pensionati il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario. Si precisa che l’eventuale titolarità di trattamenti pensionistici a favore dei superstiti (pensioni di reversibilità e/o indiretta), gli assegni previsti a favore dei ciechi e degli invalidi civili, nonché le varie indennità e prestazioni di accompagnamento alla pensione (ad esempio: APE social, Iso-pensione, ecc.), non danno luogo alla riduzione del contributo minimo.  

 

Gli importi dovuti per l’anno 2024 sono i seguenti:

 

Tipo contributoContributo minimo ordinarioContributo minimo ridotto per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionaleContributo minimo ridotto per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto
Reddito minimo di riferimento2.488,841.244,422.488,84
Contributo Soggettivo (12%)298,66149,33149,33
Contributo Integrativo (4%)99,5549,7899,55
Contributo di maternità18,4318,4318,43
Totale contributo minimo 2024416,64217,54267,31

 

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CCNL Acquacoltura Cooperative: stabiliti gli aumenti

8 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabilito un aumento dell’8%: il 6% con efficacia retroattiva dal 1°gennaio 2024 e il 2% dal 1° gennaio 2025

Il 28 giugno è stato siglato tra Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uilpesca il verbale di accordo per il riconoscimento di un incremento retributivo applicabile al personale non imbarcato dipendente da cooperative, sugli attuali minimi tabellari, nella misura dell’8%, tenuto conto dell’inflazione reale nel biennio di riferimento 2022-2023 come stabilito dai precedenti accordi, nella seguente modalità:
– 6%, con efficacia retroattiva, a decorrere dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024;
– un ulteriore 2% dal 1° gennaio 2025 alla scadenza del CCNL prevista per il 31 dicembre 2025.

LivelliAumento dal 1° gennaio 2024Minimi dal 1°gennaio 2024
786,31 euro1524,89 euro
694,08 euro1662,16 euro
598,40 euro1738,37 euro
4103,58 euro1829,87 euro
3111,35 euro1967,11 euro
2120,84 euro2134,85 euro
1131,20 euro2317,84 euro
Quadro139,83 euro2470,32 euro
LivelliAumento dal 1° gennaio 2025Minimi dal 1°gennaio 2024
728,77 euro1553,67 euro
631,36 euro1693,52 euro
532,80 euro1771,17 euro
434,53 euro1864,40 euro
337,12 euro2004,22 euro
240,28 euro2175,13 euro
143,73 euro2361,57 euro
Quadro46,61 euro2516,93 euro

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L’accompagnamento a pensione finanziato e cofinanziato dai datori di lavoro

5 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Illustrata la gestione dei conguagli nel “Portale Prestazioni esodo” (INPS, messaggio 4 luglio 2024, n. 2504).

L’INPS ha illustrato le modalità di gestione, richiesta e pagamento del conguaglio delle prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro a seguito della riduzione del finanziamento di cui all’articolo 1, comma 235 della Legge n. 232/2016 e all’articolo 41, comma 5-bis del D.Lgs. n. 148/2015.

Inoltre, l’Istituto ha fornito anche le modalità operative, per la gestione da parte del “Portale Prestazioni esodo”, dei conguagli relativi alle prestazioni finanziate dal datore di lavoro con la modalità di pagamento in “Unica Soluzione”.

Gestione dei conguagli relativi alla riduzione del finanziamento (assegni straordinari)

L’articolo 1, comma 235 della Legge n. 232/2016 ha previsto la riduzione del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, compresa la contribuzione correlata, per le nuove decorrenze di assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015.

Le società/gruppi d’impresa che hanno usufruito degli stanziamenti di cui alla legge appena citata sono quelle rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà dei settori del credito, del credito cooperativo e del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

L’importo della riduzione spettante sul finanziamento a carico dei datori di lavoro è stato calcolato, in via teorica e per ciascun lavoratore coinvolto, con riguardo agli articoli 4 e 5 del D.Lgs, n. 22/2015, per un massimo di 24 mesi, con esclusione della tredicesima mensilità, e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell’assegno straordinario.

