Studio Vannucchi & Associati

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CCNL Farmacie Aziende Municipalizzate: proseguono i negoziati

12 Dicembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tema dell’incontro sono stati i salari e nuove mansioni

Lo scorso 10 dicembre è continuato il confronto per il rinnovo del CCNL Farmacie comunali, scaduto il 31 dicembre 2024 ed applicato ad oltre 6mila professionisti.

I temi trattati sono stati il potere d’acquisto dei salari e l’integrazione di nuove mansioni nell’ambito dei nuovi servizi erogati dalle farmacie comunali.

Per quanto riguarda i salari, Assofarm ha evidenziato la differenza retributiva tra i dipendenti  delle farmacie municipalizzate ed i dipendenti delle farmacie private e l’associazione datoriale ha annunciato di avanzare una nuova proposta economica e valutare un’estensione della vigenza contrattuale a quattro anni.

Per quanto rigaurda l’inseimento di nuove mansioni, invece, è stato proposto un tavolo tecnico per valutare le nuove attività.

Il prossimo incontro è fissato al 29 gennaio 2026.

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Assegno di incollocabilità: l’adeguamento dei limiti di età

12 Dicembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite istruzioni in merito agli aggiornamenti previsti dall’articolo 9, comma 1 del D.L. n. 159/2025 (INAIL, circolare 11 dicembre 2025, n. 55).

L’INAIL ha fornito istruzioni in materia di aggiornamenti dei limiti di età per l’erogazione dell’assegno di incollocabilità. Tali aggiornamenti sono stati stabiliti dall’articolo 9, comma 1 del D.L. n. 159/2025 che ha elevato il limite massimo di età previsto per la ricezione dell’assegno erogato dall’INAIL, introducendo un criterio di adeguamento periodico all’età pensionabile.

Con la circolare in commento, l’Istituto nelle more della conversione in legge della predetta disposizione, precisa che dal 1° gennaio 2026 viene estesa la fruizione dell’assegno di incollocabilità sino al compimento del 67° anno di età agli assicurati che siano in possesso dei previsti requisiti.

In base alla nuova formulazione introdotta, l’eventuale innalzamento dell’età pensionabile comporterà l’adeguamento automatico anche del limite anagrafico per ottenere la prestazione economica.

L’estensione si applica alle seguenti categorie di assicurati:

– titolari di rendita diretta con assegno attualmente in corso di erogazione che, a far data dal 1° gennaio 2026, compiano il 65° anno di età;

– titolari di rendita diretta che, in possesso dei requisiti, abbiano compiuto il 65° anno di età anteriormente al 1° gennaio 2026 e, pertanto, non siano più in godimento dell’assegno;

– titolari di rendita diretta che, in possesso dei requisiti, non abbiano mai presentato istanza e, pertanto, non abbiano mai fruito dell’assegno.

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CCNL Cooperative Sociali (Unci-Confsal): siglato il rinnovo 

12 Dicembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabiliti minimi retributivi, contributi e EDR 

Lo scorso 25 novembre 2025 l’Organizzazione sindacale Fesica-Confsal e le Associazioni datoriali Unci, Aifos, Assoeserecenti, Confimprese Italia, Italpmi, Uci, Valitalia Pmi hanno siglato il rinnovo del CCNL di settore avente validità dal 1° dicembre 2025 al 30 novembre 2028. L’accordo riguarda le cooperative e le imprese sociali che operano nei settori socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo.

Il suddetto rinnovo stabilisce i nuovi minimi retributivi per i lavoratori del comparto.

LivelloMinimi conglobati mensili
A11.359,85
A21.372,53
B11.436,79
C11.545,21
C21.591,06
C3/D11.637,57
C3/D1 con I.P.1.637,57
D21.727,83
D2 con I.P.1.727,83
D3/E11.839,15
E21.985,42
E2 con I.P.1.985,42
F12.192,54
F1 con I.P.2.192,54
F22.504,09
F2 con I.P.2.504,09

Il contratto definisce le quote contributive a carico del datore di lavoro e del lavoratore, da destinare all’Ente bilaterale scelto per 12 mensilità. L’Impresa che ometta il versamento delle quote di finanziamento dell’Ente è tenuta a corrispondere al lavoratore un EDR d’importo mensile pari a 30,00 euro.

