Studio Vannucchi & Associati

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Disponibile la nuova domanda on line di NASpI e DIS-COLL

29 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nell’ambito del progetto “Reingegnerizzazione della NASpI e DIS-COLL”, viene comunicata la disponibilità della nuova domanda di disoccupazione online per il cittadino (INPS, messaggio 28 settembre 2023, n. 3388). 

Al fine di diminuire la probabilità del verificarsi di errori e facilitare l’accesso alla prestazione dell’indennità DIS-COLL e di NASpI, ove ne sussistano i requisiti, l’INPS annuncia l’evoluzione del servizio on line di presentazione della domanda.

 

In particolare, attraverso la realizzazione e la messa a disposizione della nuova domanda, un’interfaccia molto semplice indirizzerà il lavoratore alla prestazione della NASpI ovvero della DIS-COLL in base alla tipologia della sua ultima attività lavorativa, in modo tale da accompagnare l’utente a proporre l’istanza corretta.

 

Il soggetto interessato, dunque, in base all’ultima attività lavorativa, viene guidato nell’individuazione dell’esatta tipologia di domanda da presentare.

 

In particolare, nella sezione “Prestazione”, ove l’ultimo rapporto di lavoro rilevato/inserito dall’utente sia riferito a contratto di collaborazione coordinata e continuativa/dottorato/assegno di ricerca, la procedura propone la presentazione della domanda DIS-COLL.

 

Pertanto, accedendo al sito istituzionale e autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE, il servizio è raggiungibile seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI e DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI e DIS-COLL – Domanda” > “Utilizza il servizio” > “NUOVA DOMANDA”.

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Crediti d’imposta imprese ”non gasivore” non ricondotti alla definizione di credito da imposta erariale

29 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti ad una società soggetta a procedura di liquidazione giudiziale in merito alla possibilità di utilizzo dei crediti d’imposta imprese ”non gasivore” al di fuori della compensazione con ruoli erariali (Agenzia delle entrate, risposta 28 settembre 2023, n. 439).

L’articolo 6, comma 4, D.L. n. 115/2022 (D.L. Aiuti bis), l’articolo 1, comma 4, D.L. n. 144/2022 (D.L. Aiuti ­ter), l’articolo 1 D.L. n. 176/2022 (D.L. Aiuti­ quater) e l’articolo 1, comma 5 Legge n. 197/2022 hanno previsto il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale durante il terzo trimestre 2022, ottobre e novembre 2022, dicembre 2022 e il primo trimestre 2023.

 

Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate osserva che l’articolo 31 del D.L. n. 78/2010, disciplinando la preclusione alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo in via definitiva, sancisce che a decorrere dal 1 gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Tale disposizione, dunque, contempla il divieto di compensazione dei soli crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.

Ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione ”erario” del modello F24. 

 

Pertanto, l’Agenzia ritiene che i crediti d’imposta per imprese ”non gasivore”, avendo natura agevolativa, non possono essere ricondotti alla definizione di credito derivante da imposta erariale. Con riferimento a tali crediti, dunque, non opera il divieto di compensazione in presenza di un debito iscritto a ruolo in via definitiva, disciplinato dall’articolo 31 del D.L. n. 78/2010.

Risulta, invece, applicabile l’articolo 155 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), il quale al primo comma dispone che i creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest’ultimo, ancorché non scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale.

L’operatività di tale compensazione nella procedura di liquidazione giudiziale è, tuttavia, sottoposta a rigorose condizioni e opera:

  • in presenza di posizioni creditorie reciproche, indipendentemente dal fatto che queste siano scadute prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, purché il fatto genetico dei crediti sia avvenuto prima dell’apertura della procedura;

  • in presenza di crediti omogenei, nel senso che possono essere compensati soltanto crediti della stessa specie (es.: obbligazioni pecuniarie, obbligazioni aventi ad oggetto la consegna di una quantità di un bene specifico), liquidi, nel senso di certezza dell’esistenza e dell’importo­ requisito, tuttavia, che non deve necessariamente preesistere rispetto all’apertura della procedura, potendo sussistere al momento della pronuncia della compensazione, ovvero quando la compensazione viene eccepita ­ ed esigibili, anche dopo l’apertura, essendo sufficiente che l’esigibilità sussista al momento della pronuncia.

