Studio Vannucchi & Associati

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CCNL Agricoltura Operai e florovivaisti: avviata la trattativa per il rinnovo

5 Dicembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Presentata la piattaforma sindacale con focus su salari e stagionalità

Lo scorso 3 dicembre 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil e le Associazioni datoriali Confagricoltura, Coldiretti, Cia incentrato sull’apertura delle trattative per il rinnovo del CCNL di settore, che scade il prossimo 31 dicembre 2025.

L’incontro si è incentrato sulla presentazione della piattaforma sindacale con le relative proposte che puntano alla tutela e al rafforzamento dei diritti e al riconoscimento della professionalità dei lavoratori.

Al fine di contrastare l’inflazione e la perdita di potere di acquisto dei lavoratori, i sindacati hanno proposto un aumento salariale del 6,5% nel biennio 2026-2027.
Altri temi contemplati dalla piattaforma sindacale riguardano:

– valorizzazione e la garanzia della continuità lavorativa in un settore fortemente caratterizzato dalla stagionalità;

– tutela e integrazione dei lavoratori stranieri nonché di quelli stagionali;

– effetti dei cambiamenti climatici sul lavoro agricolo;

– miglioramento delle condizioni riguardo a bilateralità, welfare contrattuale, permessi, mercato del lavoro, sistema degli appalti e contrasto alla violenza di genere.

Infine, le Sigle sindacali hanno chiesto di dare piena applicazione alla legge sul caporalato, attraverso l’istituzione di sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità e il potenziamento degli Enti Bilaterali in merito a welfare, previdenza, salute, sicurezza e formazione.

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CCNL Penne, spazzole e pennelli: iniziata la trattativa

5 Dicembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Chiesto un aumento salariale per il triennio pari 230,00 euro lordi mensili complessivi (TEC)

Il 4 dicembre è iniziata la trattativa tra Assospazzole e Pennelli, Assoscrittura e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil per il rinnovo del CCNL per gli addetti alle aziende produttrici di penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini.

Durante l’incontro i sindacati hanno esposto le seguenti riichieste:

– dal punto di vista economico è stato richiesto l’aumento salariale pari a 230,00 euro lordi complessivi sul TEC l’innalzamento al 2,5% del contributo aziendale destinato alla previdenza complementare oltre ad un aumento di 18,00 euro per il fondo sanitario integrativo Sanimoda

– dal punto di vista normativo richiesto un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; aumento delle ore di formazione; maggiori tutele in materia di conciliazione vita/lavoro; l’introduzione d strumenti per sostenere innovazione, qualità e sostenibilità  del comparto.

 

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Regime piccole imprese: modalità e termini per l’attribuzione del numero di identificazione EX

5 Dicembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate apporta modifiche al precedente provvedimento n. 460166/2024, il quale reca disposizioni attuative del D.Lgs. n. 180/2024, riguardante il regime speciale per le piccole imprese (attuazione della direttiva (UE) 2020/285) e le modalità di trasmissione della comunicazione preventiva (Agenzia delle entrate, provvedimento 4 dicembre 2025, n. 551770).

La modifica specifica riguarda il punto 7.4, secondo periodo, del provvedimento n. 460166/2024. Le parole “Dalla data di trasmissione agli Stati di esenzione” sono sostituite con le seguenti: “Dalla data di ricevimento della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate”. Tale modifica, al fine di chiarire la tempistica per l’ammissione al regime di franchigia, precisa il termine di 35 giorni lavorativi per l’assegnazione del suffisso EX decorre dalla ricezione della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate. 

Per avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione, i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a effettuare una comunicazione preventiva all’Agenzia. Questa comunicazione è finalizzata all’ottenimento del numero di identificazione EX.
La comunicazione preventiva è trasmessa dal soggetto stabilito attraverso i servizi online dell’Agenzia delle entrate. Essa deve contenere diverse informazioni, tra cui: codice fiscale, denominazione, natura giuridica, domicilio fiscale, attività prevalente/secondarie, dichiarazione di non essere registrato al regime SME-SS in altro Stato di stabilimento, gli Stati di esenzione in cui si intende avvalersi del regime, eventuali altri identificativi IVA, e il volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati dell’Unione europea nei due anni civili precedenti e nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva.