Di conseguenza:

– il conguaglio è stato determinato per i soli assegni straordinari che, in base al monitoraggio previsto dalla norma, sono stati autorizzati a usufruire della riduzione;
– il conguaglio è stato determinato confrontando la riduzione, calcolata dalla competente Direzione centrale sulla base dell’importo mensile della NASpI teoricamente spettante al lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la riduzione massima riconosciuta durante l’erogazione della prestazione;
– il conguaglio tiene conto delle riduzioni spettanti e, eventualmente, non applicate durante l’erogazione delle prestazioni straordinarie.

A conclusione delle verifiche, nel “Portale Prestazioni esodo” – “Sezione Pagamenti” > “Archivio Conguagli” – è pubblicato il conguaglio relativo a ciascun datore di lavoro interessato alla riduzione in argomento.

Il datore di lavoro può verificare per ogni lavoratore le riduzioni massime applicate sulle provviste mensili nel corso dell’erogazione dell’assegno e quelle teoricamente spettanti sia a titolo di prestazione che a titolo di contribuzione correlata.

La pubblicazione del conguaglio viene comunicata al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite le caselle di posta elettronica dei referenti aziendali accreditati nel “Portale Prestazioni esodo”.

La circolare in commento include anche le indicazioni nel caso in cui il datore di lavoro non disponga più delle necessarie autorizzazioni per accedere al “Portale Prestazioni esodo”.

Gestione dell’indennità di espansione

Il comma 5-bis dell’articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 dispone che ai lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10 del D.L. n. 201/2011, il datore di lavoro possa riconoscere per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro dell’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla prestazione di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 22/2015.

In fase di certificazione dell’importo la competente Direzione centrale, per ciascun lavoratore, calcola e restituisce al “Portale Prestazioni esodo” il piano contenente l’importo della NASpI provvisoria teoricamente spettante e il relativo importo della contribuzione figurativa.

Il “Portale Prestazioni esodo” rielabora il piano teorico fornito proiettando, se previsto, per ulteriori 12 mesi l’importo della riduzione della NASpI dell’ultima mensilità presente nel piano.

Per i piani di esodo garantiti con fideiussione il “Portale Prestazioni esodo” applica la riduzione della NASpI sull’importo lordo dell’assegno di ciascun lavoratore e lo espone nella provvista mensile richiesta al datore di lavoro.

Per i piani di esodo garantiti con modalità di pagamento in “Unica Soluzione”, la riduzione è riconosciuta sull’importo complessivamente dovuto e richiesto.

Infine, la circolare in argomento espone anche la gestione dei conguagli relativi alle prestazioni di esodo finanziate con la modalità di pagamento in “Unica Soluzione” e il caso del rimborso del conguaglio a credito per i datori di lavoro

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Ebinter/Ebtur Friuli Venezia Giulia: dal 1° luglio 2024 nuovi aiuti per imprese e lavoratori

5 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fino al 13 dicembre 2024 sarà possibile presentare le domande per i bandi mutualità degli enti bilaterali EBT FVG e EBTUR FVG

Sono aperti dal 1° luglio 2024 e fino al 13 Dicembre 2024 i bandi per:
– le aziende con sede o UL in FVG che abbiano provveduto negli ultimi 3 mesi al regolare versamento dei relativi contributi all’EBTUR FVG/EBT FVG nelle percentuali previste per il proprio settore;
– i dipendenti delle imprese che risultano regolarmente iscritte al Comitato provinciale di competenza dell’EBTUR FVG/EBT FVG da almeno 3 mesi.
Per le aziende le mutualità coprono:
– formazione: partecipazione a corsi di formazione continua e obbligatoria per titolari e dipendenti;
– sicurezza: orientamento, visite mediche aziendali, acquisto divise di lavoro e DPI;
– innovazione tecnologica: consulenza e investimenti.
L’importo massimo del contributo è:
– fino a 500,00 euro per aziende fino a 15 dipendenti;
– fino a 1.000,00 euro per aziende da 16 a 50 dipendenti;
– fino a 2.000,00 euro per aziende con oltre 50 dipendenti.
Per i lavoratori le mutualità riguardano:
– formazione: partecipazione a corsi e tasse universitarie;
– salute: assistenza straordinaria per malattia, supporto psicologico, protesi oculistiche (solo per il settore Turismo);
– genitorialità e assistenza alla persona: asili nido, doposcuola, babysitter, badanti, spese funerarie;
– mobilità sostenibile: trasporto pubblico;
– benessere della persona: attività sportive e culturali. 
L’importo massimo di rimborso è pari a 400,00 euro per ciascun lavoratore. 
È ammessa la presentazione di un massimo di 2 domande nel corso dell’anno, per un massimo complessivo di 2 linee di mutualità. Per presentare le domande, fino alle ore 17:00 di Venerdì 13 Dicembre 2024, è necessario scaricare la modulistica dai siti internet degli Enti (Ebt Fvg per il commercio ed Ebtur Fvg per il turismo). Dopo la compilazione, completa della documentazione richiesta, la domanda deve essere inviata all’indirizzo email dell’Ente Bilaterale territoriale di competenza come indicato nel modulo. Le domande saranno evase in ordine cronologico di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

