Firmato il 4/1//2022 tra UNEBA Sicilia e FP-CGIL Sicilia, FP-CISL Sicilia, UIL-FPL Sicilia, l’accordo regionale sui tempi di vestizione integrativo del CCNL 2017-2019 per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo Uneba. Dato l’esplicito rinvio del CCNL Uneba 2017-2019 alla sede regionale di concertazione per la regolamentazione dei “tempi di vestizione”, le Parti firmatarie di settore Uneba della Regione Sicilia, con accordo del 4/1/2022 hanno convenuto a decorrere dal mese di febbraio 2022:
– I “tempi di vestizione”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del CCNL UNEBA, vengono quantificati in 15 minuti per turno di lavoro e sono calcolati all’interno dell’orario di lavoro contrattualmente fissato.
– Con apposito accordo sottoscritto a livello aziendale con le OO.SS. firmatarie del CCNL Uneba, potrà essere prevista una differenziazione dei tempi di vestizione con riferimento ai diversi profili professionali, non suscettibili di riproporzionamento in caso di part-time, il cui limite minimo non potrà ridursi al di sotto dei 10 minuti.
– Le modalità applicative dei trattamenti riferiti ai tempi di vestizione, potranno essere oggetto di confronto e condivisione tra le rappresentanze aziendali e le OO.SS. territoriali, facendo salvi eventuali accordi di miglior favore.
– Si ritiene inoltre utile e necessario un primo monitoraggio, con cadenza periodica non superiore a sei mesi, sulla corretta attuazione di quanto stabilito .
Le Parti inoltre decidono di dare piena attuazione dell’art. 4 punto b) del CCNL UNEBA, e convengono di adottare iniziative comuni, dirette nei confronti della P.A. della Regione Siciliana, al fine di favorire il superamento dei vizi e delle discriminazioni tra lavoratori privati del Settore socio-assistenziale e sanitario e lavoratori pubblici operanti nei medesimi ambiti.
Conguaglio in Uniemens entro maggio 2022 dell’esonero Covid-19 per il Turismo
L’INPS interviene in merito alla decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, definendo altresì le modalità di esposizione a conguaglio dell’esonero e il codice da utilizzare sia in denuncia Uniemens che in lista PosPA per il recupero del beneficio che potrà essere effettuato entro il mese di maggio 2022. A decorrere dal 26 maggio 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. Tale esonero può trovare applicazione nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
Sono state elaborate le istanze telematiche pervenute all’Istituto tra l’11 novembre 2021 (data di rilascio del modulo di domanda on line) e il 16 dicembre 2021 (termine ultimo di presentazione delle istanze, come individuato nel messaggio n. 4438/2021), per cui l’Istituto fornisce le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero.
L’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo e ha ampliato, poi, l’elencazione dei codici Ateco e quindi la platea dei datori di lavoro per i quali può trovare applicazione la suddetta l’agevolazione.
L’Istituto, al fine di controllare la spettanza dell’esonero contributivo richiesto, mediante i propri sistemi informativi centrali, ha svolto le attività di verifica e, laddove l’importo richiesto per ogni singola istanza di esonero sia risultato coerente con l’ammontare dell’agevolazione calcolata dall’Istituto, è stata autorizzata la fruizione dell’esonero nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021. Nelle diverse ipotesi in cui, invece, l’importo richiesto nell’istanza on line sia risultato superiore rispetto all’ammontare dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, è stato autorizzato il solo importo calcolato dall’Istituto.
Laddove si dovesse ritenere che l’importo nella misura autorizzata dall’Istituto non sia corrispondente a quanto effettivamente spettante, i datori di lavoro interessati potranno proporre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio, una richiesta telematica di riesame, volta a una nuova valutazione – da parte della Struttura territoriale competente – dell’ammontare dell’esonero.
La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda “SOST.BIS_ES”, presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni”.