Se gli Stati di esenzione hanno soglie differenziate per settori, i volumi di affari devono essere indicati distintamente per ciascun settore.
La comunicazione preventiva può essere trasmessa anche da un intermediario con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente.

La trasmissione della comunicazione preventiva è consentita a decorrere dal 1° gennaio 2025.
La trasmissione è preclusa ai soggetti stabiliti:

  • il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea sia stato superiore a 100.000 euro nell’anno civile precedente la comunicazione;
  • il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea sia stato superiore a 100.000 euro nel periodo dell’anno civile in corso fino al momento della trasmissione;
  • il cui volume d’affari nello Stato di esenzione indicato nella comunicazione sia superiore al massimale previsto dalla direttiva SME-SS per ogni singolo Stato.

La correzione di una comunicazione preventiva già trasmessa è consentita entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla data di trasmissione. Dopo tale termine, la correzione è inibita fino alla ricezione del riscontro della comunicazione già inviata da parte degli Stati di esenzione.
I soggetti autorizzati devono effettuare l’aggiornamento della comunicazione preventiva se interviene una variazione delle informazioni fornite, quando intendono avvalersi del regime in Stati membri differenti da quelli già indicati, oppure quando decidono di cessare l’applicazione del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione.
La comunicazione preventiva è predisposta e trasmessa mediante la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate esegue controlli formali in fase di compilazione e controlli successivi alla trasmissione. Superati i controlli, l’Agenzia trasmette la comunicazione o l’aggiornamento agli Stati di esenzione. Il termine per l’ammissione decorre dalla data di ricevimento della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia attribuisce al soggetto stabilito il numero di identificazione EX all’esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzione, o alla decorrenza dei termini per mancata risposta da parte degli Stati di esenzione. La procedura web permette la consultazione delle comunicazioni inviate, la correzione, e la consultazione delle ricevute relative agli esiti istruttori e di riscontro.

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Contribuzione agricola: la comunicazione dell’esito dei controlli

5 Dicembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

In corso l’invio dei provvedimenti di annullamento parziale o totale dell’agevolazione già concessa ai soggetti interessati (INPS, messaggio 4 dicembre 2025, n. 3703).

L’INPS ha comunicato che sono stati completati i controlli ex post per accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legge previsti per l’accesso all’esonero parziale dei contributi, previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis della Legge n. 178/2020 e che è in corso l’invio dei provvedimenti di annullamento parziale o totale dell’esonero già concesso ai soggetti interessati.

È possibile procedere al pagamento degli importi dovuti utilizzando le indicazioni disponibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente” alla voce “Telematizzazione” > “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020” > “Controlli ex post” > “Dettaglio”, accedendo sul sito istituzionale dell’INPS con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS).

Avverso tali provvedimenti, è possibile proporre istanza di riesame utilizzando la funzionalità descritta nel messaggio INPS n. 803/2022 e inviare la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link “Riesame” raggiungibile, autenticandosi con la propria identità digitale, al seguente percorso: “Cassetto previdenziale del contribuente” > “Telematizzazione” > “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020” > “Riesame”.

Nel caso in cui l’utente abbia già presentato un’istanza di riesame, la procedura non consente di presentarne una nuova. In tale caso, l’utente è tenuto a rappresentare la necessità di riproporre l’istanza di riesame attraverso la funzione “Com. bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente” > “Contatti”, selezionando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”.   

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Semplificazione in materia di attività economiche e di servizi a favore di cittadini e imprese

4 Dicembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicata in G.U. la Legge 2 dicembre 2025, n. 182 recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

Tra le novità più significative contenute nel provvedimento in materia di lavoro e immigrazione, si segnalano:

– la riduzione da 12 a 6 mesi del termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all’annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici (articolo 1, L. n. 182/2025);

– la semplificazione della disciplina della professione di guida alpina, intervenendo sulla Legge n. 6/1989 recante ordinamento della professione in questione (articolo 10, L. n. 182/2025);

– l’integrazione della disciplina volta a incentivare la creazione o la riqualificazione e l’ammodernamento degli alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, con l’inserimento del comma 2-bis all’articolo 14 del D.L. n. 95/20252 (articolo 12, L. n. 182/2025);