Nel caso di specie sussistendo le anzidette condizioni, l’Amministrazione finanziaria può opporre in compensazione del debito verso l’istante, rappresentato dai suddetti crediti per imprese “non gasivore”, con il credito verso quest’ultimo, rappresentato dal debito iscritto a ruolo divenuto definitivo. A nulla rileva, in questa circostanza, il discrimine circa la ”natura” degli stessi, operante ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs n. 78/2010 e l’Ente creditore può opporsi alla cessione dei crediti e chiedere la compensazione disciplinata dall’articolo 155 del CCII.

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CCNL Portieri: proseguono le trattative

29 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Oggetto dell’incontro sono bilateralità e parte economica 

Il 20 settembre è proseguito il confronto finalizzato al rinnovo del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati scaduto lo scorso 31 dicembre e sottoscritto tra Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs.
Le parti hanno, innanzitutto, ribadito la volontà di sottoscrivere il contratto entro la fine dell’anno e si sono confrontate al fine di affrontare due tematiche centrali, ovvero la bilateralità e la parte economica.
In merito agli aumenti, la parte datoriale si è dimostrata ancora reticente ad affrontare la questione in modo compiuto.
Per quanto riguarda la previdenza integrativa, i rappresentanti di Confedilizia hanno accolto la proposta delle organizzazioni sindacali sull’esigenza di promuovere una campagna informativa.
Infine si è discusso sulla videosorveglianza e sul ritiro di posta e pacchi, soprattutto sulla necessità di disciplinare le responsabilità connesse, i tempi per effettuare tale attività, la normativa in tema di privacy e i tempi di giacenza dei pacchi.
I prossimi incontri sono fissati per il 5 ottobre, il 7 e 23 novembre.

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Fondimpresa: prevista la formazione a sostegno della Green Transition e della Circular Economy

28 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti finanziamenti per piani formativi a lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di Trasformazione Green o di Economia Circolare nell’ambito delle proprie attività

Fondimpresa, Fondo paritetico costituito da Confindustria, Cgil ,Cisl e Uil al fine di promuovere la formazione professionale dei lavoratori, ha previsto un finanziamento  per le Aziende che stanno realizzando un progetto o un intervento di Trasformazione Green o di Economia Circolare nell’ambito delle proprie attività.
Il Piano formativo finanziato deve avere ad oggetto esclusivamente i seguenti ambiti:
– Progetti o interventi di Trasformazione Green nelle imprese aderenti che riguardano l’introduzione di nuove strategie, prodotti e/o processi o un notevole miglioramento di quelli già esistenti, e che richiedono, in una o più fasi della realizzazione, la formazione del personale interessato;
– Progetti o interventi di Economia Circolare nelle imprese aderenti che riguardano l’introduzione di nuove strategie, prodotti e/o processi o un notevole miglioramento di quelli già esistenti, e che richiedono, in una o più fasi della realizzazione, la formazione del personale interessato.
Le risorse destinate da Fondimpresa al finanziamento dei Piani formativi presentati sono complessivamente pari a 20.000.000,00 euro, così suddivisi:
– Ambito A Trasformazione Green: Macro Area – Piani con aziende aderenti beneficiarie del Nord (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano) 6.985.000,00 euro; Macro Area- Piani con aziende aderenti beneficiarie del Centro
(Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise) 4.600.000,00 euro; Macro Area- Piani con aziende aderenti beneficiarie del Sud e isole (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)  3.415.000,00;
– Ambito B Economia Circolare: piani che coinvolgono almeno 60 dipendenti ed in caso di piani interaziendali che soddisfino fabbisogni formativi comuni alle aziende appartenenti alla stessa categoria merceologica o a reti e filiere organizzate secondo la logica del prodotto finale.
Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare il Piano formativo, a pena di esclusione, solo i seguenti soggetti:
– le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, già aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento e già registrate sull’«Area Riservata» pf.fondimpresa.it.
– gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa nel limite della classe di importo e dell’ambito territoriale di iscrizione, che deve comprendere tutte le regioni a cui appartengono le aziende beneficiarie del Piano.
Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a partire dal14 novembre 2023 fino al 9 aprile 2024.