Per le istanze per le quali sarà presentata richiesta di riesame da parte dei datori di lavoro interessati, le Strutture territoriali potranno, conseguentemente, ricalcolare gli importi spettanti ed eventualmente rideterminare l’ammontare dell’esonero nei limiti di quanto richiesto nell’istanza.
Potranno avvalersi della funzionalità di riesame anche i datori di lavoro che abbiano subito dei processi di fusione aziendale (sia per unione che per incorporazione) e che abbiano presentato un’unica domanda di esonero relativa alla matricola incorporata o a quella incorporante, con conseguente riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto. A tale fine, i suddetti soggetti dovranno allegare nel modulo di istanza on line documentazione probante l’avvenuto processo di fusione nonché documentazione probante le ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 dalla diversa matricola interessata dal processo di fusione.
relative ai periodi di competenza decorrenti da dicembre 2021 a maggio 2022.
Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di maggio, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Di analoga procedura dovranno avvalersi i datori di lavoro che abbiano iniziato a fruire dell’esonero accolto parzialmente e che intendano avvalersi del maggiore importo riconosciuto a seguito dell’accoglimento dell’istanza di riesame.
I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica autorizzati alla fruizione dell’esonero, a partire dal flusso Uniemens-ListaPosPA di dicembre 2021efino a quello del mese di maggio 2022, dovranno dichiarare, nell’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Contributo Solidaristico e Serenità Abitativa nel Terziario bolognese
Scade il 18/2/2022 il termine per presentare le domande di contributo solidaristico e di serenità abitativa per i dipendenti del Terziario di Bologna. Lo scorso novembre è stato sottoscritto, tra Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom Città Metropolitana di Bologna e Filcams Cgil Bologna, Fisascat Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uiltucs Uil Emilia Romagna, un nuovo Accordo Straordinario di sostegno al reddito per lavoratori e aziende che amplia ulteriormente la copertura delle misure per l’anno 2021, già previste con l’Accordo del 14/6/2021, per fronteggiare la crisi causata dall’emergenza epidemiologica.
Gli interventi, decorrenti dal 1/1/2021, sono stati prorogati fino al 31/12/2021, e riguardano i seguenti casi:
– Contributo straordinario per la serenità abitativa: ai lavoratori che abbiano subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per ricorso agli ammortizzatori sociali a causa dell’emergenza epidemiologica, e che siano titolari o co-titolari di un mutuo prima casa, o locatori di un immobile di residenza o in cui sono domiciliati in quanto fuori sede, viene riconosciuto un contributo massimo mensile fino a 150 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 40% ed il 60%; fino a 200 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 60% ed il 80%, fino a 250 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 80% ed il 100%. Il contributo può essere chiesto per un massimo di 5 mesi nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021.
– Contributo solidaristico: ai lavoratori che abbiano subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per ricorso agli ammortizzatori sociali a causa dell’emergenza epidemiologica, viene riconosciuto un contributo massimo mensile lordo di 100,00 Euro per riduzione dell’orario di lavoro fino al 33%; di 200,00 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 33% e il 66%; di 300,00 Euro per riduzione dell’orario di lavoro oltre il 66%.
Il contributo può essere chiesto per un massimo di 6 mesi nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021. Il contributo è assorbito fino a concorrenza nel caso in cui il datore di lavoro abbia integrato l’ammortizzatore sociale nel mese di riferimento.
– Welfare Straordinario-Assistenza genitoriale al figlio minore: ai lavoratori che abbiano avuto la necessità di assentarsi dal lavoro per assistere i propri figli fino a 14 anni, nel periodo di chiusura delle scuole, o di singoli plessi scolastici, che non abbiano residui di ferie e permessi maturati al 31/12/2020, e che abbiano esaurito i congedi covid dell’Inps, viene riconosciuto un contributo del 50% della retribuzione, per la fruizione, di permessi non retribuiti, pari a massimo 30 giorni lavorativi, nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021.
