Studio Vannucchi & Associati

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CCNL Carta Piccola Industria: erogazione flex benefits

2 Dicembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

In arrivo flex benefits per i lavoratori del comparto

In attuazione dell’accordo siglato l’8 aprile 2025, le aziende di settore mettono a disposizione, per tutto il personale impiegato, Flex benefits di importo pari a 300,00 euro, in sostituzione dell’indennità sostitutiva del premio di risultato e dell’elemento di garanzia retributiva, da utilizzare entro il 31 dicembre 2025.

Hanno diritto ad usufruire di questi servizi i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio 2025 o successivamente assunti entro il 31 dicembre 2025 con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato che abbiano maturato almeno 6 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso dell’anno.

Ne sono invece esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata.

Il suddetto valore non è riproporzionabile per il personale assunto a tempo parziale, ed è comprensivo esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda. Quanto previsto deve ritenersi altresì aggiunto, alle offerte di beni e servizi già presenti in azienda.

Con lo scopo di migliorare la vita lavorativa e familiare dei dipendenti, e al fine di individuare la gamma di beni e servizi da erogare, l’Azienda deve tenere conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, privilegiando quelli inerenti l’educazione, l’istruzione, la ricreazione e l’assistenza sociale e sanitaria o culto.

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Incentivo Decreto coesione: come presentare la domanda per il contributo da 500 euro

2 Dicembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite indicazioni per le imprese avviate da disoccupati nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (INPS, circolare 28 novembre 2025, n. 148).

L’INPS ha fornito le istruzioni sul contributo economico di 500 euro mensili a favore delle imprese avviate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, nei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, da disoccupati che non hanno compiuto i 35 anni di età. 

La misura è stata prevista dall’articolo 21, comma 3 del D.L. n. 60/2024 (cosiddetto Decreto coesione), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024, come attuato dal D.I. 3 aprile 2025.  

In particolare, per l’accesso al beneficio è necessario presentare domanda, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale o, nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività sia antecedente alla data di pubblicazione della circolare, entro 30 giorni da quest’ultima data.

A partire dal 28 novembre scorso, i potenziali beneficiari della misura possono presentare la domanda attraverso il servizio online, disponibile tramite il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” (selezionando “Incentivo decreto Coesione”).

Nella circolare in commento è incluso anche l’elenco delle attività intraprese nei settori a 2 digit ammesse all’incentivo economico secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 1 del citato decreto attuativo.
 
 

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Pagamento rateale dei debiti contributivi: il decreto attuativo

1 Dicembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2025 il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che dà attuazione alla disposizione introdotta dall’articolo 23, comma 1, della Legge n. 203/2024 sul pagamento dilazionato dei debiti contributivi (D.M. 24 ottobre 2025). 

Il Collegato lavoro (Legge n. 203/2024), intervenendo con una modifica sull’articolo 2 del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 389/1989, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’INPS e l’INAIL possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (articolo 23, comma 1).

 

Il suddetto decreto ministeriale attuativo è stato adottato in data 24 ottobre 2025 e pubblicato sulla G.U. del 29 novembre 2025.

 

Il pagamento dilazionato dei debiti per contributi, premi e accessori di legge può essere concesso per un numero massimo di rate mensili che varia in base all’importo del debito e, dunque, nei seguenti casi:

 

– dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili;

– dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi da 500.001 euro per un massimo di 60 rate mensili.

 

Gli Istituti possono concedere anche una seconda dilazione nel caso di un piano di dilazione già in corso.

 

I consigli di amministrazione di INPS e INAIL, con proprio atto da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto, determineranno i requisiti, i criteri e le modalità, anche di accesso e di pagamento della dilazione, compresi quelli relativi alla seconda dilazione.

 

In particolare, ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale, i suddetti provvedimenti dovranno individuare:

 

a) i requisiti per la concessione e per il permanere della modalità del pagamento dilazionato dei debiti per contributi, premi e accessori di legge. Tali requisiti saranno tesi ad attestare la situazione di difficoltà economico-finanziaria e dovranno essere finalizzati ad assicurare la riscossione delle rate concesse, fermo restando il regolare versamento alle scadenze di legge degli adempimenti mensili e periodici;

b) le modalità di presentazione della domanda, esclusivamente in via telematica;

c) i criteri in base ai quali definire il numero di rate concedibili;

d) la modalità con cui il pagamento delle rate concesse deve essere effettuato per comprovare la solvibilità del debitore;

e) i casi di revoca del provvedimento di concessione della dilazione.