– con modifiche all’articolo 328 del Codice della navigazione, si interviene anche in materia di contratti di arruolamento del comandante della nave, degli altri membri dell’equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di bordo (articolo 16, L. n. 182/2025);

– le modifiche e le integrazioni apportate al D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione) in materia di procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in favore di cittadini di Stati non appartenenti all’UE (articolo 4, L. n. 182/2025). E’ inoltre modificato l’articolo 24-bis, cit., concernente la procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini non comunitari (articolo 20, L. n. 182/2025) e l’articolo 27-quater, comma 6, cit. con cui si riduce da 90 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati da parte dello sportello unico per l’immigrazione (articolo 21, L. n. 182/2025);

– si inserisce all’articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015, il comma 2-bis, con cui si prevede che il lavoratore, che fruisce del trattamento di integrazione salariale, debba informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un’attività lavorativa per la quale ha provveduto a fornire all’INPS la relativa comunicazione (articolo 22, L. n. 182/2025);

– in materia di lavoro occasionale in agricoltura è prorogata anche per l’esercizio 2025 l’applicazione della disciplina relativa alle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, di cui ai commi da 344 a 354 della Legge di bilancio 2023 (articolo 23, L. n. 182/2025).

 

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CCNL Funzioni centrali: prosegue la trattativa per il rinnovo

4 Dicembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Aran conferma le risorse disponibili, Fp-Cgil chiede garanzie anti inflazione e recupero del potere d’acquisto

Lo scorso 3 dicembre si è svolto, tra le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Funzioni Centrali e l’Aran, l’incontro di apertura della trattativa di rinnovo del CCNL di settore per il triennio 2025-2027.

Durante l’apertura dell’incontro l’Aran ha espresso l’auspicio di concludere il rinnovo in tempi ragionevoli ed ha ricordato gli elementi caratterizzanti dei contratti precedenti come la riforma dell’ordinamento professionale del CCNL 2019-2021 e il consolidamento degli istituti in quello del 2022-2024.
L’Agenzia ha, inoltre, confermato le risorse disponibili che saranno illustrate nel prossimo incontro.

Fp-Cgil ha sottolineato la necessità di compensare la perdita di potere d’acquisto delle retribuzioni subita dai lavoratori del comparto nel triennio 2022-2024 e ha richiesto l’individuazione di meccanismi di salvaguardia per prevenire scostamenti tra l’inflazione programmata e quella effettiva registrata.

Il sindacato ha, inoltre, sollevato la questione del sistema di relazioni sindacali che tende all’esclusione, dai tavoli di confronto, delle Sigle non firmatarie dell’accordo e chiede, pertanto, il rafforzamento dei rapporti e la revisione della disciplina della titolarità e delle agibilità sindacali, riconoscendo il legame esistente tra rappresentatività certificata e partecipazione dei lavoratori. 

Gli altri temi discussi nell’incontro hanno interessato:

– la garanzia dell’applicazione, in tutte le amministrazioni, del nuovo ordinamento professionale con risorse dedicate;

– la tutela del lavoro agile;

– la garanzia della presenza di persone con disabilità nella pubblica amministrazione;

– l’impatto dell’intelligenza artificiale e la conseguente necessità di garantire la formazione continua per rispondere alle sfide tecnologiche.

L’Aran, a chiusura dell’incontro, ha ribadito che spetta al CCNL e agli ACNQ (Accordi Collettivi Nazionali Quadro) disciplinare il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali ai tavoli di confronto.

Il prossimo incontro è stato fissato per il 18 dicembre 2025.

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Utilizzo credito da DTA da parte del cessionario: la compensazione non rientra tra le modalità consentite

4 Dicembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con la risposta del 4 dicembre 2025, n. 300, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulla cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA).

