l’Inps ha fornito istruzioni operative per l’inoltro delle domande di esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e dal versamento del c.d. ticket di licenziamento per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021 (messaggio n. 1400 del 29 marzo 2022). Col messaggio in oggetto l’Inps ha reso nota la proroga per l’anno 2022 delle disposizioni in materia di esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e dal versamento del c.d. ticket di licenziamento (art. 43-bis, DL 28 settembre 2018, n. 109), già in essere per gli anni 2020 e 2021, a favore delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Per la fruizione degli esoneri in oggetto, in particolare, i curatori fallimentari o i commissari straordinari devono inoltrare all’INPS – mediante il modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” – una domanda di ammissione. Qualora in sede ministeriale siano emessi più provvedimenti di autorizzazione all’esonero riferibili a più unità produttive riconducibili a un’unica matricola, è necessario che l’azienda richiedente presenti più domande tramite il “Portale Agevolazioni” e le stesse dovranno essere riferite a ogni singolo provvedimento di autorizzazione ministeriale. Per le aziende che hanno sospeso la fruizione di un trattamento di integrazione salariale straordinaria in essere alla data del 23 febbraio 2020, per fruire del trattamento ordinario con causale “emergenza COVID-19”, gli organi della procedura e i rappresentanti dei lavoratori dovranno chiedere al Ministero del Lavoro di adottare un provvedimento integrativo che autorizzi una nuova ripartizione degli oneri per TFR, ottenuto il quale potranno inoltrare all’Istituto istanza di liquidazione delle relative quote.
L’applicazione dei suddetti esoneri deve essere richiesta al Ministero del Lavoro, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) (o in sede di integrazione della stessa domanda), e il relativo decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri.
Le aziende interessate, in possesso del decreto ministeriale di autorizzazione, possono, poi, accedere agli sgravi presentando specifica istanza di accesso all’Istituto.
Per quanto attiene alle quote di TFR, l’Inps precisa che in relazione alle specifiche caratteristiche dell’azienda e alle scelte operate dal lavoratore, il TFR può essere destinato alternativamente: ai Fondi di previdenza complementare (decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252); al Fondo di Tesoreria (legge 27 dicembre 2006, n. 296); o accantonato presso il datore di lavoro.
l’Inps evidenzia, inoltre, che gli stessi soggetti sono tenuti ad inoltrare all’Ente una nuova domanda di ammissione nel caso in cui vi sia stata una sospensione del trattamento straordinario in ragione della fruizione del trattamento ordinario con causale “emergenza COVID-19”.
Permesso di soggiorno per nomadi digitali e lavoratori da remoto extra-Ue
Il Decreto Sostegni-Ter convertito inserisce i nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti all’UE tra le categorie di lavoratori stranieri a cui può essere rilasciato il nulla osta al lavoro per casi particolari al dì fuori dei flussi d’ingresso (art. 6-quinquies, D.L. n. 4/2022 conv. con modif. in L. n. 25/2022). In base alla disciplina del Testo unico immigrazione possono entrare in Italia per motivi di lavoro, al di fuori delle quote per flussi di ingresso, alcune tipologie di lavoratori altamente specializzati o peculiari per il loro tipo di attività. Il loro ingresso è comunque subordinato al rilascio di un nulla osta al lavoro che deve essere richiesto dal datore di lavoro. Con successivo decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali (ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso), dei limiti minimi di reddito del richiedente, nonché delle modalità necessarie per la verifica dell’attività lavorativa da svolgere.
L’articolo 6-bis, del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), inserito in sede di conversione (Legge n. 25/2022), inserisce nell’ambito delle suddette tipologie di lavoratori anche i nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti all’UE.
A tal fine, si considerano “nomadi digitali e lavoratori da remoto”, i cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano.
Nel caso in cui svolgano l’attività in Italia, per tali soggetti:
– non è richiesto il nulla osta al lavoro;
– il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d’ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un’assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell’ordinamento nazionale.