 

Le disposizioni di cui agli atti regolamentari deliberati dal consiglio di amministrazione di INPS e di INAIL troveranno applicazione alle domande di rateazione presentate a partire dal trentesimo giorno successivo all’adozione dei rispettivi atti. 

 

Le domande di rateazione presentate, a partire dal 12 gennaio 2025, ai sensi dell’articolo 2, comma 11-bis, del D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 389/1989, potranno essere oggetto, su istanza del debitore presentata, entro il termine di cui al comma 1, tramite i servizi on-line all’INPS e all’INAIL, di rideterminazione del numero delle rate accordate nel rispetto delle condizioni fissate al comma 1 dell’articolo 2 del decreto in commento.

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CCNL Energia e Petrolio: nuovi minimi retributivi

1 Dicembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

A dicembre 2025 adeguamento salariale per i lavoratori del settore

In attuazione di quanto previsto dall’accordo del 10 luglio 2025 tra Confindustria Energia e le Segreterie Nazionali di Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL vengono applicati i nuovi minimi salariali per i lavoratori del comparto.

 

LivelloMinimo 
1/13.554,94
1/23.554,94
1/33.554,94
1/43.554,94
1/53.554,94
2/13.219,54
2/23.219,54
2/33.219,54
2/43.219,54
3/12.915,68
3/22.915,68
3/32.915,68
3/42.915,68
4/12.576,61
4/22.576,61
4/32.576,61
4/42.576,61
5/02.259,54
5/12.259,54
5/22.259,54
5/32.259,54
5/42.259,54
6/01.965,69

Viene precisato che, i lavoratori inquadrati ai livelli 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 e 1/5 spetta un importo di 190,00 euro a titolo di indennità di funzione.

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Whistleblowing e Linee guida ANAC: il parere del Garante privacy

1 Dicembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il suo parere su due proposte di delibera dell’Anac relative al whistleblowing (Garante per la protezione dei dati personali, nota 27 novembre 2025, n. 540). 

Il Garante della privacy torna a occuparsi del whistleblowing in occasione delle due proposte di delibera avanzate dall’ANAC per l’approvazione delle Linee guida per le segnalazioni interne  e per le segnalazioni esterne.

 

Tra gli obiettivi perseguiti, vi è quello di assicurare, in particolare, la piena tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, nonché la tutela dei dati delle persone a vario titolo coinvolte.

 

Il Garante, nell’esprimere il proprio parere sull’adozione delle predette Linee guida, ha posto l’attenzione su alcuni punti, tra cui: i possibili rischi derivanti dall’utilizzo della posta elettronica come canale di segnalazione; la necessità che sia svolta una previa valutazione di impatto sulla protezione dei dati, anche con l’eventuale supporto dei fornitori di tecnologia; i tempi di conservazione della segnalazione e della relativa documentazione; la possibilità, in talune circostanze, di condividere il canale di segnalazione, ferma restando la necessità di adottare misure tecniche e organizzative per garantire che ciascun ente abbia accesso solo alle segnalazioni di propria competenza.

 

In continuità con gli orientamenti del Garante in materia, le Linee guida sui canali interni di segnalazione forniscono indicazioni e princìpi che i datori di lavoro potranno tenere in considerazione nell’attivazione dei propri canali di acquisizione e gestione della segnalazione.

 

Ciò anche con riguardo alle misure tecniche e organizzative che, nel rispetto del principio di accountability, i datori di lavoro pubblici e privati, e gli altri soggetti obbligati, potranno adottare per proteggere i dati delle persone nel corso del processo di acquisizione e gestione della segnalazione, come, ad esempio, accorgimenti per impedire la tracciabilità della persona segnalante che acceda ai canali interni di segnalazione dalla rete dati interna all’organizzazione del datore di lavoro.

 

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CCNL Panifici: nuovi minimi retributivi

28 Novembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Da novembre 2025 applicati gli incrementi salariali previsti dal CCNL del 18 luglio 2024

La Federazione Italiana Panificatori, Panificatori pasticceri ed Affini ha annunciato con comunicato del 27 novembre 2025 che, in attesa della stipula di un nuovo CCNL di settore, le aziende potranno applicare le disposizioni del contratto siglato il 18 luglio 2024, ai soli fini dell’adeguamento del trattamento economico.