– Misure di rafforzamento della prevenzione: contributi per le aziende a sostegno di interventi destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il contributo è pari al 40% delle spese sostenute nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021 debitamente documentate, con un massimale di 500,00 Euro al netto dell’Iva.
Tutte le domande devono essere presentate inderogabilmente entro il 18/2/2022.
Flussi d’ingresso lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato – Anno 2021
In arrivo le disposizioni attuative sulla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2021 prevista dal dpcm 21 dicembre 2021. (MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Circolare 05 gennaio 2022, n. 116) Lavoro non stagionale e autonomo A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2021, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 69.700 unità. – Istanze per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi (modello B2020) – Istanze per articolo 23 del T.U. Immigrazione (modello B-PS) – Conversioni permessi di soggiorno in lavoro subordinato – Conversioni permessi di soggiorno in lavoro autonomo – Ingresso per start-up innovative Lavoro stagionale Sono inoltre ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2020, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 42.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nell’ambito della quota massima indicata, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale e dì lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 27.700 unità, comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, nonché una quota di 20.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria.
A partire dalle ore 9,00 del 12 gennaio 2022 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostaiavoro.dlci.interno.it, che saranno trasmessi, esclusivamente con le consuete modalità telematiche.
Tutte le domande potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022.
Prerequisito necessario per l’inoltro telematico delle domande sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it è il possesso della identità SPID da parte di ogni utente, utilizzando possibilmente, lo stesso indirizzo email usato per l’identità SPID, quale nome utente.
Eseguito l’accesso sopra descritto, le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull’home page dell’applicativo.
Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link “Help Desk”, sull’home page dell’applicativo, disponibile per tutti gli utenti registrati.
Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
Nell’area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate.
Allo stesso indirizzo http://nullaostalavoro.dici.interno.it. nell’area privata dell’utente, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico Immigrazione.
La gestione delle procedure è la seguente:
Per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi, l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE.
Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, per le istanze relative ai lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine, pervenute agli sportelli unici per l’immigrazione (SUI), provvederanno a riscontrare sulla lista pubblicata nell’home page del sistema SILEN (nella parte relativa alla documentazione), la presenza dei nominativi dei lavoratori stranieri distinti per Paese di appartenenza. Solo nell’ipotesi di riscontro positivo procederanno a richiedere – per il tramite dell’ispettorato Nazionale del Lavoro – alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le relative quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti. Le stesse saranno assegnate direttamente sul sistema SILEN. Importante è comunicare alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione l’’avvenuto rilascio del nulla osta al lavoro o l’eventuale diniego dello stesso, con relativa motivazione.
Nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, ai momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro – valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro – utilizzando il modello disponibile sul sistema, ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (Mod. UNILAV) secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato da inoltrare alla Questura competente.
Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (Modello VB), si ricorda che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale ed in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. A tal fine, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno verificare la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l’avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonché i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato. Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.
Ai fini della conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell’UE a lavoro autonomo, si dovrà tener conto delle modifiche apportate dal decreto Legislativo n. 81/2015, come modificato da ultimo dalla legge 96/2018, alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo ai rapporti di collaborazione (art.2) e ai contratti a progetto (art. 52). In tali ipotesi, lo Sportello Unico acquisirà il parere del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Per quanto concerne l’ingresso per le start-up innovative vi sono le linee guida predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con II Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché i relativi modelli di candidatura. Lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una start-up innovativa dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia start-up visa il nulla osta secondo le modalità indicate nelle richiamate linee guida ed esibire allo Sportello Unico per l’immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato. Il Comitato, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno.
A partire dalle ore 9,00 del 12 gennaio 2022 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it (mod. C-STAG) e saranno trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche e previo accesso al sistema con identità SPID. Le domande potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022. Le procedure riguardanti l’accesso degli utenti, l’invio delle domande e la verifica dello stato di avanzamento della pratica sono rinvenibili sul sito internet dei Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it).
Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link “Help Desk”, sull’home page dell’applicativo, disponibile per tutti gli utenti registrati. Tutti gli invii, compresi quelli generati con l’assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non “a pacchetto”. L’eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all’ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda. Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione. Nell’area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate.
Riguardo l’istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni già diramate in passato dagli Uffici territoriali del lavoro, con riferimento, in particolare, all’individuazione sia dei settori occupazionali “agricolo e turistico alberghiero”, che delle ulteriori ipotesi di rifiuto del nulla osta al lavoro. Si precisa, inoltre, che nel settore occupazionale “agricolo” rientrano anche le istanze relative all’ingresso di lavoratori non comunitari stagionali/pluriennali inquadrati quali “operai florovivaisti”, come da CCNL di riferimento del 19 giugno 2018. Si richiama, inoltre, la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l’adempimento dell’obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Anche in questa occasione, le associazioni di categoria, firmatarie dei Protocolli stipulati con questi Ministeri, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. I Protocolli sono aperti all’adesione di altre associazioni interessate. Gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalati dalle associazioni di categoria firmatarie del protocollo per le domande relative ai precedenti decreti sono confermati.
Regolamentazione del piano sanitario nelle Emittenti Radiofoniche
Siglato, tra la Confindustria Radio Televisioni, ANICA, RNA e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM UIL, l’accordo di integrazione accordo di primo livello per la regolamentazione del piano sanitario per le aziende private esercenti servizi radiotelevisivi multimediali. Considerato che in data 14/3/2018 il Fondo Salute Sempre ha presentato all’Osservatorio Nazionale Commissione sanità integrativa di settore una proposta di polizza che prevede la copertura di servizi sanitari integrativi offerti alle imprese aderenti alle medesime condizioni economiche previste nella delibera 11/12/2014: € 120,00 (centoventi/00) annui integralmente a carico delle aziende. Le parti fanno salva la facoltà di aderire al Piano Sanitario del Fondo Salute Sempre anche per le imprese che già prevedono ulteriori forme di assistenza sanitaria integrativa.
Al fine di garantire continuità nella copertura sanitaria assicurativa a tutela dei dipendenti del comparto, necessita prorogare la polizza alle medesime condizioni e oneri vigenti per un periodo di almeno un anno.
Le parti stabiliscono che l’accordo relativo alla proposta contrattuale avrà durata dall’1/1/2022 al 31/12/2022 alle medesime condizioni attualmente vigenti.
Erogazione del Welfare nella piccola industria metalmeccanica
Dal mese di gennaio 2022 sono da erogare strumenti di welfare ai dipendenti del CCNL Metalmeccanica Confapi L’accordo sottoscritto lo scorso maggio ha previsto, a decorrere dall’anno 2022, strumenti di welfare che le aziende metalmeccaniche della piccola industria dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti, del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31/12/2022.
Tale importo sarà successivamente attivato a decorrere dall’anno 2023 e dall’anno 2024 da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
Le parti precisano che per gli anni 2022, 2023 e 2024 l’azienda deve mettere effettivamente a disposizioni dei lavoratori gli strumenti di welfare entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.
I lavoratori avranno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno a Fondapi secondo regole e modalità previste dal medesimo, così come potranno destinare i suddetti valori alla Assistenza sanitaria integrativa, definita da Unionmeccanica e Fim, Fiom, Uilm con il presente CCNL secondo regole e modalità che verranno successivamente definite, fermo restando che il costo complessivo a carico dell’azienda non può superare i 200 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l’applicazione nel territorio di riferimento.
In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l’andamento dell’attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell’evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle PMI.
Le Parti precisano che i valori indicati sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.