L’istante ha acquistato dalla crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle imposte anticipate (DTA) di cui all’articolo 2, commi da 55 a 58, del D.L. n. 225/2010. I crediti, chiesti a rimborso in dichiarazione, sono stati ceduti all’istante ai sensi dell’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973.
L’istante, in qualità di cessionaria, chiede se sia possibile utilizzare tali crediti da trasformazione delle DTA in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. In particolare, chiede se sia possibile estendere al caso concreto l’orientamento espresso con la risoluzione n. 32/E/2025, resa nell’ambito della cessione dei crediti d’imposta da trasformazione delle DTA operata ai sensi dell’articolo 44-bis del D.L. n. 34/2019. L’istante chiede, inoltre, se sia corretto esporre i crediti ricevuti all’interno del quadro RU del Modello Redditi SC per consentire l’indicazione dell’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione.

 

L’Agenzia fa presente che l’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973, che disciplina la cessione dei crediti, prevede che “le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi“. La norma stabilisce inoltre che “il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione“.

 

Richiamando la risposta ad interpello n. 253/2025, in tema di cessione di crediti da DTA ex articolo 44-bis del D.L. n. 34/2019, è stato chiarito che l’articolo 43-bis disciplina espressamente le cessioni dei crediti chiesti a rimborso e prevede l’altrettanto espresso divieto di ulteriore cessione.
Secondo l’orientamento già espresso “il cessionario potrà, pertanto, solo monetizzare l’importo del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso senza possibilità di utilizzo in compensazione né di ulteriore cessione”. Tale principio è stato ribadito con la successiva risposta ad interpello n. 259/2025. In questa risposta è stato precisato che “l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione, ma anche la compensazione dello stesso ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997”. Di conseguenza, la compensazione non rientra tra le modalità di utilizzo del credito da DTA da parte del cessionario che ha acquistato il credito ai sensi dell’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973.

 

L’Agenzia ritiene, dunque, che la possibilità di utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 un credito ceduto ai sensi dell’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973 è esclusa nel caso di specie.

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CCNL Edilizia Artigianato: novità sul  FAQS

4 Dicembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nuove precisazioni sulle modalità di erogazione del  Fondo qualificazione e sviluppo

Lo scorso 21 novembre 2025 è stato sottoscritto da Anaepa Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia e Feneal-Uil, Filca.-Cisl, Fillea-Cgil il verbale di accordo che definisce le modalità di erogazione al Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo dell’importo di 2,00 euro mensili per ogni dipendente dal 1° ottobre 2025: 

– per i lavoratori di una stessa impresa che nello stesso mese sono denunciati in più province (e quindi in più Casse Edili/Edilcasse), il versamento, è effettuato nella Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza dell’impresa, intendendosi per tale quella della circoscrizione in cui la stessa ha la sede legale/amministrativa e/o operativa;

– per le imprese con soli dipendenti impiegati è ammessa la possibilità, al momento, di accantonare le somme dovute in attesa dell’avvio della DUE (Denuncia Unica Edile). 

– Per le imprese che hanno dipendenti in “aspettativa non retribuita” per l’intero mese e regolarmente denunciati in Casa Edile/Edilcassa, si attiva l’esonero dal pagamento.

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Disoccupazione agricola 2025 e CISOA: l’equiparazione al lavoro

4 Dicembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Illustrati gli effetti della disciplina di cui al comma 2 dell’articolo 10-bis del D.L. n. 92/2025 (INPS, circolare 3 dicembre 2025, n. 149).

L’articolo 10-bis, comma 2 del D.L. n. 92/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 113/2025 ha equiparato al lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, i periodi di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato per emergenze climatiche nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025.

L’INPS, con la circolare in commento, ha illustrato gli effetti della nuova disciplina sul calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2025, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari, al campo di applicazione della misura di equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA fruiti, agli impatti della norma sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso all’indennità in argomento, al calcolo della stessa e alla retribuzione di riferimento da utilizzare per l’individuazione dell’importo da erogare in relazione ai periodi di CISOA equiparati al lavoro.

Vengono, però, esclusi dalla CISOA per intemperie gli operai agricoli dipendenti da cooperative e loro consorzi (Legge n. 240/1984) i quali, da gennaio 2022, accedono alla NASpI.

I requisiti di accesso

In particolare, possono accedere all’indennità di disoccupazione agricola per intemperie stagionali:

– gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) che abbiano prestato, nel 2025, almeno un giorno di lavoro effettivo;
– gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) che siano iscritti negli elenchi annuali, riferiti al 2025, per almeno un giorno di effettivo lavoro.