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Supporto per la Formazione e il Lavoro: definizione domanda e pagamento

28 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS fornisce istruzioni per la definizione delle domande di accesso al Supporto per la Formazione e il Lavoro e il pagamento della relativa indennità (INPS, messaggio 27 settembre 2023, n. 3379).

L’INPS torna a occuparsi del Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL) soffermandosi sui passaggi successivi allo stato “Verificata salvo ulteriori controlli” in cui si trova la domanda una volta superata positivamente la prima istruttoria, indicando anche i termini di pagamento del connesso beneficio economico.

 

Definizione della domanda

 

Per i richiedenti il SFL che hanno già effettuato l’accesso al portale SIISL e hanno  precompilato e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, il PAD diventa operativo e la domanda passerà immediatamente allo stato di “Accolta salvo ulteriori controlli”.

 

I richiedenti il SFL che, invece, non hanno effettuato l’accesso al SIISL o, pur avendolo fatto, non hanno compilato e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, all’esito positivo dell’istruttoria, affinché la domanda passi in stato “Accolta salvo ulteriori controlli” dovranno:

a) accedere al portale Sistema Informativo di Inclusione Sociale e lavorativa – SIISL e confermare la propria iscrizione;

b) compilare il proprio curriculum vitae;

c) compilare e sottoscrivere il Patto di attivazione Digitale (PAD) all’interno del quale è prevista la “dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID)”, e l’indicazione di minimo 3 agenzie autorizzate all’attività di intermediazione.

 

A seguito dell’attivazione del PAD, con domanda accolta, nell’ambito della piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, i richiedenti potranno immediatamente manifestare i propri interessi per le offerte di lavoro e potranno anche essere contattati dalla APL che sarà già informata circa la loro preferenza.

 

Le domande acquisite e che non risultano nello stato “Verificata” sono sottoposte a un supplemento istruttorio e saranno visualizzate all’interno della procedura nello stato “Sospesa per supplemento istruttorio”.

 

Al passaggio del mouse sopra lo stato della domanda (che reca l’indicazione “i”), sarà possibile visionare i requisiti (o categorie di requisiti) in fase di accertamento che l’INPS, nel messaggio in oggetto, riepiloga in apposita tabella.

 

In particolare, tali requisiti riguardano: la cittadinanza e la residenza, l’incompatibilità con strumenti di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione (NASPI, DisCOLL, ALAS, etc.), con RDC/PDC o con attività di lavoro, soglia ISEE e di reddito e patrimonio, DSU non presente o ISEE con omissioni o difformità o discordante con il nucleo anagrafico. 

 

All’esito del supplemento istruttorio, se tutti i requisiti risulteranno soddisfatti, le domande verranno poste nello stato “Verificata salvo ulteriori controlli” e seguiranno l’iter già descritto o, in caso contrario, la domanda risulterà “Respinta”.

 

Beneficio economico e termini di pagamento

 

Ai fini del pagamento dell’indennità mensile riconosciuta per la partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, l’INPS distingue tre ipotesi, a seconda dell’avvenuta sottoscrizione o meno del Patto di servizio personalizzato e dell’avvio del corso di formazione.