Associazione datorialeEnte bilateraleDatoreLavoratore
AifosObinaf7,00 1,50 
AssoeserecentiEbips7,00 1,50 
Confimprese ItaliaEbil7,00 1,50 
ItalpmiEbinalf7,00 1,50 
UnciFueb7,00 1,50 
Valitalia PmiEnbilav7,50 1,00 

L’accordo prevede, inoltre, istituti di flessibilità come la Banca Ore per il recupero delle ore straordinarie e la Banca Ore Formazione per l’aggiornamento professionale non obbligatorio.

Per quanto riguarda la previdenza complementare il contratto stabilisce che il contributo a carico dell’azienda non potrà superare l’1,50% degli elementi retributivi ai fini del calcolo del TFR.

Per l’Assistenza sanitaria integrativa viene stabilito un contributo mensile in favore di Ob Italia salute di 15,00 euro per ciascun lavoratore, di cui 13,00 euro a carico del datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un EDR pari ad 40,00 euro da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL.

Infine Il CCNL introduce nuovi profili specifici per il personale addetto alla gestione degli strumenti di Intelligenza Artificiale in azienda.

 

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Trattamento fiscale della cessione di clientela professionale

12 Dicembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate si occupa di chiarire il trattamento fiscale applicabile ai fini dell’IVA, dell’imposta di registro, delle imposte dirette e ai fini ISA alla cessione da parte di un professionista della propria clientela in vista della cessazione della propria attività professionale (Agenzia delle entrate, risposta 12 dicembre 2025, n. 311).

L’Istante, un dottore commercialista, intende cessare la propria attività, e a tal fine procede:
– alla cessione a se stessa di tutti i beni materiali e immateriali, beni che sono totalmente ammortizzati, precisando che la collega a cui intende effettuare la cessione non è interessata ad acquisire il computer con licenza software e la stampante, avvalendosi già di altre macchine ufficio e licenza software;
– alla fatturazione di tutti i compensi ai propri clienti, concordando che essi provvedano al pagamento delle fatture entro il termine di chiusura della posizione IVA.
Inoltre, l’Istante intende cedere la parte ”cedibile” della propria clientela (relativa a contratti di consulenza con i clienti, esclusi gli incarichi di sindaco e revisione o collaborazioni con altri studi professionali che non rientrano tra quelli ”cedibili”) ad una propria collega persona fisica, pattuendo un pagamento rateale in tre annualità. L’Istante precisa che si è appoggiata a studi professionali di colleghi commercialisti utilizzando le loro strutture, non si avvale di personale dipendente, e i beni materiali e immateriali di sua proprietà (computer, stampante, cellulare, autovettura) risulteranno totalmente ammortizzati. Tali beni verranno ”ceduti” alla stessa Istante, e l’autovettura e il cellulare verranno utilizzati anche dopo la cessazione per uso quotidiano personale.
Pertanto, l’Istante rappresenta che la clientela ”cedibile” costituisce l’unico bene e l’unico complesso di rapporti giuridico-economici suscettibile e idoneo a consentire alla collega cessionaria l’esercizio dell’attività professionale.
L’Istante, in regime di contabilità semplificata e in vista del pensionamento, vorrebbe chiudere la partita IVA. Pertanto, con riferimento all’incasso rateale derivante dalla cessione della clientela, chiede:

  • ai fini IVA, se la cessione rientri tra le operazioni escluse da IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera b), del D.P.R. n. 633/1972, e se, di conseguenza, il relativo contratto di cessione debba essere assoggettato ad imposta di registro;
  • se, qualora venga confermata l’esclusione IVA, sussista, in ogni caso, l’obbligo di mantenere la propria posizione IVA aperta fino all’incasso di tutti i compensi, ai fini delle imposte dirette;
  • ai fini delle imposte dirette, se debba assoggettare detti compensi a tassazione ordinaria ai sensi dell’articolo 54 del TUIR, o se ricorrendo le condizioni, emettere fattura senza IVA ai sensi del regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014);
  • ai fini ISA, se possa indicare il codice ”4” (periodo di non normale svolgimento dell’attività) per i primi due anni e il codice ”2” (cessazione dell’attività nel corso del periodo di imposta) nell’ultimo anno.

Inoltre, l’Istante chiede di sapere se, qualora fosse possibile chiudere la propria posizione IVA, i compensi rateali percepiti possano essere dichiarati nei rispettivi Modelli Redditi PF, quadri RL, quali redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate in modo abituale e professionale.