Infine, nella circolare in argomento, l’INPS ha anche illustrato i requisiti contributivi per accedere all’indennità di disoccupazione agricola, le modalità di calcolo dell’indennità e la retribuzione di riferimento.

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Accise su gas naturale ed energia elettrica: dettagli su usi domestici, non domestici e usi promiscui

3 Dicembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce “ulteriori indicazioni in merito alle modifiche alla disciplina dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica” introdotte con il D.Lgs. n. 43/2025 (Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare 2 dicembre 2025, n. 32).

Le modifiche hanno interessato i settori d’imposta in questione, intervenendo in modo particolare su:

  1. La qualificazione delle aliquote d’accisa applicabili al gas naturale impiegato per usi di combustione, sostituendo la distinzione tra “usi civili” e “usi industriali” con quella tra “usi domestici” e “usi non domestici”.

  2. La disciplina specifica per il gas naturale impiegato per usi di combustione destinato ad un uso promiscuo.

  3. La rimodulazione dei termini e delle modalità di versamento dell’accisa, prevedendo la presentazione di due dichiarazioni semestrali in luogo di un’unica dichiarazione annuale di consumo.

  4. La disciplina relativa al versamento e alla gestione della cauzione d’imposta da prestarsi dai soggetti che svolgono attività di vendita del gas naturale e dell’energia elettrica, prevedendone l’adeguamento periodico.

  5. La rimodulazione dei termini per l’invio delle comunicazioni mensili dei quantitativi fatturati da parte dei venditori.

L’articolo 1, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 43/2025 ha riscritto l’articolo 26 del D.Lgs. n. 504/1995, prevedendo che il gas naturale destinato alla combustione sia assoggettato ad aliquote d’accisa per usi domestici e per usi non domestici, mantenendo immutata la misura delle aliquote. Il Legislatore ha inteso esplicitare la differenziazione dei livelli di tassazione in modo strettamente correlato al dato oggettivo della destinazione d’impiego del gas naturale.

L’articolo 26, nella versione applicabile dal 1° gennaio 2026, stabilisce al comma 4 che “È considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze”.
Il presupposto applicativo dell’aliquota “per usi domestici” è individuato nella destinazione ad un uso abitativo delle unità immobiliari.
Rientrano altresì nell’uso domestico:

– la combustione nei locali degli uffici pubblici, degli istituti di credito e degli istituti di istruzione (sia pubblici che privati);

– la combustione negli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva;

– i consumi per il riscaldamento delle abitazioni del proprietario, dei dirigenti e degli impiegati dell’impresa eventualmente ubicate nell’interno delle fabbriche;

– l’utilizzo del gas naturale destinato al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del gas a servizio degli immobili.

 

L’aliquota d’accisa “per usi non domestici” trova applicazione secondo un criterio di residualità, ricadendo in tale ambito gli impieghi del gas naturale realizzati per lo svolgimento di attività in locali non destinati ad usi abitativi.
Tale aliquota risulta applicabile ai consumi effettuati:

– in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi, nelle attività artigianali ed agricole;

– nel settore alberghiero, della distribuzione commerciale e negli esercizi di ristorazione;

– negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;

– nei consumi relativi al teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche specificate, anche se riforniscono utenze domestiche;

– nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, data la loro preminente funzione assistenziale.

 

Rientrano ora nel perimetro “usi non domestici” (dal 1° gennaio 2026) diverse fattispecie sino ad oggi escluse dall’aliquota “per usi industriali“:

  • impiego di gas naturale in biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli e simili;
  • consumi relativi a poliambulatori per fisioterapia e alle case di cura;
  • consumi effettuati per lo svolgimento dell’attività di cremazione dei defunti;
  • lavanderie, anche self-service, enti fiera e ospedali;
  • consumi relativi alle attività connesse a quella produttiva (uffici amministrativi, mense aziendali, docce, abitazione del custode, ecc.), a condizione che siano svolte in locali ubicati all’interno del recinto delle imprese.