 

1) il richiedente SFL che abbia un Patto di servizio personalizzato sottoscritto e un’iniziativa di politica attiva o un corso iniziati potrà ricevere il pagamento del beneficio economico previsto di 350 euro mensili, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, a decorrere dalla data di accoglimento della domanda di SFL;

 

2) il richiedente SFL che abbia un Patto di servizio sottoscritto ma non abbia un corso di formazione o altra iniziativa di politica attiva dovrà individuare un corso cui iscriversi o altra attività e potrà quindi ricevere il pagamento del beneficio economico previsto di 350 euro mensili a decorrere dalla data di inizio della partecipazione al corso o altra attività e per la durata dell’effettiva partecipazione;

 

3) il richiedente non abbia un Patto di servizio personalizzato sottoscritto, verrà convocato dai Centri per l’impiego (CPI) per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato, dovrà individuare un corso o un percorso formativo o altra iniziativa di attivazione lavorativa e avrà diritto all’erogazione dell’indennità a decorrere dalla data di inizio della partecipazione al corso o altra iniziativa di attivazione lavorativa e per la durata dell’effettiva partecipazione.

 

L’INPS ricorda che l’interessato è tenuto a dare conferma della partecipazione alle misure, anche telematicamente, ogni 90 giorni ai Servizi competenti, pena, su segnalazione degli stessi Servizi, la sospensione del beneficio. 

 

I pagamenti dell’indennità saranno effettuati alle seguenti scadenze:

 

– dal 27 dello stesso mese, per le domande pervenute entro il 15 del mese che soddisfano le condizioni sopra riportate alla stessa data;

 

– dal 15 del mese successivo, per le domande pervenute nel corso del mese che maturano le condizioni dopo il 15 ma entro lo stesso mese.

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Approvata la proroga di termini normativi e versamenti fiscali: le novità introdotte dal D.L.

28 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, sono numerose le novità che riguardano i termini fiscali (Consiglio dei ministri, comunicato 27 Settembre 2023, n. 52).

Nel corso del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023, insieme alla NaDEF, è stato approvato il testo del decreto-legge che introduce numerose misure in materia fiscale riguardanti rinvii e scadenze. 

 

Tra le principali misure contenute nel Decreto si sottolinea la proroga al 30 novembre 2023 del termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, con inoltre la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva da effettuare in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023.

 

Per quanto riguarda, invece, il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14%) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività, è stata disposta la proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023.

 

Insieme con i molti rinvii è stata anche prevista un’anticipazione: il termine, infatti, entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al primo trimestre 2023 e al secondo trimestre 2023, è stato anticipato dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023.

 

Tra le altre novità previste dal Decreto rientrano poi:

  • la proroga al 31 dicembre 2023 per la possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40 mila euro annui;

  • la rimessione in termini dei soggetti che, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023, non hanno effettuato tempestivamente i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. Tali versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023;

  • il differimento al 15 ottobre 2023 del termine di decadenza entro il quale il risparmiatore avente diritto all’indennizzo (FIR) deve comunicare l’eventuale variazione del codice IBAN già indicato ai fini dell’accredito;

  • la proroga, dal 1 ottobre al 1 dicembre 2023, della vigenza in carica dei componenti della Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), operante presso l’AIFA;

  • la proroga, dal 7 ottobre al 7 dicembre 2023, del termine per il completamento dei lavori relativi alle candidature per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) dei professori universitari di prima e seconda fascia;

  • la proroga, dal 30 settembre al 30 novembre 2023, del temine entro il quale deve essere adottato il DPCM concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e le politiche sociali.

Il testo ha anche autorizzato la spesa di 55,6 milioni di euro per l’anno 2023 per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, a valere sulle risorse disponibili, relativamente al 2023, del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020.

 

Infine, nelle more della realizzazione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum, al fine di consentire l’efficace espletamento delle operazioni di verifica relative alle richieste, è stato previsto che l’Ufficio centrale per il referendum possa avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di ulteriore personale (anche diverso da quello in servizio, a qualsiasi titolo, presso la Corte di cassazione).