INPS: congedo parentale “SARS CoV-2” fino al 31 marzo
Si comunica che, il congedo parentale SARS CoV-2″ per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi è stato prorogato fino al 31 marzo prossimo. Si tratta di uno specifico congedo indennizzato, denominato “Congedo parentale SARS CoV-2”, per genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali. Per presentare la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” si deve utilizzare la procedura per l’acquisizione delle Domande per Prestazioni a sostegno del reddito – Servizio Maternità selezionando le voci “Congedo Parentale” oppure “Congedo Parentale su Base Oraria”, anche per figli con disabilità in situazione di gravità. Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:
La domanda per i lavoratori dipendenti, già attiva nel portale dell’Istituto, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web dell’Istituto www.inps.it, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
1. selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19” nella pagina “Tipo richiesta”, cliccare quindi su AVANTI;
2. spuntare la richiesta del congedo nella sezione “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su AVANTI;
3. indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e, dunque, le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su AVANTI;
4. procedere con l’acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell’intervallo previsto dalla norma.
Per richiedere il congedo parentale ordinario in modalità giornaliera è necessario spuntare l’opzione “Richiesta per congedo parentale”, mentre per la modalità oraria l’opzione “Richiesta per congedo su base oraria”.
Inoltre, nella domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” in modalità oraria, il genitore dovrà dichiarare:
– il numero di giornate intere di “Congedo parentale SARS CoV-2” da fruire in modalità oraria;
– il periodo all’interno del quale tali giornate di “Congedo parentale SARS CoV-2” sono fruite in modalità oraria.
Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di “Congedo parentale SARS CoV-2”, dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare.
Emergenza COVID-19: Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro
Le nuove disposizioni relative ai certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro, come modificate a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 Il Decreto Legge 7 gennaio 2020, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, nello specifico, all’art. 4-quinquies, dispone in materia di estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro.
A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli D.L. 22 aprile 2021, n. 52 conv. con modif. in L. 17 giugno 2021, n. 87, (personale delle amministrazioni pubbliche; chiunque svolge attività lavorativa nel settore privato) ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-quater del D.L. n. 1/2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52 del 2021:
– avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
– avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
– avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
I datori di lavoro pubblici e privati, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria, di cui all’al decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
E’ vietato l’accesso dei lavoratori in oggetto ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo indicato. La sanzione amministrativa, prevista dal comma 1 del art. 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all’art. 4-quater, c. 2, del D.L. n. 1/2022, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Fondo Sanitario Metasalute: Nuovo Regolamento
A decorrere dall’1/1/2022 entra in vigore il nuovo Regolamento del Fondo Sanitario Metasalute per i lavoratori metalmeccanici, approvato il 16 dicembre 2021 dal Consiglio di Amministrazione
Il nuovo regolamento del Fondo Metasalute approvato dal Consiglio di Amministrazione il 16/12/2021, che disciplina l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’Industria Metalmeccanica e dell’installazione di Impianti, decorre dal 1° gennaio 2022.
Come segnalato con circolare del Fondo Metasalute, le principali novità sono le seguenti:
Modifiche al Nucleo familiare
1) Potranno iscriversi gratuitamente al Fondo:
– i coniugi e i conviventi uniti civilmente fiscalmente a carico,
– i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali,
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) fino al compimento del 26° anno di età;
– i figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) senza limiti di età.
2) Potranno aderire a pagamento al Fondo, oltre ai coniugi, gli uniti civilmente, i conviventi di fatto non fiscalmente a carico anche i figli non fiscalmente a carico ma conviventi e i figli fiscalmente a carico dal compimento del 26° anno di età.
3) A partire dall’anno 2022, nel caso un familiare non fiscalmente a carico decida di non aderire al Fondo, potrà iscriversi nuovamente trascorsi 3 anni dall’ultima adesione.
4) La contribuzione per i componenti del nucleo familiare fiscalmente non a carico e dei conviventi di fatto è incrementata a partire dall’anno 2022 come riportato nell’Allegato al Regolamento:.
