Studio Vannucchi & Associati

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Ebav Veneto: contributo per assunzione personale con disabilità superiore al 79%

13 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il contributo di 300,00 euro, riferito al singolo lavoratore, potrà essere erogato una tantum per azienda

L’Ebav, Ente bilaterale artigianato Veneto, rende noto che le imprese iscritte, in regola con i versamenti, possono richiedere (entro il 30 aprile 2023) l’accesso ad un nuovo contributo una tantum in caso di nuova assunzione di personale con disabilità superiore al 79%, nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.
Il contributo riferito al singolo lavoratore potrà essere erogato una tantum per azienda, al sussistere dei seguenti requisiti:
– il lavoratore assunto deve avere trattenute Ebav in ogni B01;
– l’azienda, alla data assunzione, deve avere meno di 15 dipendenti;
– l’azienda non deve avere ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti (autodichiarazione nel modello).
L’Ebav si riserva la facoltà di richiedere la documentazione integrativa al fine di verificare la validità dell’autocertificazione per invalidità superiore al 79%.
Il lavoratore assunto dovrà:
a) aver superato il periodo di prova, all’atto della presentazione della domanda;
b) avere trattenute Ebav, all’atto del pagamento del contributo:
– almeno un mese per azienda già versante;
– almeno tre mesi per azienda che entra ex-novo nel sistema Ebav;
– almeno sei mesi per lavoratore con contratto a chiamata. 
Il contributo sarà pari a 300,00 al mese dalla data assunzione fino a un massimo di 24 mesi (erogazioni semestrali).

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Artigiani ed esercenti attività commerciali: i contributi del 2023

13 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS rende noti gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2023 (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 19).

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2023, sono pari alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché alla misura del 23,25% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.

 

Continuano a trovare applicazione, anche per l’anno 2023, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della Legge n. 449/1997, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

 

In considerazione della variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022 comunicata dall’ISTAT (+8,1%), per l’anno 2023, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 17.504,00 euro.

 

L’INPS ricorda che il suddetto valore è stato ottenuto moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2023 (€ 53,95) e aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39 così come disposto dall’articolo 6 della Legge n. 415/1991.

 

Pertanto, le aliquote per il 2023 sul minimale di reddito per gli artigiani risultano pari al 24%  – per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni –  al 23,25% – per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni. Per i commercianti, per le predette categorie di soggetti, le aliquote risultano pari, rispettivamente, al 24,48% e al 23,73%. 

In conseguenza di quanto sopra, il contributo IVS calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

  Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni€ 4.208,40 (4.200,96 IVS +7,44 maternità)€ 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni€ 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità)€ 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità)

Per quanto riguarda il contributo per l’anno 2023 sul reddito eccedente il minimale, esso è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2023 per la quota eccedente il minimale di € 17.504,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 52.190,00.

 

Le aliquote contributive, pertanto, sono riportate nella sottostante tabella.

  Scaglione di redditoArtigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 annifino a € 52.190,0024% 24,48%
superiore a € 52.190,0025% 25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a € 52.190,0023,25%23,73%
superiore a € 52.190,0024,25% 24,73%

La Legge n. 233/1990, all’art. 1, co. 4, stabilisce che, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2023 pari a € 52.190,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l’anno 2023, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 86.983,00 (€ 52.190,00 più € 34.793,00).

 

L’INPS precisa che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.

Viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2023, a € 113.520,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

 

La circolare in oggetto riepiloga, infine, i termini di versamento dei contributi che sono i seguenti:

 

– 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

– entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.

 

Il versamento deve avvenire mediante i modelli di pagamento unificato F24.

 

Gli interessati possono consultare i dati e gli importi utili relativi alla contribuzione dovuta nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”.

 

 

 

 

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CCNL Pesca – Cooperative: nuovi minimi

13 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti retributivi da marzo 2023

Il verbale di accordo 30 novembre 2022 siglato tra Agci – Agrital, Confcooperative – Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai – Cisl, Flai – Cgil Uilapesca ha stabilito per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura nuovi minimi retributivi a partire da marzo 2023.
Di seguito gli importi.