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CCNL Chimica Industria: erogata l’ultima tranche di aumento contrattuale

5 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti 23,00 euro di aumento retributivo dal 1° luglio 2024

Il 28 giugno scorso, Federchimica e Farmindustria, con accordo siglato dalle Organizzazioni Sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl-Chimici, Fail-Confail e Fialc-Cisal, hanno provveduto a verificare gli scostamenti dell’inflazione per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl.
Difatti, dopo aver preso atto della pubblicazione dei dati a consuntivo dell’indice inflattivo IPCA, pubblicati il mese scorso, e l’incremento del trattamento economico minimo (Tem), riconosciuto con accordo dell’8 gennaio 2024, di 68,00 euro per la categoria D1 in parte già riconosciuta con la busta paga di gennaio, le Parti sociali hanno confermato l’erogazione della restante tranche, pari a 23,00 euro, a decorrere da luglio 2024.
Inoltre, le stesse hanno provveduto alla verifica degli scostamenti registrati da ISTAT tra inflazione prevista al momento del rinnovo del CCNL 13 giugno 2022 e quella reale per il biennio 2022-2023, decidendo che i residui inflattivi degli adeguamenti verranno regolati con il prossimo rinnovo contrattuale,

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Pensione iscritti alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG: nuove aliquote di rendimento

5 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS illustra le modifiche, per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, delle aliquote di rendimento e delle decorrenze per l’accesso alla pensione anticipata (INPS, circolare 3 luglio 2024, n. 78). 

L’articolo 1, commi 157 e 159, della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) prevede che le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono calcolate con l’applicazione dell’aliquota prevista nella tabella di cui all’allegato II alla medesima legge. 

 

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 161, della richiamata Legge di bilancio, le nuove aliquote di rendimento trovano applicazione per la liquidazione della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011 e della pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 4/2019, fermo restando che la nuova disciplina non può comportare un trattamento pensionistico di importo maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge in esame.

 

Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024, dunque, nella circolare in oggetto l’INPS fornisce istruzioni per l’applicazione delle nuove aliquote di rendimento e in materia di decorrenza della pensione anticipata.

 

Per i trattamenti pensionistici degli iscritti alle Casse pensioni sopra richiamate, aventi decorrenza dal 2 gennaio 2024, le quote di pensione determinate con il sistema di calcolo retributivo, con anzianità contributiva utile ai fini della misura inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono liquidate con l’applicazione dell’aliquota del 2,5% annua, fermo restando quanto disposto dall’articolo 17, comma 1, della Legge n. 724/1994.

 

L’aliquota pensionistica relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, utilizzata per il calcolo della quota di pensione di cui alla lettera b) dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 503/1992, è determinata sommando all’aliquota prevista dall’allegato II della Legge di bilancio 2024, in corrispondenza della contribuzione relativa al servizio utile ai fini della misura al 31 dicembre 1994, quella del 2% per l’anno 1995.

 

In tali fattispecie, pertanto, deve essere effettuato un doppio calcolo di pensione:

 

1) pensione calcolata applicando, con riferimento all’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della Legge di bilancio 2024;

2) pensione calcolata applicando per le quote di pensione retributive le aliquote di rendimento della tabella di cui all’allegato A della Legge n. 965/1965 e della tabella A allegata alla Legge n. 16/1986, quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG.