Liberi professionisti e lavoratori autonomi iscritto a Fon.Te. da Aprile 2022
Ampliata, a partire da Aprile 2022, la platea ai liberi professionisti e lavoratori autonomi al Fondo Fon.Te Fon.Te è il Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario ed estende la platea a tutti i liberi professionisti e lavoratori autonomi che si trovano a lavorare nei settori di interesse del Fondo. A partire da aprile 2022, grazie all’approvazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), i commercianti potranno integrare la propria pensione aderendo a Fon.Te..
Si ricorda che il valore complessivo della quota associativa è fissato nella misura di euro 22,00, fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro, pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR per ciascun lavoratore iscritto, e quella minima dei lavoratori pari allo 0,55%o della retribuzione utile per il computo del TFR.
Nuovo calendario per la Rottamazione-ter e Saldo e stralcio
La Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) ha previsto nuovi termini per il pagamento delle rate della Rottamazione-ter e Saldo e stralcio delle cartelle (art. 10-quinquies, D.L. n. 4/2022, conv. con modif. in L. n. 25/2022). Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022, ai fini della Rottamazione-ter e Saldo e stralcio delle cartelle, e’ considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente: Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l’effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi. Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate e restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del DL Sostegni-ter.
– entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
– entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021;
– entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022.
CIRL Panificazione Lombardia: firmato il rinnovo
Siglato il 14/3/2022, tra la UNIONE REGIONALE DEI PANIFICATORI DELLA Lombardia, la Federazione ASSIPAN Lombardia, l’ASSOPANIFICATORI FIESA Confesercenti Lombardia e la FAI-CISL Lombardia, la FLAI-CGIL Lombardia, la UILA-UIL Lombardia, il CIRL Lombardia settore panificazione quadriennio 2022-2025.
ENTE BILATERALE REGIONALE DELLA PANIFICAZIONE
Le Parti al fine di assicurare alle imprese ed ai lavoratori del settore servizi innovativi ed adeguati, oltre ad interventi di sostegno o di integrazione al reddito dei lavoratori, con la sottoscrizione del presente Contratto avviano una rimodulazione dell’impianto di finanziamento del sistema bilaterale regionale, con l’obiettivo, alla luce dell’esperienza di questi anni, di rafforzare il presidio degli RLST in un’ottica di prevenzione e miglioramento continuo dell’impianto di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mantenendo al contempo l’equilibrio economico finanziario di sostenibilità e funzionamento dell’Ente stesso, che rappresenta un concreto presidio di promozione e tutela del settore della panificazione lombarda e delle persone che lavorano nel comparto.
Pertanto, a favore del sistema bilaterale regionale EBIPAL, viene deciso un aumento complessivo dell’attuale dotazione (2,05%) con un più 0,35% (di cui 0,30% a carico del sistema datoriale; da calcolare e versare sull’ammontare della retribuzione utile ai fini del TFR) delle risorse destinate alla contribuzione ad EBIPAL e, al contempo, una rimodulazione del finanziamento complessivo nei diversi fondi di competenza, che dall’1/5/2022 vedrà un nuovo assetto come da tabella seguente:
DESTINAZIONE FONDO |
A carico IMPRESA |
A carico LAVORATORE |
TOTALE |
---|---|---|---|
Fondo comune e di gestione | 0,35% | 0,35% | 0,70% |
Mutalizzazione integrazioni Malattia e Infortunio | 0,70% | 0,70% | |
Mutualizzazione Previdenza complementare ALIFOND | 0,05% | 0,05% | |
Organismo paritetico Sicurezza OPPLSS e finanziamento RLST (0,51%) | 0,55% | 0,55% | |
Comitato Formazione Continua ed Apprendistato | 0,05% | 0,05% | 0,10% |
Assistenza Contrattuale | 0,15% | 0,15% | 0,30% |
TOTALE | 1,85% | 0,55% | 2,40% |
CONTRATTUALIZZAZIONE PRESTAZIONI BILATERALI
Le imprese non iscritte all’Ente Bilaterale Nazionale dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo di € 20,00 lordi per ciascuna mensilità.
Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
Le imprese, a loro volta, non iscritte all’Ente Bilaterale Regionale della Panificazione, dovranno corrispondere, in aggiunta al valore nazionale sopra richiamato, ulteriori € 35,00 lordi per ciascun lavoratore e per ciascuna mensilità.
Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
Tali elementi retributivi non esonerano le aziende a garantire le prestazioni e le provvidenze previste dagli Enti Bilaterali Nazionali e Regionali della panificazione.
Per le imprese iscritte agli Enti Bilaterali Nazionali e Regionali ed in regola con i versamenti tale aumento è forfettariamente ricompreso nella quota contributiva omnicomprensiva di adesione all’Ente e pertanto non va erogato.
PREMIO REGIONALE PER OBIETTIVI VARIABILE
Per il quadriennio di validità del presente contratto integrativo si conviene di determinare la misura massima erogabile annualmente nel caso della piena realizzazione degli obiettivi prefissati, che verrà riparametrata per livelli con riferimento alla scala parametrale nazionale ed avrà come riferimento i seguenti importi annui:
a) AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO ARTIGIANALE
– anno 2022 € 376,00 per il livello B4, base 100
– anno 2023 € 411,00 per il livello B4, base 100
– anno 2024 € 440,00 per il livello B4, base 100
– anno 2025 € 451,00 per il livello B4, base 100
c) AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO INDUSTRIALE
– anno 2022 € 482,00 per il livello 6°, base 100
– anno 2023 € 521,00 per il livello 6°, base 100
– anno 2024 € 553,00 per il livello 6°, base 100
– anno 2025 € 566,00 per il livello 6°, base 100
PREMIO REGIONALE AD OBIETTIVI E WELFARE CONTRATTUALE
Al fine di incentivare l’adesione al fondo di previdenza complementare contrattuale ALIFOND, viene previsto che la quota di premio che sarà destinata alla previdenza complementare sarà ulteriormente incrementata del 15%. (Esempio numerico: per € 100,00 di premio ad obiettivi raggiunti se destinati ad ALIFOND saranno versati dal datore di lavoro a favore della posizione pensionistiche del lavoratore € 115,00).
Entro 45 gg. dalla firma del contratto verrà predisposta dalle parti una specifica disciplina e modulistica per permettere alle lavoratrici e lavoratori di optare per la “welfarizzazione del premio” esclusivamente a favore della previdenza integrativa contrattuale ALIFOND.
Conversione DL Sostegni-ter: misure bonus edilizi
A seguito della conversione del D.L. n. 7 gennaio 2022, n. 4 in L. 28 marzo 2022, n. 25, in materia di bonus edilizi, di seguito si forniscono le misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, sanzionatorie frodi edilizie e i termini di utilizzo dei crediti d’imposta. Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (art. 28) L’articolo 28 contiene un insieme di disposizioni relative alle modalità di cessione dei crediti di imposta e al versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie. Tali disposizioni riproducono quelle già in vigore per effetto del decreto legge n. 13 del 2022, abrogato dalla L. n. 25/2022. Misure sanzionatorie frodi edilizie (art. 28-bis, co. 2) Sono introdotte nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del superbonus nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti, ossia la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata. Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale (art. 28-ter) L’articolo 28-ter, che riproduce il testo dell’articolo 3 del decreto legge n. 13 del 2022, precisa i termini per l’utilizzo da parte dei beneficiari dei crediti d’imposta relativi alla cessione o allo sconto di alcune detrazioni fiscali oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria. In particolare, la norma stabilisce che per i crediti d’imposta che non possono essere utilizzati in quanto oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, il termine per l’utilizzo delle quote residue al momento del sequestro è aumentato di un periodo pari alla durata del sequestro stesso.
nello specifico, il citato articolo interviene sulla disciplina dell’utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito, nonché dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell’emergenza da COVID-19. Ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d’imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d’imposta, le norme permettono di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Analoghe previsioni sono disposte per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti in base a provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.
Per le predette agevolazioni, dunque, in luogo di una sola cessione viene prevista la possibilità di effettuarne tre in totale.
Si chiarisce che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022.
Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall’articolo in commento, come modificate in sede referente.
Si può versare con modello F24 anche l’imposta sulle transazioni finanziarie.