LivelloMinimo
Quadro2.330,49
12.186,65
22.014,02
31.855,77
41.726,30
51.639,98
61.568,06
71.438,57



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CCNL Servizi Funebri-Imprese pubbliche: siglato il rinnovo

13 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Rinnovata la parte economica e normativa contrattuale

Siglata l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL Servizi Funerari-Imprese pubbliche con durata triennale 2022-2024. Tale accordo prevede la rivisitazione della parte normativa ed economica contrattuale, previa disamina da parte dei lavoratori entro il 28 febbraio, al fine di erogare, con il mese di marzo, gli aumenti retributivi e l’Una Tantum spettante al personale di settore.
Relativamente alla parte normativa, entro il 31 dicembre 2024, si procederà ad elaborare un nuovo sistema classificatorio al fine di farlo convergere in quello previsto dal CCNL Igiene ambientale. Per tal motivo, si è instaurato un gruppo di lavoro che collabori con la Commissione alla classificazione ed alla creazione di un’area specifica dei lavoratori di questo comparto, da inserire in quello ambientale. Altre importanti novità riguardano: la tutela legale per gli addetti del settore, in considerazione dei rischi legati alla peculiarità del lavoro svolto; la regolamentazione del lavoro agile come contemplato nell’Accordo Interconfederale del 7 dicembre 2021; l’implementazione di corsi di formazione a livello aziendale e la partecipazione delle imprese del settore nell’organismo paritetico Rubes Triva, per la salute e sicurezza dei dipendenti.
Ciò a cui si auspica con il rinnovo della parte normativa, è l’ottenimento di maggiori tutele per lavoratrici e lavoratori di un’area non assimilabile ad altri settori di servizi.
Per quanto concerne la parte economica, avendo a riferimento il parametro del Livello C1, è previsto un aumento a regime per il triennio 2022-2024 di euro 145,00, erogato in tre tranches:
– la prima pari ad euro 50,00, dal 1º marzo 2023;
– la seconda di euro 30,00, dal 1º aprile 2024;
– la terza di importo pari ad euro 25,00, dal 1º novembre 2024;
Per un totale tabellare di euro 105,00.
A questi importi vanno aggiunti:
– euro 14,00 mensili, versati al Fondo Fasda per equiparare le prestazioni sanitarie integrative a quelle previste dal CCNL Igiene Ambientale;
– euro 14,00 mensili da versare a PreviAmbiente/ Pegaso di cui euro 9,00 in quota capitale e 5,00 euro per la polizza premorienza ed invalidità permanente.
Con l’importo di 5,00 euro mensili si procederà ad una parificazione delle condizioni tra ambiente e attività cimiteriali: 5,00 euro mensili da dedicare alla produttività aziendale e 5,00 euro mensili sulle indennità di comparto relative alle operazioni quotidiane.
Da ultimo, l’Ipotesi prevede inoltre, l’erogazione di una somma a titolo di Una Tantum complessiva pari ad euro 600,00, di cui euro 200,00 in buoni benzina corrisposti nel mese di luglio, ed euro 400,00 versati in busta paga già a partire da marzo. 

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Obbligo dichiarativo dell’imposta di soggiorno a partire dal 2022 solo su modello ufficiale del ministero

10 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

A partire dal 2022 scatta l’obbligo dichiarativo sull’imposta di soggiorno da presentare esclusivamente tramite il modello predisposto dal Ministero dell’Economia e delle finanze (Risoluzione del 9 febbraio 2023, n. 1/DF)

L’obbligo dichiarativo relativo all’imposta di soggiorno, ai fini della verifica da parte dei comuni del corretto adempimento valido su tutto il territorio nazionale (art. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) a partire al 2022 va presentato solo sul modello ufficiale ministeriale. Lo rende noto il Ministero dell’Economia e delle finanze in risposta al quesito di un contribuente relativamente alla dichiarazione da rendere per le annualità successive al 2020 e 2021. La disposizione prevede che la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2022.