 

L’importo più basso sarà quello messo in pagamento.  

 

Nei casi in cui trovino applicazione le nuove aliquote di rendimento, come detto, il relativo trattamento pensionistico non può essere superiore rispetto a quello calcolato secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2023.

 

Sono poi previste alcune deroghe all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento di cui all’allegato II della Legge di bilancio 2024, ovvero le stesse non si applicano: ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’Amministrazione.

 

Riguardo alla decorrenza della pensione anticipata e della pensione per i lavoratori precoci, secondo le disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 162 e 163, della Legge di bilancio 2024, la stessa è determinata come segue:

  • per i soggetti la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, i trattamenti pensionistici in esame decorrono trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi 4 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi 5 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028;

  • le nuove decorrenze non trovano applicazione per le pensioni anticipate e per i lavoratori precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.

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CCNL Estetica Conflalavoro-Confsal: siglato il contratto

5 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

A livello economico previsti aumenti e l’erogazione dell’una tantum

Il 20 giugno è stato sottoscritto tra Conflavoro e Fesica-Confsal il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti delle aziende operanti nei settori Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere.
A livello economico tra le novità l’erogazione di un importo a titolo di una tantum pari a 50,00 euro a copertura del periodo di vacanza contrattuale, da erogare in unica soluzione con la retribuzione del mese di luglio 2024, riproporzionato nella misura del 70% per gli apprendisti.
Per quanto riguarda gli aumenti, di seguito i nuovi minimi.

LivelloMinimi dal 1° giugno 2024Minimi dal 1° gennaio 2025 Minimi dal 1° gennaio 2026Minimi dal 1° ottobre 2026
Livello Primo 1.593,50 euro1.651,00 euro1.700,20 euro1.723,80 euro
Livello Secondo1.456,00 euro1.508,50 euro1.553,10 euro1.574,80 euro
Livello Terzo1.380,00  euro1.430,00 euro1.473,00 euro1.493,00 euro
Livello Quarto1.301,00 euro1.348,50 euro1.388,90 euro 1.407,80 euro

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Ebav Veneto: contributo alle aziende per i costi di trascrizione e/o variazione

4 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le aziende artigiane della categoria trasporto merci possono richiedere il contributo solo se in regola con Ebav alla data di decesso titolare/socio

Entro il 31 luglio 2024 le aziende artigiane della categoria trasporto merci possono richiedere un contributo per i costi di trascrizione e/o variazione, sostenuti nell’anno di competenza 2023, da comunicare agli Enti preposti nel caso in cui risulti necessario operare modifiche a causa del decesso di titolare/socio azienda. Il contributo è previsto solo nel caso in cui sia presentata contestualmente una domanda A85 per spese funerarie titolare. Per il servizio in questione, l’accesso alle prestazioni Ebav è considerato possibile solo se l’azienda risulta in regola con Ebav alla data di decesso titolare/socio.
Il contributo è pari al 100% dei costi sostenuti. Il massimo erogabile è:
– 1.500,00 euro se l’azienda è aderente a Ebav da meno di 5 anni; 
– 3.000,00 euro se l’azienda è aderente a Ebav da più di 5 anni.
I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
Ebav informa che potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

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Rapporto situazione personale maschile e femminile: prorogato il termine

4 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

La compilazione potrà avvenire entro il 20 settembre 2024 (D.I. 2 luglio 2024).

Il Decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 2 luglio 2024 ha spostato il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2022-2023, inizialmente fissato al 15 luglio 2024 al 20 settembre 2024.

Lo slittamento si è reso necessario al fine di consentire a tutti gli attori di poter accedere alla piattaforma in modo efficace, attese le modifiche introdotte dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 giugno 2024, adottato di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia.

Comunque, fin dal 4 giugno scorso è disponibile per la compilazione, sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Servizi Lavoro, il nuovo modello telematico per la presentazione del rapporto biennale da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti. Peraltro, da quest’anno è stata anche resa disponibile la funzionalità di upload con file in formato “.xls” dei dati richiesti dal modello.

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