Pertanto, a partire dalle retribuzioni di novembre 2025, verranno applicati i nuovi incrementi economici.

Di questi incrementi, è già stata erogata una somma pari a 50,00 euro dal mese di ottobre 2023 come superminimo assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

I sindacati esortano le aziende a trasmettere tale comunicazione a tutti i lavoratori, trattenendone una copia sottoscritta. 

Settore Panifici Artigiani

 

LivelloParametroSuperminimo assorbibile dal 1.10.2024Aumento 1.11.2025Valore punto da parametroValore da assorbireAumento netto 1.11.2025
Gruppo A
A1 Super19350,00158,260,8250,00108,26
A117050,00139,400,8250,0089,40
A214950,00122,000,8250,0072,00
A312850,00104,960,8250,0054,96
A411350,0092,660,8250,0042,66
Gruppo B
B118850,00154,160,8250,00104,16
B212650,00103,320,8250,0053,32
B3 Super11850,0096,760,8250,0046,76
B311250,0091,840,8250,0041,84
B410050,0082,000,8250,0032,00

Settore Panifici Industriali

LivelloParametroSuperminimo assorbibile dal 1.10.2024Aumento 1.11.2025Valore punto da parametroValore da assorbireAumento netto 1.11.2025
1°20050,00262,421,3150,00212,00
2°18450,00241,431,3150,00191,04
3°A16950,00221,741,3150,00171,39
3°B15750,00206,001,3150,00156,00
4°13350,00174,521,3150,00124,23
5°11950,00156,151,3150,00105,89
6°10050,00131,211,3150,0081,00

 

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Istruzioni sull’esonero contributivo nei settori strategici della transizione digitale ed ecologica

28 Novembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS dà istruzioni operative e contabili sull’esonero contributivo previsto dal D.L. n. 60/2024 per incentivare l’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (INPS, circolare 27 novembre 2025, n. 147).

Il Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024), all’articolo 21, ha introdotto un’agevolazione rivolta alle persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

 

La misura dell’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, di lavoratori che alla data di assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età.

 

Il successivo Decreto interministeriale 3 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2025, ha dato attuazione a quanto sopra, disponendo su criteri e modalità di accesso al beneficio in commento, nonché sui termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l’accesso allo stesso anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

 

L’INPS, con la circolare in commento, dopo aver riepilogato le condizioni di spettanza dell’esonero contributivo, illustra, tra l’altro, gli adempimenti dei datori di lavoro e le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.

 

L’Istituto evidenzia, inoltre, che il decreto attuativo ha identificato i settori in cui deve essere stata avviata l’attività richiamando i codici ATECO a 2 o 3 digit in vigore fino al 31 dicembre 2024, tuttavia, come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025. Pertanto, al fine di attualizzare l’applicazione dei criteri classificatori previsti dal decreto attuativo per l’ammissione al beneficio, l’INPS fornisce in allegato alla circolare l’elenco, concordato con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che individua i corrispondenti codici ATECO 2025.

 

Il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione in trattazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione- Articolo 21”.

 

Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate le informazioni previste dall’articolo 5, comma 2, del decreto attuativo, ovvero:

 

a)  i dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione, della data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40/2007, nonché degli elementi da cui si evince l’appartenenza alle categorie di attività che possono beneficiare dell’esonero contributivo;

b) i dati anagrafici e lo stato occupazionale di colui che ha avviato l’attività imprenditoriale prima del suddetto avvio. Al riguardo, l’INPS precisa che nell’istanza di richiesta dell’esonero in argomento il soggetto che ha avviato l’attività deve dichiarare la sussistenza dello status di disoccupato alla data di avvio;

c)  i dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;

d) la tipologia di contratto sottoscritto o da sottoscrivere; la percentuale oraria di lavoro;

e)  la retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;

f)   la dichiarazione del datore di lavoro con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo lavoratore.

 

Qualora la domanda di riconoscimento dell’incentivo sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.

 

Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento dell’incentivo in trattazione sia inviata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

 

Nel suddetto periodo temporale l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione.