Inoltre, sono posti analoghi limiti alla cessione del credito d’imposta per le imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo a fronte di interventi edilizi e di digitalizzazione d’impresa, nonché al credito di imposta per agenzie di viaggi e tour operator concesso in ragione dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale. Anche tali crediti possono essere ceduti di norma una sola volta, salva la facoltà di cederlo per due ulteriori volte a banche, intermediari e imprese di assicurazione vigilati, nel rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, dunque in tutto tre volte.
La norma prevede, inoltre, un nuovo massimale per le polizze assicurative che i citati tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, nella loro attività di attestazione o asseverazione. Per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, il massimale deve essere pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.
Licenziamento collettivo: violazione dei criteri di scelta
La comunicazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo, carente con riguardo alle indicazioni circa le modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, si traduce nell’illegittima applicazione di tali criteri e da luogo all’annullamento del licenziamento del lavoratore, con condanna del datore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (Corte di Cassazione, Sentenza 25 marzo 2022, n. 9800). La Corte territoriale aveva ritenuto che il licenziamento collettivo (legge n. 223/1991) della società datrice di lavoro ad alcuni dipendenti fosse affetto da mera violazione di carattere formale in virtù della mancata indicazione – nella comunicazione diretta ai lavoratori – dei concreti punteggi attribuiti a ciascun lavoratore e dei dati fattuali relativi ai carichi di famiglia. Tale motivo di ricorso è stato accolto dalla Suprema Corte che ha ribadito il consolidato principio di diritto in base al quale la comunicazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo (art. 4, co. 9 della legge n. 223 del 1991) deve contenere puntualmente l’indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, al fine di consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. A tal fine, quindi, l’esigenza di consentire il suddetto controllo impone che non solo i criteri, ma anche i presupposti fattuali sulla base dei quali i criteri sono stati applicati risultino ricavabili dalla comunicazione.
Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso alcuni lavoratori, sostenendo che le carenze della comunicazione finale effettuata agli stessi, non costituivano mera irregolarità formale bensì violazione dei criteri di scelta, in quanto mancava la puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri, idonea a consentire la valutazione comparativa delle posizioni dei dipendenti e, pertanto, la verifica della corretta applicazione degli stessi.
Da tanto consegue che la generica indicazione dei criteri dei lavoratori da licenziare, dei dati relativi ai carichi di famiglia e dell’indicazione, per ciascun lavoratore, dei punteggi ricollegati astrattamente ai criteri selezionati, impedisce ogni verifica di coerenza tra i detti criteri e la concreta applicazione degli stessi, perché non offre alcun parametro comparativo, rispetto alla posizione di altri lavoratori, idoneo ad escludere la sussistenza di ingiustificati trattamenti più favorevoli.
Tali carenze, che rendono lacunosa la comunicazione, danno luogo non ad una mera “violazione delle procedure”, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale nel caso di specie, bensì ad una violazione dei criteri di scelta, che determina l’annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Decorrenza dei nuovi minimi retributivi per le lavanderie del Turismo
Decorrono, dal mese di manzo, i nuovi minimi per i lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini che abbiano avuto nell’anno 2019 un’incidenza del fatturato derivante per almeno il 60% dal settore turistico-alberghiero e della ristorazione.
Stante la situazione di crisi derivante dalla pandemia da Covid-19, le Parti hanno stabilito che le tranche per le lavanderie industriali che abbiano avuto nell’anno 2019 un’incidenza del fatturato derivante per almeno il 60% dal settore turistico-alberghiero e della ristorazione, verranno erogate nella seguente modalità:
– € 20,00 (settembre 2021);
– € 15,00 (marzo 2022);
– € 15,00 (agosto 2022);
– € 13,00 (dicembre 2022).
Tali aziende, devono aver sottoscritto un apposito verbale d’accordo, entro il mese di febbraio 2021, con la propria RSU/RSA, ovvero laddove non esistente con le organizzazioni territoriali sindacali firmatarie del presente contratto, dove verrà indicato il valore dell’incidenza del fatturato derivante da strutture turistico-ricettive e ristorative sul totale del fatturato.Copia del predetto verbale dovrà essere inviato ad Ebli.
Per le aziende multisito si farà riferimento al fatturato complessivo di gruppo.