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CCNL Metalmeccanica Artigianato: proseguono le trattative per la piattaforma di rinnovo

27 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dall’incontro è emersa la necessità di intervenire sulla parte economica e normativa per il quadriennio 2023/2026

Le Parti sindacali di Fim, Fiom e Uilm si sono incontrate, presso la sede del Cna nazionale, per proseguire il confronto riguardante la piattaforma sindacale di rinnovo del CCNL Metalmeccanica Artigianato. Le associazioni artigiane Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai hanno fornito una risposta circa le richieste normative ed economiche per il quadriennio 2023/2026. il contratto si applica ai dipendenti delle aziende artigiane che operano nei settori della metalmeccanica e della installazione di impianti che, tradotto in numeri, riguarda oltre 500.000 lavoratori e circa 123.000 imprese.

Dal dibattito è emerso il divario salariale con le retribuzioni dell’industria metalmeccanica, che risulta essere di 400,00 euro in meno sul salario medio. Nei prossimi incontri, per quel che concerne la parte economica, è prevista la discussione sull’aumento del minimo rapportato ai recenti incrementi che sono stati ottenuti nei CCNL Industria; sull’elemento perequativo che viene erogato in assenza di contrattazione di II livello; l’erogazione di 250,00 euro di flexible benefit e l’inserimento di una clausola di salvaguardia sugli aumenti futuri. Inoltre, negli incontri calendarizzati per il 9 e 23 ottobre 2023 è previsto spazio di discussione anche per la parte normativa.

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Invalidità civile: dichiarazione di ricovero indennizzato in struttura pubblica

27 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Al fine di semplificare e uniformare la gestione delle istanze di ricovero in struttura pubblica presentata dai soggetti invalidi titolari dell’indennità di accompagnamento di cui alla Legge n. 18/1980, l’INPS comunica il rilascio di una nuova procedura informatica (INPS, messaggio 26 settembre 2023, n. 3347).

L’INPS, uniformandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha riconosciuto il mantenimento del diritto all’indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n. 18/1980 anche in presenza di ricovero gratuito, nell’ipotesi di non esaustività dell’assistenza fornita dalla struttura sanitaria, previo rilascio di idonea documentazione da parte della medesima struttura di ricovero.

 

L’indennità in questione, si ricorda, spetta ai mutilati e invalidi civili – anche minori di 18 anni – totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della Legge n. 118/1971, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua.

 

La prestazione non deve essere sospesa nel caso di invalido la cui incapacità di gestire le funzioni biologiche essenziali renda necessaria l’assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato, al fine di garantire un’assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita, nonché qualora la presenza del/dei genitore/i per l’intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici.

 

La dichiarazione di ricovero indennizzato in struttura pubblica deve essere presentata dagli utenti titolari di indennità di accompagnamento (o dall’amministratore di sostegno/rappresentante legale) al termine del periodo di ricovero di durata superiore a 29 giorni, accedendo al sito istituzionale dell’INPS con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CIE o CNS) e seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili” > “Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati”.

 

Oltre all’indicazione delle date di inizio e fine ricovero, deve essere allegata alla dichiarazione telematica esclusivamente la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante che la prestazione assicurata non esaurisce tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana. Non occorre, invece, allegare certificati sanitari, cartelle cliniche o ogni altra documentazione riguardante le patologie invalidanti.

 

La procedura, dopo avere svolto i controlli in fase di acquisizione sulla titolarità della prestazione e la congruità delle date, provvede a registrare automaticamente i periodi dichiarati nel campo “GP2IC23” del Data Base Pensioni, con il codice 6, denominato “RICOVERO INDENNIZZATO IN STRUTTURA PUBBLICA”.

 

Per effetto dell’inserimento del nuovo codice, le procedure di calcolo, pur in presenza di un ricovero superiore a 29 giorni – comunicato annualmente dal Ministero della salute all’Istituto – in sede di ricostituzione centralizzata, non genereranno un indebito.