 

Si ricorda che, considerata la ratio sottesa all’agevolazione, consistente nella volontà di incentivare l’occupazione giovanile stabile, non rientra, fra le tipologie incentivate, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, esclusi anche i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di lavoro di apprendistato.

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Ebinter Friuli-Venezia Giulia: previsto un fondo straordinario per le calamità naturali

28 Novembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti contributi pari a 600,00 euro per i lavoratori e a 1.500,00 euro per le aziende

L’Ente bilaterale del Friuli-Venezia Giulia ha disposto l’attivazione di un fondo straordinario a sostegno delle aree colpite dalle recenti calamità naturali. L’Ente ha fatto sapere che sono già attive le richieste online per accedere ai contributi che vanno da 600,00 a 1.500,00 euro. Nella fattispecie, il contributo di 600,00 euro è per i lavoratori; mentre, quello di 1.500,00 euro è destinato alle imprese. Infatti, le imprese potranno investirli in spese di pulizia, messa in sicurezza, perizie, ripristini e sostituzioni di arredi o attrezzature danneggiate. Oltre al contributo è prevista anche un’assistenza completa e gratuita da parte della Confcommercio di Gorizia. 

Per accedere al fondo figurano occorre essere un’impresa attiva nelle aree colpite dall’alluvione o essere un lavoratore residente nelle stesse zone o impiegato in un’azienda del settore, anche se con sede in un altro comune della provincia.

Le domande possono essere presentate subito tramite modello online e i contributi verranno liquidati entro 7-9 giorni. 

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Regime speciale IVA: inapplicabilità del nuovo obbligo POS per le attività di Tabella C

28 Novembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

La risposta del 27 novembre 2025, n. 298, dell’Agenzia delle entrate verte sull’applicabilità degli obblighi di cui all’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, nel contesto del Regime IVA ex articolo 74-quater del D.P.R. n. 633/1972.

L’istante è un’associazione senza scopo di lucro che organizza mostre, fiere ed esposizioni feline. Tale attività rientra nel punto 5 della Tabella C allegata al decreto IVA, relativa a mostre, fiere ed esposizioni. L’associazione chiede di sapere se è obbligata, a partire dal 1° gennaio 2026, come previsto dall’articolo 1, commi 74-77, della Legge di bilancio 2025, a collegare il POS (utilizzato per l’incasso dei titoli di accesso) a un registratore fiscale, specificando di non utilizzare attualmente il registratore telematico.

Essendo un soggetto che nell’anno solare precedente ha realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro, l’Istante documenta i corrispettivi percepiti mediante rilascio di un titolo di accesso (biglietto)/ricevuta fiscale prestampato a tagli fissi. Inoltre, l’associazione provvede a inviare periodicamente alla S.I.A.E. i dati relativi ai riepiloghi giornalieri degli incassi.

 

L’Agenzia delle entrate ricorda che la Legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 74) ha sostituito l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, con applicazione dal 1° gennaio 2026. La nuova norma mira a garantire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tal fine, il POS deve essere sempre collegato allo strumento che registra e memorizza i corrispettivi.
L’obiettivo è rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico, facendo emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi. Il registratore telematico deve memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche e trasmettere all’Agenzia delle entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti, anche se non è avvenuta la registrazione dei corrispettivi.

 

L’Agenzia chiarisce che l’attività dell’istante rientra nel regime IVA previsto dall’articolo 74-quater e l’obbligo di certificazione è assolto tramite rilascio di un titolo di accesso.
L’Agenzia stabilisce che deve escludersi che le attività elencate nella Tabella C, come quella svolta dall’istante, ricadano nell’obbligo di collegamento del POS secondo le previsioni del D.Lgs. n. 127/2015, poiché i corrispettivi relativi a queste attività sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate. Questo perché i dati relativi ai titoli di accesso emessi vengono già separatamente trasmessi alla S.I.A.E., come previsto dal decreto ministeriale del 13 luglio 2000, e la S.I.A.E. provvede a renderli disponibili all’Agenzia delle entrate.
Resta fermo, tuttavia, l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie, ove autonomamente documentate.