Tabella retribuzioni Aziende del Turismo
Aree |
Moduli |
Aumento dall’1/3/2022€ |
Incentivo di modulo |
---|---|---|---|
Direttiva – Gestionale | Centrato | 2.515,46 | 103,25 |
Tecnica e Gestionale | Consolidato | 2.515,46 | 103,25 |
Tecnica e Gestionale | Centrato | 2.177,24 | 93,44 |
Tecnica e Gestionale | Base | 1.952,35 | 78,76 |
Qualificata | Consolidato | 1.884,88 | 75,51 |
Qualificata | Centrato | 1.739,86 | 65,39 |
Qualificata | Base | 1.664,54 | 59,76 |
Operativa | Consolidato | 1.635,52 | 57,00 |
Operativa | Centrato | 1.556,03 | 52,68 |
Operativa | Base | 1.378,53 | – |
Settore “Area Chimica” Veneto: proroga del CIRL scaduto
Firmato il 21/3/2022, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CASARTIGIANI del Veneto e la FILCTEM-CGIL regionale del Veneto, la FEMCA-CISL regionale del Veneto, la UILTEC-UIL regionale del Veneto, il verbale di accordo di proroga del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese artigiane del settore chimica, gomma-plastica, vetro scaduto il 28/2/2022
Le Parti firmatarie della contrattazione territoriale “Settore Area Chimica” per la regione Veneto, si sono incontrate lo scorso 21 marzo e considerato che il CCRL del 9/2/2017 è scaduto in data 28 febbraio 2022, hanno concordato di prorogarne gli effetti fino al 28 febbraio 2023.
Pertanto con il presente accordo del 21/3/2022, le Parti hanno disposto:
1. la proroga dell’erogazione dell’ERT negli importi e nelle modalità previste dall’art. 2.1 del CCRL 9/2/2017 fino al 28/2/2023, secondo la tabella che segue
Settore Chimica Gomma Vetro
Livello |
Valore ERT |
|
---|---|---|
|
Mensile |
Orario |
7 | 56,00 | 0,32370 |
6 | 50,00 | 0,28902 |
5s | 45,00 | 0,26012 |
5 | 41,00 | 0,23699 |
4 | 37,00 | 0,21387 |
3 | 33,00 | 0,19075 |
2 | 28,00 | 0,16185 |
1 | 23,00 | 0,13295 |
2. la proroga della quota di 2,50 € di supporto ai costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell’artigianato a favore dei lavoratori (operai, impiegati, apprendisti professionalizzanti). Tale quota viene versata dal datore di lavoro in un’unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo (BO1 mese di marzo).
La quota annua di cui sopra non è riducibile per i part time.
Per il 2022 i datori di lavoro che per le nuove assunzioni stipulate dall’1/1/2022 e fino al 28/2/2022 hanno già assolto al versamento della quota annua di 2,50 € nei BO1 di gennaio o febbraio 2022 non sono tenuti a ripetere tale versamento nel BOI di marzo. Per i lavoratori assunti dall’1/4/2022 al 28/2/2023 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (nel BO1 del mese di assunzione);
Esonero contributo addizionale Cassa integrazione: nuove attività incluse
Ampliata la platea dei datori di lavoro che beneficiano dell’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale nel 1° trimestre 2022 (art. 7, Decreto Sostegni-ter convertito)
In base alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro, i datori di lavoro ammessi, in relazione a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale o all’assegno ordinario di integrazione salariale a carico del FIS, sono soggetti al pagamento di un contributo addizionale.
Con il cd. “Decreto Sostegni-ter” (art. 7, D.L. n. 4/2022), il Governo ha introdotto l’esonero dal pagamento del contributo addizionale per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS), fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori a seguito di riduzione o sospensione dell’attività nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Con la Legge n. 25/2022, di conversione del Decreto Sostegni-ter, sono state individuate ulteriori attività economiche per le quali è riconosciuta l’applicazione dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale, in relazione agli eventi di riduzione o sospensione dell’attività nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022 con accesso ai trattamenti di integrazione salariale o agli assegni FIS.
Per effetto della modifica introdotta in sede di conversione, l’esenzione transitoria dal contributo addizionale si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori del turismo, della ristorazione, del commercio all’ingrosso, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, delle organizzazioni associative, nonché di specifiche attività di produzione o di erogazione di servizi.