 

L’Agenzia osserva che l’articolo 2, comma 3, lettera b) del Decreto IVA esclude le cessioni aventi per oggetto un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale. Tuttavia, nel caso di specie, l’Istante intende unicamente effettuare la mera cessione di un ”portafoglio clienti” nei confronti di un’altra persona fisica. Questo ”portafoglio clienti” non può, da solo, integrare un complesso unitario di attività organizzato per l’esercizio di un’attività professionale.

 

In linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’Agenzia ribadisce che il rapporto tra professionista e cliente è connotato “dall’intuitu personae”, e la capacità di attrarre clientela non può essere assimilata ad un bene immateriale autonomamente trasferibile. La cessione di clientela configura un corrispettivo di una prestazione di servizio, consistente nell’impegno del cedente a favorire il soggetto subentrante nella prosecuzione del rapporto (obbligazioni di fare e non fare).

 

Di conseguenza, al trasferimento di clientela non è applicabile l’articolo 2, comma 3, lettera b), del Decreto IVA. L’operazione è imponibile ai fini dell’imposta, in quanto costituisce prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto IVA.

L’imposta di registro è dunque applicabile in misura fissa ai sensi dell’articolo 40, comma 1, TUR.
Riguardo la cessione all’Istante dei beni utilizzati (computer, stampante, ecc.), essa costituisce destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare anche se determinata da cessazione dell’attività, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 5) del Decreto IVA, salvo che per tali beni non sia stata operata la detrazione IVA all’acquisto.

Inoltre, in base al comportamento concludente dell’Istante (applicando l’IVA), non sussistono i requisiti per avvalersi del regime forfetario.

 

Ai fini delle imposte dirette, l’articolo 54, comma 1, del TUIR, stabilisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo. I corrispettivi percepiti per la cessione della clientela sono implicitamente inclusi nel reddito di lavoro autonomo e sono soggetti a tassazione ordinaria.
Il lavoratore autonomo deve conservare la partita IVA fino all’incasso dell’ultima rata. L’attività professionale non si considera cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti. I corrispettivi conservano la natura di redditi di lavoro autonomo da assoggettare a tassazione ordinaria secondo il principio di cassa e vanno indicati nel quadro RE del Modello Redditi PF.

L’Istante potrà ottenere la chiusura della Partita Iva solo dopo avere percepito tutte le rate.

 

Infine, in merito agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), l’Istante dovrà indicare il codice ”4” (periodo di non normale svolgimento dell’attività) nell’anno di stipula della cessione e in quello successivo, e il codice ”2” (cessazione dell’attività nel corso del periodo di imposta) nell’anno in cui chiuderà la Partita IVA.

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CCNL Autorimesse/Noleggio Automezzi: siglata l’ipotesi di accordo

11 Dicembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’accordo prevede un aumento medio di 238,00 euro per i circa 20mila addetti del settore

Con un comunicato stampa del 10 novembre 2025, le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo del CCNL Noleggio Automezzi scaduto il 31 dicembre 2024. Il testo è stato siglato insieme all’Associazione datoriale Aniasa e riguarda circa 20mila addetti del settore.

Tra le novità di maggiore rilievo vi è senza dubbio l’aumento economico per il triennio 2025-2027 pari a 238,00 euro al livello medio, di cui 200,00 euro sul tabellare. Gli aumenti saranno erogati in 4 tranches a partire da gennaio; mentre, i 560,00 euro al livello medio sarranno erogati a titolo di vacanza contrattuale. 

Le novità riguardano, anche, gli aspetti normativi. Infatti, è stata introdotta la sezione appalti, al fine di consolidare il percorso di contratto di filiera e di evitare il dumping contrattuale. Inoltre, è prevista anche la verifica sul lavoro part-time, con la previsione di consolidamento delle ore di lavoro supplementare e attività di monitoraggio dell’effetto ricorsivo come mezzo di contrasto al part-time involontario. 

È prevista anche l’introduzione di un permesso retribuito per le lavoratrici affette da dismenorrea e per le donne inserite nei percorsi relativi alla violenza di genere. Per queste ultime, infatti, è stato raddoppiato il compenso una tantum per il trasferimento ed è stata inserita la clausola di rientro. Importante è anche il monitoraggio del gender pay gap.

È possibile fruire degli istituti legati alla genitorialità sia per i soggetti monogenitoriali che per le coppie omogenitoriali. Prevista anche l’assistenza legale nel caso in cui si dovessero verificare procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da dolo o colpa grave. 

Le Sigle informano che ora l’ipotesi verrà sottoposta alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. 