 

Relativamente ai periodi di imposta 2020 e 2021, il dicastero chiarisce che i gestori delle strutture ricettive che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione o una comunicazione al comune, seguendo le indicazioni prescritte dal comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione ministeriale, considerando che si tratta del primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante presentazione del nuovo modello. Al di fuori di tale caso, è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello per la dichiarazione dell’imposta o del contributo di soggiorno. Il Ministero informa che sul sito internet del Dipartimento sono pubblicate le faq con tutti i chiarimenti in merito all’obbligatorietà o meno della ripresentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021 (risposte 8 e 9).

Il modello ministeriale rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo in questione, imposto dal Legislatore. Non si riscontrano, infatti, all’interno della disciplina generale del tributo, norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’imposta di soggiorno in argomento. Del resto, sostiene il Dipartimento, la previsione da parte degli enti locali impositori di ulteriori forme di comunicazione di dati, con le stesse finalità del modello ministeriale, costituirebbe una mera duplicazione di oneri, che confliggerebbe con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, sanciti dallo Statuto del contribuente (art. 6, Legge n. 212/2000), ai sensi del quale “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.

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Settore agricoltura: le aliquote contributive a carico delle aziende per il 2023

10 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS comunica le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2023 (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 18).

Come noto (ai sensi del D.Lgs. n. 146/1997, art. 3, co. 1), a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, devono essere elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006.

 

Relativamente all’anno 2023, l’aliquota contributiva del settore dell’agricoltura è fissata nella misura complessiva del 29,90%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

 

Resta invece fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore, l’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale.

 

La Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha esteso la tutela della prestazione NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato, agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2022, le predette imprese cooperative e i loro consorzi – inquadrate nel settore agricoltura – sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data, e non sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola di cui all’articolo 11 del D.L. n. 402/1981.

L’INPS ricorda poi il procedimento di calcolo per determinare il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro agricolo a tempo parziale che, per ‘anno 2023, è il seguente: € 53,95 x 6/39 = € 8,30. 

 

Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2023, non hanno subito variazioni, applicandosi le misure già in essere fino a luglio 2010 così riepilogate:

Territori Misura agevolazione Aliquota applicata
Non svantaggiati –100%
Particolarmente svantaggiati (ex Montani) 75% 25%
Svantaggiati 68% 32%

Analogamente, anche le aliquote INAIL per il 2023 sono rimaste invariate e si applicano le stesse misure in vigore dal 1° gennaio 2001 che la circolare in oggetto riporta nella seguente tabella:

Contribuzione Misura
Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,1250%
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%

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CCNL Scuola Pubblica: la Corte dei Conti da l’ok alla sezione economica

10 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Finalmente resa pubblica la delibera sui principali aspetti retributivi del personale di settore.

Con la Delibera n. 11/SSRRCO/CCN/2023 del 2 febbraio 2023, la Corte dei Conti ha approvato l’Ipotesi del CCNL siglato lo scorso 6 dicembre sui principali aspetti relativi al trattamento economico del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021.
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa degli oneri previsti dall’Accordo:

 