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“Prima casa”: nessuna estensione del termine per riacquisto con credito d’imposta dopo l’alienazione

27 Novembre 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate affronta l’inapplicabilità della modifica normativa che estende a due anni il termine di rivendita dell’abitazione agevolata (ex comma 4-bis, Nota II-bis, TUR) al riacquisto di una nuova “prima casa” ai fini del credito d’imposta (Agenzia delle entrate, risposta 26 novembre 2025, n. 297).

Nel caso di specie, l’Istante, dopo aver acquistato nel 2014 e venduto nel novembre 2024 una “prima casa”, intende acquistarne una nuova usufruendo del credito d’imposta (articolo 7, L. n. 448/1998). Il dubbio è se le modifiche introdotte dalla L. n. 207/2024, che hanno esteso i termini per la rivendita, si applichino anche al riacquisto agevolato. L’Istante, pertanto, chiede se il termine entro cui effettuare il riacquisto agevolato, nell’ipotesi in cui la vendita preceda il nuovo acquisto, sia esteso da uno a due anni ai fini del credito d’imposta

 

L’agevolazione “prima casa” è disciplinata dalla Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR. Tale articolo prevede l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota ridotta al 2% per atti traslativi di proprietà di case di abitazione (diverse da A/1, A/8, A/9) se si verificano precise condizioni:

  • l’immobile è ubicato nel comune di residenza o dove l’acquirente la stabilisca entro diciotto mesi;
  • nell’atto di acquisto si dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti su altra abitazione nel territorio del comune di acquisto;
  • nell’atto di acquisto si dichiara di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, di diritti su altra abitazione acquistata con le agevolazioni in esame.

Il comma 4-bis della Nota II-bis, modificato dall’articolo 1, comma 116, Legge di bilancio 2025, ha innovato la disciplina. Esso consente l’applicazione dell’aliquota del 2% anche se il contribuente non soddisfa il requisito c) (possesso di altra casa agevolata), a condizione che l’immobile pre-posseduto sia alienato entro due anni dalla data del nuovo atto di acquisto agevolato. Questa modifica ha elevato il termine per rivendere l’abitazione pre-posseduta da uno a due anni, al fine di incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa di abitazione. Tale nuovo termine è applicabile anche agli acquisti per i quali il termine di un anno era ancora pendente al 31 dicembre 2024.

Il diritto al credito d’imposta è regolato dall’articolo 7, comma 1, della Legge n. 448/1998. Tale norma stabilisce che il credito è attribuito ai contribuenti che provvedono ad acquisire, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni “prima casa”. Il credito è fino a concorrenza dell’imposta corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato, e non può essere superiore all’imposta dovuta per il nuovo acquisto agevolato. La norma fissa dunque in un anno il termine per il riacquisto.

 

A seguito dell’introduzione del comma 4-bis (ad opera della Legge n. 208/2015), la circolare 12/E/2016 dell’Agenzia ha già chiarito che il credito d’imposta spetta anche se il contribuente procede all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile pre-posseduto. La risposta n. 197/ 2025 ha poi precisato che il maggior termine di due anni per la rivendita dell’abitazione agevolata pre-posseduta non pregiudica il diritto al credito d’imposta per il nuovo acquisto, purché l’immobile venga alienato entro due anni dal nuovo acquisto.

 

L’Agenzia, dunque, chiarisce che la modifica normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2025 ha innovato il termine per la rivendita postuma di cui al comma 4-bis della Nota II-bis. Tale modifica non riguarda la formulazione dell’articolo 7 della Legge n. 448/1998. L’articolo 7 continua a prevedere l’attribuzione di un credito d’imposta per l’acquisizione di un’altra casa di abitazione entro il termine di un anno dall’alienazione della precedente “prima casa”. Di conseguenza, non è possibile estendere il termine biennale per la rivendita postuma anche al riacquisto della “prima casa” ex articolo 7 della Legge n. 448/1998.

 

La natura agevolativa della disciplina “prima casa” non consente un’applicazione analogica, né una interpretazione estensiva della stessa. Le norme fiscali di agevolazione sono, infatti, di “stretta interpretazione,” applicabili solo a casi riconducibili al loro significato letterale. Per tali considerazioni, non è ritenuta possibile una estensione simmetrica del termine (di due anni) previsto per la vendita postuma (ex comma 4-bis) alle ipotesi di riacquisto previste dall’articolo 7, comma 1, della Legge n. 448/1998 ai fini del credito d’imposta.

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