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CCNL Igiene Ambientale: sottoscritto il rinnovo

11 Dicembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsto un  incremento economico complessivo sul livello 3A pari a  250,00 euro

Lo scorso 9 dicembre è stato sottoscritto da Utilitalia, Cisambiente-Confindustria, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel l’ipotesi di rinnovo del CCNL unico dei servizi ambientali sottoscritto il 18 maggio 2022 , scaduto il 31 dicembre 2024.

Il  nuovo CCNL decorre dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027.

Per il triennio 2025-2027 l’incremento economico complessivo sul parametro medio 130,07 (livello 3A) viene stabilito in misura pari a 250,00 euro di cui 202,00 euro di incremento delle retribuzioni base parametrali mensili.

Per quanto riguarda il welfare, a  decorrere:

– dal 1° ottobre 2026  il contributo che le Aziende versano al Fondo Fasda è incrementato di un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 5,50 euro per 12 mensilità (16,50 euro trimestrali);

– dal 1° gennaio 2027, le aziende versano al Fondo Previambiente un contributo aggiuntivo di 8,50 euro;

– dal 1° gennaio 2027, le aziende versano un ulteriore contributo aggiuntivo mensile di 1,00 euro per 12 mensilità alla forma di welfare contrattuale che le Parti individueranno entro il 31 gennaio 2026.

Previsto un aumento della produttività contrattuale (ERAP) pari a 18,00 euro.

Ai  lavoratori in servizio alla data del 9 dicembre 2025 viene riconosciuto un importo una tantum pari a 100,00 euro lordi sul parametro medio 130,07 a titolo di copertura integrale del periodo 1° gennaio-30 giugno 2025, da corrispondersi in due tranches di pari importo con la retribuzione del mese di marzo e del mese di giugno 2026.L’importo viene corrisposto ai lavoratori aventi diritto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2025.
Le Parti si impegnano a sciogliere le riserve sulla presente ipotesi di accordo entro il 31 gennaio 2026. 

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Artigiani e commercianti: emissione avvisi bonari rate febbraio e maggio 2025

11 Dicembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

In corso le elaborazioni relative alle rate riguardanti la contribuzione fissa (INPS, messaggio 10 dicembre 2025, n. 3734).

L’INPS ha comunicato che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di febbraio e maggio 2025, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti.

Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

L’Istituto informa che contestualmente verrà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito il proprio indirizzo di posta elettronica. 

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente sul sito istituzionale al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale del Contribuente” > “Contatti” > “Nuova Richiesta> “Invio quietanza di versamento”.

In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

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Incentivi: pubblicato in G.U. il Codice per armonizzare e semplificare le agevolazioni alle imprese

11 Dicembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, istituisce il Codice degli incentivi, definendo i principi generali per l’armonizzazione della disciplina relativa ai procedimenti amministrativi concernenti le agevolazioni alle imprese.

Il Codice definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese, al fine di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi.

 

Ai sensi dell’articolo 1, sono soggette alla disciplina del nuovo codice le agevolazioni riconosciute in una delle forme di cui all’articolo 12; mentre le disposizioni non si applicano agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, per i quali resta ferma l’applicazione della disciplina di settore, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 19, nonché agli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore. Ne sono, altresì, esclusi gli incentivi contributivi, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 19. 

Sono definite “agevolazioni fiscali” quelle agevolazioni che, in deroga al regime fiscale ordinariamente applicabile, comportano una riduzione, parziale o totale, della base imponibile o dell’ammontare dell’imposta o della tassa, ovvero un differimento o un annullamento del debito fiscale, nonché una riduzione dei versamenti dovuti. Gli incentivi fiscali sono le misure di incentivazione che prevedono tali agevolazioni. La delocalizzazione consiste nel trasferimento di un’attività economica incentivata, o di una sua parte, dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria o di altro soggetto che ne venga in controllo (articolo 2).