 2019202020212022
Incrementi tabellari Docenti Scuola334,43615,751364,371364,37
Incrementi tabellari Ata Scuola57,25105,45232,99232,99
Incrementi tabellari Docenti Afam4,547,4713,3813,38
Incrementi tabellari Ata Afam0,721,192,102,10
Conglobamento Elemento Perequativo215,75215,75215,75215,75
Effetti Conglobamento Elemento Perequativo–––2,77
Incremento retribuzione professionale Docenti Afam––1,451,45
Incremento indennità di amministrazione Afam––0,030,03
Incremento compenso individuale accessorio (Cia)-Afam––0,190,19
Incremento retribuzione professionale Docenti Scuola–––94,01
Incremento indennità di direzione Dsga-Scuola–––0,43
Incremento compenso individuale accessorio (Cia)-pers. Ata – Scuola–––7,17
Scuola e Afam (a carico Bilancio Stato)612,7945,61830,271934,65
Incrementi tabellari Università 16,7330,8268,9668,96
Incremento tabellari Ricerca (ricerc. e tecnologi)12,2918,9233,0533,05
Incremento tabellari Ricerca (pers. amministrativo)7,1011,3919,419,4
Incremento tabellari ASI (ricerc. e tecnologi)0,170,260,450,45
Incremento tabellari ASI (pers. amministrativo)0,060,090,160,16
Conglobamento elemento perequativo9,349,349,349,34
Effetti conglobamento elemento perequativo–––0,1
Incremento Indennità di Ateneo––4,144,14
Incremento Indennità di Ente-Ricerca––1,081,08
Indennità di Valorizzazione professionale-Ricerca (ricerc. e tecn.)––1,471,47
Incremento Indennità di Ente-Asi––0,0090,009
Indennità di Valorizzazione professionale-Asi (ricerc. e tecn.)––0,020,02
Università e Ricerca (a carico Bilancio degli Enti)45,6870,83138,07138,07
Totale Comparto Istruzione e Ricerca658,381016,431968,332072,81

 

La parte dell’incremento che prevale, ossia il 3,8%, è destinata alla parte fissa della retribuzione, mentre lo 0,22% alla rivalutazione dei trattamenti accessori, cui saranno assegnate ulteriori disponibilità previste dalla Legge di Bilancio 2022 e i residui contrattuali.
Gli accordi successivi con decorrenza dall’anno 2022 prevedono:
– risorse destinate alla contrattazione 2019-2021 non utilizzate dall’accordo sottoscritto il 6 dicembre 2022;
– risorse derivanti dalla L. Bilancio 2022, art. 1, co. 612, pari allo 0,55% e non ancora utilizzate, corrispondenti ad euro 36,9milioni per il personale Ata delle Istituzioni Scolastiche, euro 11,2milioni destinati all’Università e 8,7 per gli Enti di ricerca, inclusa Asi;
– risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle Università Statali, stanziate dalla L. Bilancio 2022, art. 1, co. 297, lett. d, pari ad euro 50milioni;
– risorse indirizzate al personale Afam, pari ad euro 8,5milioni, di cui alla L. Bilancio 2022, art. 1, co. 309;
– risorse erogate per il personale tecnico-amministrativo e per i ricercatori e tecnologi degli Enti di Ricerca di cui alla L. Bilancio 2022, art. 1, co. 310, lett. b e c, pari ad euro 20milioni ed euro 30milioni;
– risorse per la valorizzazione dei docenti delle Istituzioni Scolastiche Statali, previste dalla L. Bilancio 2022, art. 1, co. 327, pari ad euro 300milioni ridotti con successivi interventi normativi, ad euro 220,8milioni nel 2022, per poi esser rideterminati in 257,5milioni nel 2023.
Nella tabella sottostante, viene riportato il dettaglio delle disponibilità previste dalla L. Bilancio 2022, per tutti gli Enti del Comparto, con l’evidenza di quelle di cui si potrà usufruire durante le trattative.

 

Disposizioni della L. n. 234/2021 (L.B. 2022)20222023 a regimeDisponibilità per le prossime sequenze
Afam-pers. amm. (Comma 309)8,58,58,5
Scuola-Docenti (Comma 327)220,8257,5257,5
Scuola-pers. Ata (Comma 604)14,814,8già utilizzate
Afam-pers. amm. (Comma 604)1,11,11,1
Scuola-Docenti (Comma 606)89,489,4già utilizzate
Scuola-pers. Ata (Comma 612)36,936,936,9
Scuola e Afam371,5408,2304
Università Statali-Pers. (Comma 297)505050
Enti di Ricerca-ric. e tecn. (Comma 310)303030
Enti di Ricerca-Pers. (Comma 310)202020
Università Statali-Pers. (Comma 612)11,211,211,2
Enti di Ricerca-Pers. (Comma 612)8,78,78,7
Università e Ricerca119,9119,9119,9