ATTIVITÀ INDIVIDUATE DAL DECRETO SOSTEGNI-TER
SETTORE – Attività economica |
Codice ATECO | |
---|---|---|
TURISMO Alloggio Agenzie e tour operator | 55.10 e 55.20 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90 | |
RISTORAZIONE Ristorazione su treni e navi Catering per eventi, banqueting Mense e catering continuativo su base contrattuale Bar e altri esercizi simili senza cucina Ristorazione con somministrazione | 56.10.5 56.21.0 56.29 56.30 56.10.1 | |
PARCHI Parchi divertimenti e parchi tematici | 93.21 | |
TERMALE Stabilimenti termali | 96.04.20 | |
ATTIVITÀ RICREATIVE Discoteche, sale da ballo night-club e simili Sale giochi e biliardi Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) | 93.29.1 93.29.3 93.29.9 | |
ALTRE ATTIVITÀ Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca Gestione di stazioni per autobus Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano Attività dei servizi radio per radio taxi Musei Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua Attività dei servizi connessi al trasporto aereo Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi Attività di proiezione cinematografica. Organizzazione di feste e cerimonie | 49.31 e 49.39.09 52.21.30 49.39.01 52.21.90 91.02 e 91.03 52.22.09 52.23.00 59.13.00 59.14.00 96.09.05 | |
ATTIVITÀ AGGIUNTE IN SEDE DI CONVERSIONE
SETTORE – Attività economica |
Codice ATECO | |
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TURISMO Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 55.30 | |
FILIERA HO.RE.CA. Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati Commercio all’ingrosso di carne e di prodotti a base di carne Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili Commercio all’ingrosso di bevande Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno Commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco | 46.31 46.32 46.33 46.34 46.36 46.37 46.38 46.39 | |
ATTIVITÀ RICREATIVE Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche Attività nel campo della recitazione Altre rappresentazioni artistiche Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche Altre creazioni artistiche e letterarie Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby Attività di altre organizzazioni associative nca | 90.04.00 90.01.01 90.01.09 77.39.94 90.02.01 90.02.09 90.03.09 94.99.20 94.99.90 | |
ALTRE ATTIVITÀ Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente Movimento merci relativo ai trasporti aerei Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati) Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici Tessitura Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento Fabbricazione di articoli in materie tessili nca Fabbricazione di altri prodotti tessili nca Confezioni in serie di abbigliamento esterno Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno Confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento Fabbricazione di articoli in maglieria Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce Fabbricazione di calzature Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili) Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio Laboratori di corniciai Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone Fabbricazione di articoli di carta e cartone Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media Legatoria e servizi connessi Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico Produzione di prodotti di panetteria freschi Produzione di pasticceria fresca Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale Fabbricazione di materassi Fabbricazione di mobili per arredo domestico Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi) Finitura di mobili Altre industrie manifatturiere Riparazione trattori agricoli Riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia Riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive Riparazione di altre apparecchiature nca Costruzione di edifici residenziali e non residenziali Riparazione di carrozzerie di autoveicoli Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici) Attività di design di moda e design industriale Attività fotografiche Organizzazione di convegni e fiere Creazioni artistiche e letterarie Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa Riparazione di calzature e articoli da viaggio Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria Riparazione di orologi e gioielli Riparazione di strumenti musicali Riparazione di articoli sportivi Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca | 49.32.2 52.24.1 10.73.00 10.82.00 10.85.0 11.01.00 13.2 13.92.10 13.92.20 13.99 14.13.1 14.13.2 14.14.0 14.19.10 14.3 15.1 15.20 16.21 16.22 16.23 16.29.19 16.29.2 16.29.3 16.29.4 17.1 17.2 18.13.0 18.14.0 23 25 10.52.00 10.71.10 10.71.20 10.72.00 28.22.09 30.99.0 31.03 31.09.1 31.09.2 31.09.5 32 33.12.60 33.12.70 33.15.00 33.19.09 41.20.00 45.20.20 45.20.30 45.40.30 74.10.10 74.20 82.30 90.03 95.22.01 95.23 95.24 95.25.00 95.29.01 95.29.02 95.29.03 95.29.04 95.29.09 |