 

Si segnala, in particolare, l’articolo 16 del nuovo Codice, il quale disciplina i casi di incentivi per la realizzazione di investimenti localizzati nel territorio nazionale.
Nel caso di delocalizzazione in favore di un’altra unità produttiva situata in ambito nazionale, dell’Unione europea o degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie decadono dalle agevolazioni fruite se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

– gli incentivi erano diretti ad una zona specifica del territorio nazionale e la delocalizzazione comporta un trasferimento di attività al di fuori dell’area ammissibile all’incentivo;

– l’operazione di delocalizzazione avviene prima di cinque anni dalla data di completamento dell’investimento.
La decadenza comporta l’obbligo di restituzione dell’importo degli incentivi fruiti in relazione all’attività delocalizzata, con le maggiorazioni di cui all’articolo 17, comma 4.
Nel caso di delocalizzazione in favore di un’altra unità produttiva situata in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie decadono da tutte le agevolazioni fruite per gli investimenti realizzati (anche se non diretti ad una specifica zona del territorio nazionale), se l’operazione avviene prima dei cinque anni dal completamento dell’investimento agevolato o, per le grandi imprese, dieci anni dalla medesima data. Oltre alla restituzione dell’importo degli incentivi fruiti con maggiorazioni, le amministrazioni responsabili irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito.
Le imprese beneficiarie devono comunicare preventivamente l’avvio dell’operazione di delocalizzazione al Ministero delle imprese e del made in Italy (almeno 90 giorni prima per le PMI, e 180 giorni per le grandi imprese). L’assenza di tale comunicazione determina la nullità degli eventuali licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e dei licenziamenti collettivi relativi all’unità produttiva interessata.

Alle imprese per le quali è stata accertata la decadenza per delocalizzazione in Stati non UE/SEE è precluso l’accesso ad altri incentivi del Codice per i successivi cinque anni (o 10 anni per le grandi imprese).
La decadenza, il divieto di accesso e le sanzioni amministrative si applicano anche in caso di cessazione definitiva dell’attività produttiva o di una parte significativa della stessa, con contestuale riduzione di personale superiore al 40% (su base annua). In tale evenienza, la decadenza comporta la restituzione degli incentivi percepiti negli 10 anni antecedenti la data di avvio della procedura di cessazione.

 

L’articolo 19, intitolato “Regime speciale per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi“, affronta invece la disciplina del credito d’imposta in due contesti:

  • Incentivi fiscali con attività istruttoria valutativa (comma 1);
  • Crediti d’imposta senza attività istruttoria (comma 2).

Agli incentivi fiscali che richiedono, per l’ammissione, lo svolgimento di un’attività istruttoria valutativa (di carattere tecnico, economico e finanziario) rispetto ai requisiti del proponente o dell’iniziativa, si applica la disciplina del nuovo codice. Restano comunque ferme le modalità di fruizione, di controllo e di recupero delle agevolazioni, nonch le ulteriori conseguenze in caso di illegittima fruizione, come definite dalla disciplina di settore.

Per gli incentivi fiscali fruiti nella forma del credito d’imposta che non prevedono lo svolgimento dell’attività istruttoria, la fruizione è subordinata alla preventiva comunicazione da parte del richiedente al soggetto competente. La comunicazione deve indicare l’ammontare complessivo delle agevolazioni di cui si intende fruire e la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa. Devono essere fornite anche le ulteriori comunicazioni richieste dalla disciplina dell’incentivo successivamente all’avvenuto sostenimento delle eventuali spese previste. Il soggetto competente comunica tali dati mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini del monitoraggio. L’attività di controllo e di recupero per tali crediti d’imposta resta soggetta alla disciplina di settore.

 

Gli incentivi fiscali che costituiscono aiuti di Stato o sono fruiti in regime de minimis, sono attivati solo dopo che l’Autorità responsabile abbia provveduto a registrare il relativo regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e nei registri SIAN e SIPA (articolo 19, comma 3).
Agli incentivi contributivi la disciplina del Capo III (Attuazione degli incentivi) si applica limitatamente alle disposizioni relative all’articolo 16. L’attuazione di tali incentivi resta soggetta alla disciplina di settore e a essi non si applicano le disposizioni relative al Programma degli incentivi di cui all’articolo 4 (articolo 19, comma 4).

 

Le disposizioni di cui all’articolo 19 si applicano agli incentivi fiscali e agli incentivi contributivi istituiti con legge successivamente alla data di entrata in vigore del codice (articolo 25 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”).

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La disciplina di accesso ai programmi formativi del Fondo per il personale dei servizi ambientali

10 Dicembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le istruzioni operative e contabili relative alla misura prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera d) del D.I. n. 103594/2019 (INPS, messaggio 9 dicembre 2025, n. 3724).

Il Comitato amministratore del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, con la delibera n. 33 del 21 luglio 2025, ha approvato il Regolamento programmi formativi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d), del D.I. n. 103594/2019, come modificato dall’articolo 3, comma 3, del D.I. 29 settembre 2023 (Allegato n. 1 al messaggio in commento), che disciplina le modalità di accesso al “finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o territoriali o regionali e/o dell’Unione europea”.