L’aliquota “per usi non domestici” non ha natura di aliquota agevolata, ma è un’aliquota specificamente prevista. Per il suo riconoscimento, i consumatori finali sono tenuti a fornire al proprio venditore una dichiarazione contenente la descrizione dell’attività svolta, degli impieghi del gas naturale e l’indicazione dell’iscrizione presso la competente Camera di commercio. I venditori possono applicare l’aliquota a partire dalla data di presentazione di tale dichiarazione.

Il comma 6 dell’articolo 26 riformulato definisce l’uso promiscuo come “l’utilizzo contestuale del gas naturale, fornito a un unico punto di riconsegna, in impieghi differenti, con esclusione dell’uso per autotrazione, relativamente ai quali è prevista l’applicazione di distinte aliquote di accisa, l’esenzione o la non sottoposizione ad accisa”. In queste situazioni, la discriminazione dei quantitativi deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi. Il cliente finale è tenuto a presentare al fornitore una richiesta specifica che precisi:
– le quote percentuali del gas naturale consumato nei distinti impieghi;

– una stima del quantitativo annuale di gas naturale previsto.

Questa richiesta deve essere corredata da una dichiarazione che attesti l’attività economica svolta e la sussistenza dei presupposti per i trattamenti tributari, nonché da una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato. In assenza di tale documentazione, l’intera fornitura sarà assoggettata alla tassazione definita nel contratto di somministrazione.

Il D.Lgs. n. 43/2025 ha modificato la regolamentazione, introducendo l’articolo 26-ter per il gas naturale e riformulando l’articolo 55 per l’energia elettrica.
Per entrambi i settori d’imposta, il termine per il versamento dell’accisa dovuta è stato fissato alla fine di ciascun mese. I soggetti obbligati sono tenuti alla presentazione di due dichiarazioni semestrali, da effettuare entro i mesi di settembre (per il semestre gennaio-giugno) e marzo (per il semestre luglio-dicembre), in luogo dell’unica dichiarazione annuale.

 

Per l’anno d’imposta 2025, la dichiarazione annuale deve essere presentata, nella formulazione vigente per il 2025, entro la fine del mese di marzo 2026. Entro lo stesso termine deve essere effettuato l’eventuale versamento di conguaglio. Le somme versate in eccedenza per l’anno 2025 possono essere detratte dai successivi versamenti di acconto oppure richieste a rimborso ai sensi dell’articolo 14 del TUA, entro il termine biennale di decadenza. Analogamente, l’eventuale eccedenza per ogni singolo semestre (a partire dal 2026) può essere detratta dai versamenti successivi o richiesta a rimborso.

Rispetto alle vigenti destinazioni d’uso applicabili fino al 31 dicembre 2025 e presenti nella dichiarazione annuale di consumo per il corrente anno, dal prossimo
anno i quantitativi di gas naturale e di energia elettrica forniti a clienti UE o extra-UE saranno inseriti in sezioni distinte da quelle riguardanti la liquidazione dell’accisa, stante la non applicabilità dell’imposta a tali cessioni.

Devono essere riportati negli allegati le nuove destinazioni d’uso da applicare a partire dal 1° gennaio 2026, con l’indicazione delle precedenti codifiche delle stesse per comodità di lettura e confronto. Ferma restando la necessità di riportare nelle comunicazioni mensili e nelle dichiarazioni semestrali relative ai consumi fatturati a partire dal 1° gennaio 2026 le nuove destinazioni d’uso, i venditori possono indicare in tali documenti le codifiche vigenti fino al 31 dicembre 2025, avendo cura di comunicare all’Ufficio dell’Agenzia competente per ambito l’applicazione delle precedenti codifiche.

Le nuove disposizioni trasferiscono sui soggetti obbligati l’onere relativo allo svolgimento delle attività necessarie a garantire l’adeguatezza della cauzione prestata.
A partire dal 1° gennaio 2026, la cauzione deve essere prestata in misura pari al 15% dell’accisa annua. L’importo della cauzione deve essere adeguato trimestralmente (entro la fine del primo mese successivo al trimestre di riferimento), in modo da essere non inferiore alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti.

A partire dal 1° gennaio 2026, i soggetti obbligati venditori devono trasmettere le comunicazioni mensili relative ai quantitativi di prodotto fatturati entro la fine del mese solare successivo a quello a cui fanno riferimento.

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