Per quanto concerne Scuola e Afam, la Corte dei Conti si è adoperata nella verifica della correttezza di quanto quantificato dall’Aran, basandosi sui dati relativi alla consistenza, alla distribuzione e alla retribuzione media del personale riportati nel Conto Annuale del 2018. Mentre invece, per quanto riguarda la verifica della copertura degli oneri contrattuali del personale non appartenente ad Amministrazioni Statali, la Corte dei Conti ha provveduto ad eseguire un controllo sulla base di un campione qualificato comprendente gli atenei con il maggior numero di studenti ed i principali Enti di Ricerca quali: Università La Sapienza di Roma, Università Statale di Milano, Università del Piemonte Orientale, Università di Firenze, Università Federico II di Napoli, Università di Bari, Università di Bologna, Asi, Enea, Istat, Crea, al fine di verificare che, nei bilanci 2020 e 2021, siano state accantonate le risorse occorrenti per l’erogazione degli aumenti per il triennio contrattuale 2019-2021.
L’esito di tale verifica, ha dato un risultato positivo di affidabilità.

 

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Giornalisti, verso un nuovo contratto nazionale 

10 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Proposte migliorative per il nuovo Contratto nazionale (Figec Cisal – Uspi) per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione periodica locale, on line e nazionale no profit

Procede la campagna tesseramento alla Figec Cisal, il nuovo sindacato dei giornalisti e di tutti gli operatori dell’informazione, della comunicazione, dei media, dell’editoria, dell’arte e della cultura.
La Giunta Esecutiva ha elaborato le proposte migliorative per il nuovo Contratto nazionale per il lavoro giornalistico e la comunicazione (Figec Cisal – Uspi), che assorbirà il Protocollo Uspi-Cisal, già leader nelle principali testate dell’informazione online. Le proposte, che recepiscono gli elementi migliorativi proposti dalla dirigenza sindacale e le istanze formulate dalla categoria dopo l’apertura delle trattative contrattuali, avvenuta il 15 novembre scorso, sono state approvate all’unanimità dalla Giunta Esecutiva e trasmesse all’Uspi, in vista del confronto finale che sancirà il varo del nuovo Contratto nazionale per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione periodica locale e on line e nazionale no profit.
La Giunta Esecutiva ha, inoltre, confermato per l’anno 2023 le quote associative per i non contrattualizzati pari a 50,00 euro l’anno, ed istituito la trattenuta sindacale sulla busta paga, nella misura dello 0,15%.
Gli iscritti alla Figec potranno, inoltre, beneficiare in tutta Italia di consulenza e assistenza, soprattutto fiscale, tributaria e previdenziale, per il disbrigo delle pratiche burocratiche, la compilazione della dichiarazione dei redditi o del modello Isee, la soluzione ai dubbi legati all’interpretazione delle norme e delle leggi vigenti.
Sono stati altresì siglati accordi di convenzione con numerose aziende esterne per consentire agli iscritti e ai propri familiari di accedere a prodotti e servizi a condizioni agevolate.
Particolare attenzione è stata dedicata allo studio, alla ricerca e alla formazione in tutti gli ambiti di interesse dell’attività sindacale, delle politiche sul lavoro e delle questioni socio-economiche.

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Il Parlamento europeo scende in campo a favore dei lavoratori digitali

10 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

I deputati hanno approvato il progetto di mandato negoziale sulle nuove misure per migliorare le condizioni di chi opera sulle piattaforme digitali (Parlamento europeo, comunicato 2 febbraio 2023).