Pertanto, con il messaggio in commento, l’INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili relative alla misura in questione. 

Le modalità di presentazione delle domande

La domanda può essere inviata, a partire dalla data di pubblicazione del presente messaggio, dai datori di lavoro o dai loro consulenti del lavoro tramite l’apposito servizio presente sul portale istituzionale dell’INPS, digitando nel campo Ricerca “Servizi per aziende e consulenti” e autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS). Successivamente si deve selezionare l’opzione “CIG e Fondi di solidarietà” e “Fondi di solidarietà”. Dal menu a tendina dell’invio domande si deve scegliere per intervento: “002 Formazione” e, quindi, per Fondo: “Fondo Servizi Ambientali” e inserire la matricola aziendale e il periodo richiesto.

Le domande possono essere presentate, per gli importi effettivamente fruiti, dal giorno successivo alla data in cui è terminato l’intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento e, comunque, non oltre il sesto mese da tale data o dalla data dell’accordo se successiva.

L’istanza deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare o del legale rappresentante, i seguenti elementi: il periodo di formazione, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore di formazione svolte; l’importo da finanziare per le ore di formazione svolte; la data dell’accordo sindacale; la dichiarazione di responsabilità nella quale il datore di lavoro attesta di avere usufruito o non usufruito di altri finanziamenti previsti da Fondi nazionali, territoriali, regionali, comunitari e, in caso affermativo, il periodo di formazione svolto, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale di ore di formazione svolte e l’importo finanziato, nonché l’eventuale ricorso congiunto con le altre prestazioni ordinarie.

All’istanza, infine, deve essere allegata copia dell’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori beneficiari dei programmi formativi, con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare. La domanda di finanziamento non può riguardare interventi di durata superiore ai 12 mesi.

La misura

La misura dell’intervento relativo a ciascun lavoratore interessato è pari alla retribuzione oraria lorda dei lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla formazione, ridotta dell’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari. Ai fini del calcolo della retribuzione oraria, la retribuzione mensile di riferimento è rappresentata dall’imponibile previdenziale del lavoratore interessato.

A norma del comma 6 dell’articolo 9 del D.I. n. 103594/2019, il finanziamento delle prestazioni è riconosciuto nel limite massimo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro richiedente, ricomprendendo in tale calcolo anche la contribuzione da versare a titolo di contribuzione addizionale e straordinaria. Ciascun intervento è a tale fine determinato in misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascun datore di lavoro istante fino al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo (cosiddetto tetto aziendale).

Infine, il messaggio in commento include le modalità di finanziamento del programma formativo e di compilazione del flusso Uniemens.

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CIRL Trasporto Merci Artigianato Piemonte: sottoscritto il rinnovo

10 Dicembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nel nuovo contratto EER dell’1,5%, Una Tantum e premi di produttività per i lavoratori del Piemonte

Il 26 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil Piemonte, Fit-Cisl Piemonte, Uiltrasporti Piemonte e le Associazioni datoriali Confartigianato Imprese Piemonte, Cna Piemonte e Casartigiani Piemonte hanno siglato l’accordo per i dipendenti delle imprese artigiane del trasporto e della logistica della Regione Piemonte.

Il settore sta attraversando una fase di profondi cambiamenti dovuti all’innovazione tecnologica, alla digitalizzazione dei processi e alla sostenibilità, che richiedono nuove competenze e nuove figure professionali. Inoltre il comparto registra carenza di personale qualificato come autisti, operatori specializzati, addetti alla movimentazione. 

Il contratto si configura come uno strumento fondamentale per garantire la tutela e la qualità del lavoro, per promuovere l’aggiornamento professionale e sostenere la competitività delle imprese.

Il CIRL introduce novità economiche per i lavoratori come:

– l’Elemento Economico Regionale che determina un aumento pari all’1,5% dei minimi retributivi vigenti;

– l’Elemento di Produttività Regionale che verrà erogato sottoforma di premio variabile, calcolato sulla base di specifici parametri legati all’andamento economico e occupazionale del settore;

– l’Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale.

Con tale accordo, le Parti confermano il loro impegno comune per la crescita del settore, rafforzando il ruolo delle imprese artigiane e tutelando al contempo i lavoratori del settore in Piemonte.

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