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CCNL Scuola Pubblica: aggiornamento delle figure professionali e costituzione della reggenza obbligatoria

27 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Confluiti Dsga e Assistenti Amministrativi nella figura professionale del Funzionario ed Elevate Qualificazioni ed istituzione della reggenza obbligatoria 

Con l’Ipotesi di Accordo relativa al CCNL Scuola Pubblica 2019-21, è stata introdotta la figura professionale del Funzionario ed Elevate Qualificazioni (ex Dsga, Direttore dei servizi generali e amministrativi).
All’interno di essa sono confluiti i Dsga di ruolo e gli Assistenti Amministrativi, subendo così notevoli trasformazioni rispetto al passato.
Difatti, la nuova disciplina contrattuale collettiva distingue i Dsga storici dai futuri Funzionari neo immessi.
Ai primi è garantito l’incarico di Dsga ossia un diritto di precedenza per eventuale richiesta di riconferma sulla sede in cui si è collocati; scompare il diritto alla titolarità sulla scuola.
Ai neo funzionari invece si riconosce il titolo di precedenza per la riconferma della sede una volta attribuito un incarico di elevata qualificazione. Tale condizione è conseguente al verificarsi della parità fra il numero degli incaricati ed i posti di Dsga.
Da ultimo altra importante novità riguarda il titolo di accesso alla carica per Funzionari ed Elevate Qualificazioni poiché ora viene richiesta la Laurea triennale in sostituzione della Laurea magistrale o specialistica.
Per la sua sostituzione sono previste due modalità: quella relativa alle assenze superiori a 15 giorni ma inferiori ai 90 giorni in cui l’incarico di sostituzione è assegnato direttamente dal Ds senza aver possibilità di rifiutarlo e senza alcun vincolo del datore di lavoro circa i criteri e le motivazioni della scelta; nonché quella relativa alle assenze dall’inizio e per l’intera annualità scolastica fino al 31 agosto, o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, in cui l’incarico di sostituzione è assegnato attraverso il criterio della “reggenza obbligatoria” direttamente dall’Ambito Territoriale.

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Definizione agevolata e sanzioni irrogate in materia di transfer pricing: chiarimenti delle Entrate

27 Settembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la sanzione irrogata in relazione ai rilievi in materia di transfer pricing non rientra tra le sanzioni sanabili con la definizione delle liti pendenti, laddove si tratti di una sanzione correlata a un tributo che non è stato corrisposto, essendo sottoposto a procedura  amichevole avviata tra gli Stati (Agenzia delle entrate, risposta 26 settembre 2023, n. 437).

Ai sensi dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023, comma 186, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. 

In deroga a tale comma, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

  • del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

  • del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio e con il pagamento del 40% negli altri casi.

Infine, in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata.

 

Dunque, in occasione della risposta a interpello in materia di transfer pricing e sanzioni sanabili con la definizione delle liti pendenti, l’Agenzia delle entrate ha esordito con un quadro riepilogativo della disciplina prevista dal legislatore per la definizione agevolata che consente al contribuente di evitare le sanzioni e gli interessi facendosi carico dell’intero tributo contestato o di una sua quota, in ragione del grado e dello stato del giudizio.

 

Nel caso di specie, tuttavia, la sanzione irrogata in relazione ai rilievi in materia di transfert pricing non rientra tra le sanzioni definibili, trattandosi di una sanzione correlata ad un tributo non corrisposto, essendo sottoposto a procedura amichevole avviata tra gli Stati ex articoli 6 e 7 della Convenzione 23 luglio 1990, 90/436/CEE.

A tal proposito l’Agenzia ha ricordato che per le liti che riguardano esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, occorre verificare se l’importo relativo agli stessi sia stato definito, anche con altra tipologia di definizione, o sia stato comunque pagato. In tali casi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione.

 

Tutto ciò premesso, l’Agenzia ha rilevato che le controversie tributarie che l’istante intende definire hanno ad oggetto diversi tributi con le relative sanzioni, comprese le sanzioni correlate ai rilievi in materia di transfer pricing, stante la scelta della contribuente di proseguire il contenzioso interno in ordine alle stesse.

Dunque, considerando che il pagamento degli altri tributi contenuti nell’avviso non potrà comportare l’azzeramento delle sanzioni correlate ai rilievi sul transfer pricing, l’istante può solo rinunciare alle procedure amichevoli in corso e procedere al pagamento dell’imposta.

 

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