Un primo passo verso l’inizio della trattativa che dovrebbe migliorare le condizioni dei lavoratori delle piattaforme digitali è stato compiuto. Infatti, il Parlamento europeo ha approvato il progetto di mandato negoziale sulle nuove norme adottato il 12 dicembre 2022 dalla commissione parlamentare per l’occupazione e gli affari sociali (EMPL): testo che diventa quindi il mandato del Parlamento per i prossimi negoziati con i governi dell’Unione europea. Il documento legislativo è stato adottato con 376 voti favorevoli, 212 contrari e 15 astensioni. Ora perché i negoziati sulla direttiva possano iniziare bisogna attendere che gli Stati membri adottino la propria posizione.

Le nuove regole mirano a determinare in maniera adeguata lo status occupazionale dei lavoratori delle piattaforme e a disciplinare l’utilizzo da parte delle piattaforme digitali degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale per monitorare e valutare i lavoratori. In particolare, il mandato negoziale del Parlamento europeo persegue gli obiettivi di definire nuove regole per combattere il falso autoimpiego nelle piattaforme di lavoro, la necessità del controllo umano su tutte le decisioni che incidono sulle condizioni di lavoro e l’esigenza che le piattaforme condividano più informazioni con le autorità nazionali.

Il mandato negoziale è stato annunciato in aula il 16 gennaio dalla Presidente Metsola ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento del Parlamento europeo che prevede il voto in plenaria qualora venga presentata una richiesta di votazione da parte di almeno un decimo dei membri del Parlamento (soglia media) entro la fine del giorno successivo all’annuncio.

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Fondo Fsba: erogazione dell’assegno di integrazione salariale per gli artigiani veneti

9 Febbraio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Siglato l’Accordo relativo alla corresponsione dell’assegno di integrazione salariale

Il 2 febbraio 2023, è stato siglato l’Accordo Interconfederale Regionale per l’ammissione al recepimento dell’Assegno di integrazione salariale da parte del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato, tra Confartigianato, Cna, Casartigiani e Cgil, Cisl e Uil della Regione Veneto e che va a sostituire in tutto, l’Accordo Interconfederale Regionale siglato precedentemente il 4 marzo 2022.
Sul punto, le Parti Sociali hanno informato gli iscritti e le Aziende aderenti a Fsba, della procedura di utilizzo dell’assegno in caso di periodi di sospensione dalla prestazione di lavoro, concordando altresì, che il pagamento delle prestazioni, quindi Ais e Acigs, avvenga direttamente ai lavoratori destinatari del trattamento del Fondo, comunicando al datore di lavoro, ed aggiornando, qualora risultasse necessario, le proprie coordinate Iban.
Per ciò che concerne invece la procedura di consultazione sindacale, per i periodi di sospensione tra il 1° gennaio 2023 ed il 2 febbraio 2023, l’accordo avrà effetti retroattivi, pertanto retroattivo risulterà anche l’inizio della sospensione stessa.
L’azienda che presenti la necessità di sospendere o ridurre l’orario di lavoro, deve darne preventiva comunicazione in modo congiunto a Cgil, Cisl e Uil provinciali, nonché, ad una delle Associazioni Artigiane Provinciali aderenti alle Federazioni Regionali che hanno firmato il presente accordo.
A conclusione della procedura verrà poi stipulato un accordo sindacale che dovrà essere sottoscritto preventivamente rispetto all’inizio del periodo di sospensione.
Tale accordo avrà una durata massima di tre mesi consecutivi, indicando, come fine periodo, l’ultimo giorno del mese di competenza, al termine del quale, dovrà di nuovo darsi luogo, all’intera procedura.
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro invece, durante i periodi di sospensione o riduzione dell’orario come indicato nel verbale, i lavoratori conserveranno comunque il posto fino alla scadenza dei periodi anzidetti, o fino allo scadere di contratti a termine, se precedenti, nonché, potranno essere richiamati a prestare attività per tutto il tempo necessario al fine di portare a termine commesse non previste.
Da ultimo, vi è da aggiungere che, per i periodi di sospensione, non matura la retribuzione diretta indiretta e differita, salvo il TFR, a meno che non vi siano periodi di lavoro per i quali vengono applicati i criteri di maturazione dei ratei previsti dai CCNL e CCRL.

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