Tabella della contribuzione per i componenti del nucleo familiare e dei conviventi di fatto di cui all’art. 3.4 del Regolamento
Premi |
Nucleo Familiare non fiscalmente a carico |
---|---|
Massimali autonomi | |
Piano Base | 280,50 |
Piano A | 397,50 |
Piano B | 508,00 |
Piano C | 605,50 |
Piano D | 683,50 |
Piano E | 839,50 |
Piano F | 1.814,50 |
Modifiche relative alla contribuzione
1) Dall’1/4/2022 la contribuzione mensilmente dovuta dalle aziende per ciascun lavoratore dipendente iscritto al Fondo dovrà essere effettuata esclusivamente tramite modello di pagamento unificato F24 e sarà necessario compilare il flusso UNIEMENS.
Modifiche per l’adesione collettiva ai piani integrativi (art.1 Allegato al Regolamento)
Il Fondo Metasalute per il 2022 e per il 2023 prevede i seguenti Piani Sanitari:
– Piano BASE con contribuzione mensile pari ad euro 13,00 su base annua;
– Piano A con contribuzione mensile pari ad euro 16,67 su base annua;
– Piano B con contribuzione mensile pari ad euro 21,00 su base annua;
– Piano C con contribuzione mensile pari ad euro 24,34 su base annua;
– Piano D con contribuzione mensile pari ad euro 28,17 su base annua;
– Piano E con contribuzione mensile pari ad euro 34,00 su base annua;
– Piano F con contribuzione mensile pari ad euro 67,00 su base annua.
Gli importi mensili sono determinati dividendo il premio annuo con arrotondamento al secondo decimale.
L’adesione dei lavoratori dipendenti ai sopra elencati Piani sanitari può avvenire solo in forma collettiva, per la totalità o per gruppi omogenei di lavoratori. In azienda possono essere attivati per i dipendenti – con accordo o Regolamento aziendale – un massimo di tre Piani sanitari.
Il Fondo richiede la produzione del relativo accordo o regolamento aziendale.
La selezione dei Piani, e quindi l’adesione non può essere variata in corso d’anno, ad eccezione del caso in cui intervengono modifiche al rapporto di lavoro del lavoratore all’intero dell’azienda (es. promozione/cambio di categoria) che determinino un nuovo Piano sanitario di riferimento, all’interno dei Piani già selezionati dall’Azienda, per accordo sindacale o regolamento. In tal caso l’Azienda dovrà richiedere in forma scritta, allegando la documentazione dell’accordo sindacale o del regolamento, al Fondo la modifica del piano per il lavoratore e la contribuzione del nuovo Piano sarà dovuta dal mese in cui viene richiesta la variazione.
A partire da gennaio 2022 le aziende non potranno attivare i piani sanitari integrativi fatta eccezione per quelle aziende che precedentemente a tale data avessero già effettuato tale scelta.
Per il 2022 e per il 2023 il Fondo darà tempestiva indicazione dei termini di comunicazione dei Piani. L’Azienda deve entrare nell’ “Area Riservata” presente sull’home page del sito del Fondo www.fondometasalute.it ed opzionare le soluzioni prescelte. La contribuzione verrà versata dall’azienda secondo i termini e le modalità previste dall’art. 10 del Regolamento vigente.
ARIS – CASE DI CURA PERSONALE MEDICO: Accordo del 21/12/2021
Il giorno 21/12/2021, si sono incontrati ARIS e FP-CGIL, UIL-FPL per sottoscrivere il verbale di adesione al CCNL 7/10/2020 per la dirigenza medica delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali FP CGIL e UIL FPL – presa visione del CCNL per la dirigenza medica delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali di diritto privato, sottoscritto in data 7/10/2020 da ARIS e CIMOP e condividendone i contenuti – richiedono di sottoscrivere il suddetto CCNL per adesione.
L’ARIS acconsente a tale richiesta.
In ogni caso, le parti prendono atto che la sottoscrizione per adesione non comporterà il riconoscimento di alcuna prerogativa sindacale né a livello nazionale, né a livello locale (territoriale o aziendale) non essendo, in particolare, sufficiente per la concessione dei diritti di cui al Titolo III della Legge 300/1970.